Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e in particolare l'art. 165 nella parte in cui prevede le materie di insegnamento comprese nel piano di studi della scuola media statale nonchè l'art. 166 nella parte in cui prevede che i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
VISTO il D.M.- 9 febbraio 1979, concernente programmi orari e prove di esame per la scuola media statale;
VISTO il D.M. 3-8-l979 che istituiva la sperimentazione dell'insegnamento di strumenti musicali nelle scuole medie;
VISTO il D.M. 13 febbraio 1996 che disciplina attualmente la sperimentazione di corsi ad indirizzo musicale, come parte integrante del progetto metodologico-didattico della scuola media;
CONSIDERATA l'esigenza di portare a ordinamento i corsi di scuola media a indirizzo musicale previsti in via sperimentale e di disciplinarne il piano di studi, il quadro orario ed i programmi di insegnamento;
VALUTATA l'opportunità di valorizzare le esperienze acquisite con le suindicate sperimentazioni che consentono di riaffermare la validità dell'integrazione dell'educazione musicale con l'insegnamento della pratica strumentale;
VISTO l'art. 5 comma 1 del precitato D.M. 13 febbraio 1996 che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità di istituzionalizzare i predetti corsi, e di realizzarne una equilibrata diffusione sul territorio nazionale;
SENTITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione formulato il ________________
SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del _____________
DECRETA
Art. 1
I corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei DD.MM. 3.8.l979 e 13.2.1996, sono ricondotti ad ordinamento. L'insegnamento strumentale costituisce integrazione e arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale previsto dall'art. 165 D.L.vo n. 297 del 16-4-1994, nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media.
Art. 2
Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento
musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi,
previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che
all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui
all'art. 1.
Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di
quattro e diversi strumenti musicali.
La scelta degli strumenti dovrà tenere conto del rilevante significato formativo e
didattico della musica d'insieme.
Art. 3
In ogni classe vengono impartite venti ore settimanali di insegnamento strumentale, ripartite sui quattro strumenti prescelti, e tre ore di educazione musicale.
Art. 4
Per ciascun corso è prevista la dotazione organica di quattro
cattedre, con cui dovranno essere assicurati, in ciascuna classe, sia le attività
individuali e/o per piccoli gruppi di pratica strumentale e ascolto partecipativo sia le
ore di educazione musicale.
Saranno definite dal Consiglio di classe, nell'ambito della programmazione
educativo-didattica, le modalità di partecipazione - dei singoli alunni - individualmente
e/o in piccoli gruppi, anche variabili nel corso dell'anno - alle lezioni di strumento e
alle attività di musica di insieme.
Art. 5
Le cattedre sono articolate prevedendo in ciascuna classe cinque ore
settimanali di insegnamento destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli
gruppi.
Per tre di tali cattedre il completamento a 18 ore settimanali avrà luogo con le tre ore
di educazione musicale in una delle classi del corso, assicurando la necessaria
integrazione tra le diverse articolazioni delle discipline musicali.
La quarta cattedra completerà l'orario con le modalità individuate dal consiglio di
classe, sentito il collegio dei docenti, in attività di approfondimento, potenziamento, e
recupero sia dell'insegnamento strumentale sia dell'educazione musicale.
Art 6
L'istituzionalizzazione dei corsi di cui all'art. 1 del presente decreto avrà luogo a partire dall'a.s. 1998-99 e iniziando dalle classi prime dei corsi attualmente autorizzati.
Art. 7
I progetti di sperimentazione in corso potranno essere ricondotti interamente nell'assetto istituzionale previsto dal presente decreto già dall'anno scolastico 1998-99 se compatibili con la nuova disciplina e dietro deliberazione in tal senso dei competenti organi collegiali della scuola; altrimenti, detti progetti conservano validità limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso per il quale sono stati autorizzati e cessano al termine del triennio.
Art. 8
Le dotazioni organiche provinciali assegnate ai Provveditori agli Studi per l'anno scolastico 1998-99 sono incrementate nella misura indicata nell'elenco allegato (all. A), in relazione ai corsi a indirizzo musicale autorizzati in ciascuna provincia per lo stesso anno.
Art. 9
A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i Provveditori agli studi, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, potranno autorizzare il funzionamento di ulteriori corsi rispondenti all'assetto organizzativo disciplinato dal Presente decreto in modo da conseguire una equilibrata diffusione nelle singole realtà territoriali, assicurandone tendenzialmente la presenza in ciascun distretto.
Art. 10
La tipologia degli strumenti musicali e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (all. B).
