VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’articolo 6; VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare l’articolo 3 ; VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto 3 novembre 1999, n.509: VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 ed, in particolare l'articolo 6, comma 6; VISTO il D.M. 4 agosto 2000 con il quale sono state definite le classi delle lauree universitarie; VISTO il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state definite le classi delle lauree specialistiche universitarie; VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio universtario”; VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; RITENUTO opportuno che si rinnovino e si sviluppino a favore degli studenti attività di orientamento per rendere matura e consapevole la scelta degli studi a conclusione della scuola secondaria superiore; VISTO il parere della Conferenza dei Rettori, espresso in data 23 gennaio 2003; RITENUTO necessario realizzare iniziative sinergiche tra scuola e università finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo; VISTA la banca dati dell’offerta formativa degli Atenei quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie, realizzata ai sensi dell’articolo 17, comma 95, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.127; VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n.268, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnolgica e l'alta formazione artistica e musicale" ed, in particolare l'articolo 7; RITENUTA l'opportunità di utilizzare lo strumento delle preiscrizioni al fine di garantire una adeguata informazione agli studenti sui nuovi corsi di studio presenti nelle varie sedi universitarie; RITENUTA l’opportunità di acquisire da parte degli stessi studenti, delle scuole e delle università indicazioni in ordine alle scelte individuate per classi di afferenza o per sede per sviluppare tempestivamente le attività di orientamento alla scelta universitaria o ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistico-musicale nel necessario raccordo tra scuola e università e istituzioni interessate; RITENUTO necessario definire, le modalità di effettuazione delle preiscrizioni universitarie confermandone anche per l'anno accademico 2003/2004 la gradualità e il carattere sperimentale; DECRETA: Art. 1 1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all’accesso ai corsi di laurea universitari, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica e culturale, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonchè all’inserimento nel mondo del lavoro provvedono a decorrere dal 3 febbraio ed entro la data del 4 marzo 2003, alla preiscrizione utilizzando un apposito modulo ad accesso libero, disponibile presso il sito web del MIUR ( www.miur.it), compilabile dal singolo studente presso la scuola anche avvalendosi dell’aiuto dei docenti, ovvero presso l’università o qualunque altra postazione collegata con la rete Internet. 2. La preiscrizione è finalizzata prioritariamente alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento per la scelta del corso di laurea individuato nell'ambito di una classe di afferenza in relazione alle proprie vocazioni, alle possibilità occupazionali, nonchè alla programmazione dell’offerta formativa e dei servizi destinati agli studenti. Allo studente viene reso noto in quali Atenei e presso quali sedi è attivato il corso di laurea individuato nell’ambito prescelto, dandogli la possibilità di indicare fino ad un massimo di tre Atenei in ordine di priorità. Art.2 2.Nel caso di scelta agli studi universitari, le scuole e le università, in base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire la conoscenza degli obiettivi formativi specifici, dei contenuti e delle attività formative del corso di studi che si intende frequentare, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi dedicati agli studenti, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, nonché le possibilità di approfondimento personale e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro. Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni di cui al presente comma possono avvalersi anche della collaborazione di studenti universitari in forma singola o associata. 3. Nel caso di scelta dei corsi di alta formazione artistico-musicale o dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, gli istituti scolastici e le istituzioni interessate promuovono, di comune intesa, idonee attività di orientamento con tendenti a far acquisire la conoscenza degli obiettivi formativi specifici, dei contenuti e delle attività formative del corso di studi che si intende frequentare. Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni, di cui al presente comma, possono avvalersi anche della collaborazione di studenti rispettivamente di alta formazione artistico-musicale o di istruzione e formazione tecnica superiore in forma singola o associata. 3. Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome, per gli interventi di competenza, una adeguata informazione dei dati connessi alle preiscrizioni il MIUR consente, attraverso una chiave di lettura loro assegnata, l’accesso telematico alla banca dati relativa agli studenti delle scuole aventi sede nel loro ambito territoriale, nonché agli studenti interessati alla frequenza presso sedi universitarie ubicate nello stesso territorio.
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d);
VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella adunanza del 21 gennaio 2003;
3. Il modulo contiene: una prima parte informativa di carattere generale e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo: il codice fiscale e i propri dati anagrafici, la scuola di provenienza e il relativo indirizzo postale, una delle quattro areee didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di afferenza del o dei corsi verso il quale si intende indirizzare la propria scelta, le stesse classi e la denominazione dei singoli corsi attivati in ogni sede universitaria (e i relativi curricula) che possono essere indicati fino ad un massimo di tre in ordine di priorità, la o le sedi universitarie presso le quali si intende effettuare la preiscrizione, l’autorizzazione all’utilizzo dei dati secondo la legge 31.12.1996, n. 675. Nel modulo sono presenti anche le sedi delle istituzioni di alta formazione artistico-musicale (Accademie di Belle Arti, Conservatori, I.S.I.A.); i vari corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.); l’indicazione di una eventuale formazione superiore militare. Lo studente ha, inoltre la possibilità, avendone i requisiti, di segnalare l’interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio e la necessità di ausili personalizzati in caso di situazione di handicap.
1.Il MIUR predispone entro il 15 marzo 2003 la banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso telematico alle università, ai centri servizi amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete e agli Istituti di alta formazione artistico-musicale. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia in via telematica dei soli moduli riguardanti gli studenti appartenenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento. Il MIUR provvede, inoltre, alla trasmissione cartacea dei moduli alle predette istituzioni non collegate in rete.
F.to Il Ministro |