Decreto Ministeriale
11 novembre 2011
n. 194
Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto per l’anno accademico 2011/2012
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" e, in particolare, l'articolo 5, comma 3 che prevede la definizione, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici;
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, recante norme sulla definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5;
RITENUTO di stabilire, per l'anno accademico 2011/2012, le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, culturali e artistici e le caratteristiche delle prove accesso ai corsi accademici di II livello per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado;
SENTITO il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale che si è espresso con parere reso nel corso dell'adunanza del 10 novembre 2011;
RITENUTO di conformarsi al predetto parere, ad eccezione delle proposte di modifica all'articolo 1 comma 5, per analogia con quanto disposto per le lauree magistrali per l'insegnamento; di riformulare l'articolo 1, comma 9, in quanto la sola eliminazione delle parole "ai fini dell'accesso ai corsi di cui all'articolo 1" potrebbe indurre erroneamente a una interpretazione estensiva della tabella titoli (allegato A); di conformarsi in parte alla modifica proposta all'articolo 1, comma 6 lettera b) riducendo il numero dei brani in elenco; di rivisitare, alla luce delle osservazioni, i punteggi relativi ai titoli,
D E C R E T A:
ART. 1
(Accesso ai corsi accademici di
secondo livello per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo
grado)
- Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi accademici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
- 1. I requisiti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1 sono individuati nelle tabelle di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249.
- La prova d'accesso mira a verificare le conoscenze disciplinari preliminari indispensabili al perseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso accademico e coerenti con gli insegnamenti previsti per il corso medesimo e con gli insegnamenti previsti dalle relative classi di concorso. La prova è predisposta da ciascuna istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominata AFAM, e si articola in:
- a) un test preliminare;
- b) una o piÃ’ prove pratiche predisposte da ciascuna istituzione
AFAM;
- c) una prova orale.
- Il test preliminare è costituito da 60 quesiti predisposti dalle istituzioni AFAM sede dei corsi, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Venti quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Quaranta quesiti si riferiscono alla classe di abilitazione. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
- Sono ammessi alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 3, lettera b), nell'ordine del punteggio loro attribuito, i candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, in numero pari al doppio del numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- La prova di cui al comma 3, lettera b), valutata in trentesimi,
Ã" stabilita dalle istituzioni AFAM in stretta connessione con la
classe di abilitazione, attenendosi ai seguenti criteri:
- a. per i corsi di cui alla tabella 8 allegata al decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, la prova consiste in:
- composizione, nel tempo massimo di due ore, di un
accompagnamento per pianoforte e due strumenti a percussione di uso
didattico, di un canto di 16 battute assegnato dalla commissione e
pensato per le possibilità vocali degli studenti delle scuole medie
inferiori;
- concertazione di un facile brano per coro consegnato dalla
commissione un'ora prima della prova. Il candidato può avvalersi
del solo diapason;
- b. per i corsi di cui alla tabella 9 allegata al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n.249, la prova consiste nell'esecuzione di due
brani del repertorio dello strumento, un primo a libera scelta del
candidato e un secondo scelto dalla commissione sulla base di un
elenco di cinque brani allegato al bando di cui all'articolo 2 del
presente decreto;
- c. per i corsi di cui alla tabella 10 allegata al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n.249, la prova consiste in un elaborato grafico su
un tema proposto dalla commissione.
- Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 3, lettera
c) il candidato deve conseguire un voto nella prova ovvero nelle
prove di cui al comma 3 lettera b) non inferiore a 21/30. Nel caso
di pù prove, il voto è unico ed è ottenuto dalla media matematica
dei voti attribuiti nelle singole prove, ciascuno dei quali deve
essere comunque non inferiore a 21/30.
- La prova orale di cui al comma 3, lettera c), valutata in
trentesimi, è superata se il candidato riporta un voto non
inferiore a 21/30. La prova è svolta tenendo conto delle
specificità dei diversi corsi accademici e contempla:
- a. per i corsi di cui alla tabella 8 allegata al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n.249, l'analisi di un brano musicale scelto dalla
commissione sulla base di un elenco di cinque brani proposti dal
candidato;
- b. per i corsi di cui alla tabella 9 allegata al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n.249, l'analisi di un brano del repertorio dello
strumento prescelto, scelto dalla commissione sulla base di un
elenco di cinque brani proposti dal candidato;
- c. per i corsi di cui alla tabella 10 allegata al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n.249, il commento a un'opera d'arte, scelta dalla
commissione sulla base di un elenco di sessanta opere proposte dal
candidato.
- L'allegato A, parte integrante del presente decreto, definisce
i soli titoli di studio valutabili ai fini dell'accesso ai corsi di
cui al comma 1. Ogni istituzione AFAM stabilisce i titoli artistici
valutabili dalle commissioni, per un massimo di dieci punti
complessivi per ciascun candidato.
- La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso
accademico è costituita dai candidati che hanno superato le prove
di cui al comma 3, nell'ordine risultante dal punteggio complessivo
da ciascuno di essi conseguito nella valutazione delle prove
medesime e degli eventuali titoli di cui al comma 9 presentati. È
ammesso al corso accademico, secondo l'ordine della graduatoria, un
numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili
per l'accesso, indicato nel bando. In caso di parità di punteggio,
prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- La graduatoria non può essere in nessun caso integrata da
candidati che non abbiano superato con i relativi punteggi le prove
di cui alle lettere a) b) e c) del comma 3. Nel caso in cui la
graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di
candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si
procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero
di studenti pari agli ammessi.
ART. 2
(Bando per la procedura di accesso)
- Per l'accesso ai corsi accademici di cui all'articolo 1, comma
1, ciascuna istituzione AFAM emana, una volta completate le
procedure per l'attivazione dei corsi, in base alla programmazione
definita con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 10 settembre 2010, n.249, il relativo bando che prevede:
- a. il numero dei posti disponibili per ciascun corso;
- b. le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le
fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina
delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento
ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, e successive
modificazioni;
- c. le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento
dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso
dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine
all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto
dagli atenei;
- d. i programmi di esame su cui vertono le prove di cui
all'articolo 1, comma 3.
- e. l'elenco dei brani di cui all'articolo 1, comma 6 lettera
b;
- f. i titoli artistici di cui all'articolo 1, comma 9 e i
relativi criteri di valutazione;
- g. le modalità di svolgimento della procedura sulla base di
quanto previsto dal presente decreto.
ART. 3
(Candidati con disabilità o con
disturbi specifici di apprendimento)
- Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dalle
istituzioni AFAM tenendo conto delle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità , a norma della legge 5 febbraio 1992, n.
104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi
specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n.
170.
ART. 4
(Calendario del test preliminare)
- Il calendario del test preliminare di cui all'articolo 1, comma
3 lettera a) è definito con successivo decreto del dirigente
preposto alla competente direzione generale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e prevede una
data unica di svolgimento della prova stessa su tutto il
territorio nazionale.
ART. 5
(Norma finanziaria)
- Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico dello Stato.