Art. 11
In sede di esame di licenza verranno verificate nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, le competenze raggiunte al termine del triennio sia per quanto riguarda la specificità strumentale, individuale e/o. collettiva, sia per la competenza musicale generale.
Art. 12
Gli insegnanti delle discipline musicali, nel rispetto del principio
della collegialità, esprimono, nel corso e al termine dell'anno, un giudizio sintetico
che attesti il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno.
Il giudizio dovrà essere concordato fra i docenti che impartiscono allo stesso gruppo di
alunni l'insegnamento dello strumento e dell'educazione musicale, nel rispetto dei criteri
stabiliti per ciascuna specifica attività.
Art. 13
In via transitoria, nell'attesa dell'espletamento delle procedure occorrenti per l'istituzione di specifica classe di concorso, il reclutamento del personale docente avverrà attraverso gli elenchi prioritari compilati sulla base dell'art. 6 D.M. 13.2.96, che sono a tal fine prorogati.
Art. 14
Esaurita la fase transitoria di cui al precedente articolo, per l'assunzione del personale docente a tempo determinato si applicheranno le norme generali dettate con l'Ordinanza Ministeriale al momento in vigore.
Art. 15
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO DEL TESORO - IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ALLEGATO A
INCREMENTO POSTI DI ORGANICO
AGRIGENTO 8;
ALESSANDRIA 8;
ANCONA 20;
AOSTA ---;
AQUILA ---;
AREZZO 12;
ASCOLI PICENO 16;
ASTI 8;
AVELLINO 24;
BARI 80;
BELLUNO --;
BENEVENTO 16;
BERGAMO 16;
BIELLA 4;
BOLOGNA 28;
BOLZANO ---;
BRESCIA 20;
BRINDISI 12;
CAGLIARI 24;
CALTANISSETTA 8;
CAMPOBASSO 8;
CASERTA 36;
CATANIA 32;
CATANZARO 16;
CHIETI 8;
COMO 8;
COMO 16;
COSENZA 36;
CREMONA 4;
CROTONE 4;
CUNEO 36;
ENNA 12;
FERRARA 36;
FIRENZE 32;
FOGGIA 28;
FORLI' 12;
FROSINONE 12;
GENOVA 28;
GORIZIA 4;
GROSSETO 8;
IMPERIA 8;
ISERNIA 8;
LATINA 28;
LECCE 28;
LECCO 8;
LIVORNO 4;
LODI 8;
LUCCA 16;
MACERATA 12;
MANTOVA 8;
MASSA CARRARA 4;
MATERA 8;
MESSINA 16;
MILANO 144;
MODENA 12;
NAPOLI 144;
NOVARA 8;
NUORO 8;
ORISTANO 4;
PADOVA 44;
PALERMO 60;
PARMA 8;
PAVIA 8;
PERUGIA 32;
PESARO 12;
PESCARA 4;
PIACENZA 4;
PISA 4;
PISTOIA 8;
PORDENONE 8;
POTENZA 8;
PRATO ---;
RAGUSA 16;
RAVENNA 16;
REGGIO CALABRIA 28;
REGGIO EMILIA ---;
RIETI 4;
RIMINI 8;
ROMA 160;
ROVIGO 8;
SALERNO 44;
SASSARI ---;
SAVONA 16;
SIENA 8;
SIRACUSA 32;
SONDRIO 8;
SPEZIA 4;
TARANTO 40;
TERAMO 8;
TERNI 8;
TORINO 12;
TRAPANI 24;
TRENTO ---;
TREVISO 24;
TRIESTE 4;
UDINE ---;
VARESE 12;
VENEZIA 28;
VERBANIA 12;
VERCELLI 8;
VERONA 16;
VIBO VALENTIA 4;
VICENZA 48;
VITERBO 12
--------------------------
TOTALE POSTI 1960
ALLEGATO B
Programmi di insegnamento nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale
1. INDICAZIONI GENERALI
L'insegnamento strumentale consente una più
consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno
preadolescente la conoscenza dei suoi aspetti tecnico-pratici, teorici, lessicali, storici
e culturali, che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale.
L'indirizzo musicale richiede un approccio interdisciplinare dell'insegnamento delle
discipline letterarie scientifiche e storiche che nel loro divenire hanno avuto, e
continuano ad avere, frequenti momenti di incontro con la musica e la sua evoluzione
linguistica.
L'educazione musicale e la pratica strumentale sono poste in costante rapporto con
l'insieme dei campi del sapere; si rende così esplicita la dimensione sociale e culturale
dell'evento musicale e si libera la musica da quell'aspetto di separatezza che l'ha spesso
penalizzata.
Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in
un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione,
spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una
ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di
sé.
L'insegnamento, così concepito, si inquadra nel progetto complessivo di formazione della
persona secondo i principi ed i fini generali della scuola dell'obbligo ed in particolare
della scuola media.
Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole
alfabetizzazione musicale, é porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da
tutti raggiunti.
Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non
esclude la valorizzazione delle eccellenze.
Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica
corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e
fattiva con altri soggetti.
2. ORIENTAMENTI FORMATIVI
L'insegnamento strumentale conduce, attraverso l'integrazione con l'educazione musicale, all'acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali.
I contenuti dell'educazione musicale, a loro volta, e specie la
lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato, si modellano con il
necessario contributo della pratica strumentale.
L'insegnamento strumentale, in particolare:
3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziale, quali:
4. CONTENUTI FONDAMENTALI
I contenuti delle singole specificità strumentali che devono essere perseguiti sono:
La capacità di lettura va rinforzata dalla "lettura a prima
vista" e va esercitata non soltanto sulla notazione tradizionale ma anche su quelle
che utilizzano altri codici, con particolare riferimento a quelli più consoni alle
specificità strumentali.
Altri obiettivi di apprendimento e contenuti fondamentali sono specifici per i singoli
strumenti per cui si rinvia alle successive indicazioni.
5. ESEMPLIFICAZIONI METODOLOGICHE
Gli strumenti metodologici che seguono hanno un valore
prevalentemente indicativo nel rispetto dell'autonomia di progettazione e programmazione
delle singole scuole.
Posto che:
L'accesso alle categorie fondanti il linguaggio musicale e al suo
universo trova quindi un veicolo in una viva e concreta esperienza che può essere più
avanzata, sul piano musicale, di quanto non possa esserlo quella riferita alla sola
pratica individuale.
Particolare attenzione, nell'ambito della Musica d'insieme, come in quello dell'area
dell'Educazione musicale, va data alla pratica vocale adeguatamente curata a livello del
controllo della fonazione, sia come mezzo più immediato per la partecipazione all'evento
musicale e per la sua produzione, sia come occasione per accedere alla conoscenza della
notazione e della relativa teoria al fine di acquisire dominio nel campo della lettura
intonata. La competenza ritmica, oltre ad essere assunta mediante il controllo dei
procedimenti articolatori propri dei vari strumenti, deve essere incrementata da una
pratica fonogestuale individuale e collettiva sostenuta dalla capacità di lettura.
In tale prospettiva metodologica la pratica del solfeggio viene sciolta nella più
generale pratica musicale.
Anche l'ascolto va inteso come risorsa metodologica, tanto all'interno dell'insegnamento
strumentale, quanto, nella musica d'insieme e nella stessa Educazione musicale.
In particolare, esso deve tendere a sviluppare nell'alunno capacità discriminative e
comparative delle testimonianze musicali più significative, capacità utili nell'ambito
della pratica strumentale alla riproduzione di modelli esecutivo-interpretativi. Nella
musica d'insieme, l'ascolto è finalizzato a sviluppare anche capacità di controllo ed
adeguamento ai modelli teorici basati sui parametri fondamentali della musica. Esso si
rivela mezzo indispensabile per la riproduzione orale e/o scritta di strutture musicali di
varia complessità.
Altra risorsa metodologicamente efficace può essere l'apporto delle tecnologie
elettroniche e multimediali. L'adozione mirata e intellettualmente sorvegliata di
strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie può costituire un incentivo a
sviluppare capacità creativo-elaborative senza che queste vengano vincolate al dominio
tecnico di strategie musicali che richiedono una avanzata capacità di controllo.
Gli strumenti metodologici suggeriti presuppongono una condizione generale di infra ed
interdisciplinarità. Da una parte infatti, l'apprendimento strumentale integrato con
quello dell'Educazione musicale configura un processo di apprendimento musicale unitario,
dall'altra le articolazioni della dimensione cognitiva messe in gioco da questo processo
attivano relazioni con altri apprendimenti del curricolo, realizzando la condizione per
l'interdisciplinarità.
Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole
specialità strumentali, la verifica dei risultati del percorso didattico relativo
all'insegnamento strumentale si basa sull'accertamento di una competenza intesa come
dominio ai livelli minimi stabiliti, del sistema operativo del proprio strumento in
funzione di una corretta produzione dell'evento musicale rispetto ai suoi parametri
costitutivi: struttura frastica e metro-ritmica e struttura melodico-armonica con le
relative connotazioni agogico-dinamiche.
La competenza strumentale richiede una programmata integrazione con l'educazione musicale
così da concorrere alla costituzione della competenza musicale; questa si fonda su
Lo studio strumentale si basa, a sua volta, sui seguenti criteri: