DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
UFF. III
Prot. n. 334 Roma 28 luglio 2004
AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2004/06.-
Si trasmette, per opportuna conoscenza e per la pubblicazione allĠalbo di codesti Uffici, il D.M. 28 luglio 2004, n. 64, con il quale, in applicazione degli artt. 5 e 9 del Regolamento approvato con D.M. 25 maggio 2000, n.201, si stabiliscono i termini e le modalit organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2004/2006.
Si richiama lĠattenzione sulla circostanza che i requisiti di accesso e i titoli valutabili devono essere posseduti al 31 agosto 2004 mentre il termine di presentazione delle domande fissato al 10 settembre 2004.
Il medesimo provvedimento ed il relativo modello di domanda sono accessibili sul sito Internet di questo Ministero e sulla rete Intranet unitamente al:
La pubblicazione del provvedimento oggetto di un apposito avviso che sar pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, ÒConcorsi ed esamiÓ del 30 luglio 2004.
Si raccomanda la massima pubblicizzazione.
IL MINISTRO
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4;
VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;
VISTO in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto
Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei
termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie di circolo e distituto e per la formazione delle graduatorie
medesime;
D E
C R E T
A :
Art.
1
Graduatorie
di circolo e distituto
1.
A decorrere dallanno a.s. 2004/2005, in relazione agli insegnamenti
effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite
specifiche graduatorie di circolo e distituto per ogni posto
dinsegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi
degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201,
dora in poi denominato Regolamento.
2.
Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in
ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 3, del
Regolamento, per lattribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt.
1 e 7 del Regolamento stesso.
3.
Le nuove graduatorie di circolo e distituto, che sostituiscono
integralmente quelle vigenti nellanno scolastico 2003/2004, conservano
validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 5. del Regolamento. Resta
ferma la possibilità da parte di ciascuna scuola di acquisire, per gli anni
scolastici successivi al 2004/2005, ulteriori domande di supplenze da parte
degli aspiranti, che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di
cui al comma 2, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e
12, del Regolamento.
4.
Lassolvimento degli obblighi derivanti dallapplicazione della legge
19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di
posti in favore di particolari
categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti.
Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera,
pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie
delle suddette disposizioni.
5.
Per la costituzione e gestione delle graduatorie di circolo e di istituto
si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si allega al presente
provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di
circolo e di istituto
1.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento
hanno titolo allinclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo
e distituto:
-
Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il
medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o
distituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del
Regolamento.
-
Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o
distituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità
conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti,
ovvero a seguito di superamento dellesame finale di Stato al termine del
corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19
novembre 1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie
89/48 e 92/51.
La
laurea in scienze della formazione primaria per lindirizzo di scuola materna
ha valore abilitante e dà titolo allinclusione nella graduatoria di scuola
per linfanzia.
La
laurea in scienze della formazione primaria per lindirizzo di scuola
elementare ha valore abilitante e dà titolo allinclusione nella graduatoria
di scuola elementare e nella graduatoria di personale educativo.
Il
diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di
secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore abilitante e dà titolo
allinclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
-
Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
laccesso all'insegnamento richiesto.
I
titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal
vigente ordinamento per laccesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i
seguenti:
a)
Posti di insegnamento di scuola dellinfanzia (già
scuola materna):
-
Diploma di scuola magistrale
-
Diploma di istituto magistrale
b)
Posti di insegnamento di scuola primaria (già
scuola elementare):
-
Diploma di istituto magistrale
c)
Cattedre di scuola secondaria di I grado:
-
Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive
integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate, per laccesso a
classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso
di strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui al
successivo art. 10
d)
Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
-
Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni
modificazioni, e lauree equiparate, per laccesso a classi di concorso della
scuola secondaria di II grado.
-
La laurea in scienze delle attività motorie e sportive è titolo di accesso
alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dellequiparazione, disposta dalla
legge 18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto superiore di educazione
fisica (I.S.E.F.).
e)
Posti di personale educativo:
-
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà
universitaria.
f)
Posti di sostegno
-
Si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 12.
2.
I titoli di studio conseguiti allestero sono
validi, sia ai fini dellaccesso, sia ai fini dellattribuzione dei punteggi
previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, solo se
siano stati già dichiarati equipollenti
al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della
legge sullistruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
3.
Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere
posseduti entro la data del 31 agosto 2004.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1.
Gli aspiranti debbono possedere alla data del 31
agosto 2004 , i seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli
Stati membri dellUnione Europea;
b)
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo dufficio);
c)
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto
di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d)
idoneità fisica allimpiego, - tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, -
che lamministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di
controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il
conferimento dei posti;
e)
per i cittadini italiani soggetti allobbligo di
leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati
membri dellUnione Europea devono:
a)
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b)
essere in possesso, fatta eccezione per la
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c)
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
3)
Non possono partecipare alla procedura di
inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a)
coloro che siano esclusi dallelettorato attivo
politico;
b)
coloro che siano stati destituiti o dispensati
dallimpiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c)
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, per aver conseguito limpiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d)
coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e)
coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o
interdetti, per il periodo di durata dellinabilità o dellinterdizione;
f)
coloro che siano incorsi nella radiazione
dallalbo professionale degli insegnanti;
g)
i dipendenti dello Stato o di enti pubblici
collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
h)
gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi
nella sanzione disciplinare dellesclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di questultima sanzione.
4.
Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
LAmministrazione può disporre, con provvedimento motivato, lesclusione
dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi
momento della procedura.
Art. 4
Personale incluso in graduatoria permanente
1.
Linclusione
nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è già assicurata
dallespletamento della relativa procedura prevista dall'art. 9 del D.D.G.
del 21 aprile 2004.
2.
Il personale incluso in graduatoria permanente può
presentare domanda secondo le modalità di cui al successivo art. 5
esclusivamente per gli eventuali altri insegnamenti per i quali
ha titolo di accesso in seconda o terza fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto.
3.
Il personale di cui ai due precedenti commi non ha
titolo a presentare il modulo per lindicazione delle sedi scolastiche per
la.s.2004/2005 in quanto tale opzione è stata già espressa,
complessivamente per tutte le graduatorie di prima, seconda e terza fascia, con
la compilazione del modello 3 in sede di espletamento della procedura prevista
dal richiamato art. 9 del D.D.G. 21 aprile 2004.
Art. 5
Presentazione moduli di domande per linclusione
nelle graduatorie di circolo e distituto
A)
Disposizioni
comuni
1.
La domanda di inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto deve essere presentata,
utilizzando esclusivamente lapposito modello conforme a quello allegato al
presente decreto, entro il termine perentorio del 10 settembre 2004, fermo
restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31
agosto 2004.
2.
Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve
presentare un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le graduatorie
di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso; in tale
modulo-domanda possono essere indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni
scolastiche, appartenenti ad una sola provincia, col limite di dieci circoli
didattici.
3.
Laspirante a posti di insegnamento di Scuola
materna e/o di Scuola elementare può indicare fino a un massimo di dieci
circoli didattici e fino a un massimo di venti istituti comprensivi.
4.
Le indicazioni relative a codici di istituti
comprensivi valgono, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli
di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola
materna ed elementare, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di
scuola secondaria di I grado; per gli insegnamenti di scuola secondaria di II
grado, impartiti presso istituti onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico
codice meccanografico.
5.
Il modulo di domanda deve essere spedito, con
raccomandata r/r ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica indicata
per prima nel modulo medesimo, cui è affidata la gestione della domanda stessa.
6.
Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più
settori scolastici, listituzione scolastica indicata per prima, ai fini di
cui al comma precedente, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di
grado superiore.
7.
Ove laspirante, fornito del titolo valido ai
sensi del comma 1 del successivo art. 12, includa tra le scuole prescelte, le
sedi di istituzioni scolastiche ed
educative speciali per non vedenti e sordomuti, dovrà inviare o consegnare
copia del modulo di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura
manuale, provvederanno, dintesa con la scuola che gestisce la domanda
dellaspirante, alla costituzione della relativa graduatoria speciale
distituto.
B)
Insegnamenti
per i quali laspirante è già incluso in graduatorie di seconda e/o terza
fascia
1.
Laspirante già incluso in graduatorie di
seconda e/o terza fascia per la.s. 2003/2004, ove intenda permanere nella
medesima provincia, presenta domanda di mantenimento o aggiornamento del
punteggio nelle graduatorie medesime compilando lapposito modello A con
lindicazione dei soli i titoli valutabili che non siano già stati prodotti
allatto della precedente domanda di inclusione relativa ad uno degli anni
scolastici 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 del precedente triennio di vigenza
delle graduatorie in questione. Ove laspirante abbia titolo a permanere nella
medesima fascia di precedente inclusione in graduatoria, lindicazione del
titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa.
2.
Al fine di consentire un più rapido e puntuale
esame delle domande, nel caso in cui tra le sedi scolastiche prescelte
dallaspirante per la.s. 2004/2005 figuri la scuola che ha gestito la
precedente domanda dinclusione, si segnala lopportunità che il modello di
domanda venga inviato a tale scuola.
3.
Gli aspiranti già inclusi in graduatorie di
seconda e/o terza fascia per la.s. 2003/2004, che cambino la provincia di
precedente inclusione sono considerati aspiranti di nuova inclusione e per essi
valgono le disposizioni di cui alla successiva lettera C).
C)
Insegnamenti
di nuova inclusione
1.
Le domande di nuova inclusione in graduatorie di
circolo e di istituto di seconda e terza fascia si effettuano compilando
lapposito modello A e provvedendo allintegrale indicazione sia del titolo
che dà accesso alla graduatoria sia di tutti i titoli valutabili ai fini del
relativo punteggio assegnabile.
Art.
6
Dati
contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
1.
Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze -
che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le
indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente
procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e
regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
2.
E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di
requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data
del 31 agosto 2004. Coloro che sono inseriti con riserva nelle graduatorie
permanenti possono presentare domanda di inserimento nella seconda o terza
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in base al titolo posseduto
non gravato da riserva.
3.
I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna
certificazione, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici
prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", di
cui al successivo articolo 10.
4.
Nella fase di costituzione delle graduatorie in
questione l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie
richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli
annessa al Regolamento e la conseguente posizione occupata, derivano
esclusivamente dai dati riportati nel modulo di domanda.
5.
Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71
e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in
merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
6.
I predetti controlli sono effettuati, anche se
richiesti da altre scuole interessate, dallistituzione scolastica che
gestisce la domanda dellaspirante e devono riguardare il complesso delle
situazioni dichiarate dallaspirante medesimo, per tutte le graduatorie
richieste in cui è risultato incluso.
7.
In caso di effettuazione dei predetti controlli il
dirigente scolastico che gestisce la domanda dellaspirante rilascia
allinteressato apposita certificazione dellavvenuta verifica e convalida
dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in
copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro
durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto
in questione.
8.
In caso di mancata convalida dei dati il dirigente
scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini
delleventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo
7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al
candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente
comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.
Art.
7
Esclusioni
1.
Non è ammessa a valutazione la domanda:
a)
presentata oltre il termine indicato al precedente
articolo 5;
b)
priva della firma dell'aspirante;
c)
dell'aspirante privo dei requisiti generali di
ammissione, di cui al precedente art. 3.
2.
Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le
quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto
indicato al precedente articolo 2.
3.
E escluso dalle graduatorie, per tutto il
periodo della loro vigenza, laspirante che abbia presentato domanda in più
istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.
4.
Fatte salve le responsabilità di carattere penale,
è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza,
laspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di
domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Art.
8
Pubblicazione
graduatorie - Reclami - Ricorsi
1.
I dirigenti scolastici pubblicano, in via
provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di
terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso
reclamo - secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, del
Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui
laspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico
gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 5.
Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso reclamo solo per errori
materiali.
2.
La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna
provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio
territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un
termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3.
Scaduti i termini per la presentazione e la
decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le
graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
4.
Avverso latto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta
di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente
scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
Art.
9
Disposizioni
particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella A‰,
annessa al Regolamento e relative note in calce.
1.
I servizi prestati in qualità di assistente di
lingua‰, sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini
stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.
2.
Il servizio militare, valutabile ai sensi della
nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al
Regolamento, è interamente computato con ascrizione
dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
3.
Il servizio dinsegnamento prestato presso scuole
non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto lobbligo di
versamento dei relativi contributi previsti, secondo le disposizioni normative
che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro attivata.
4.
Ai fini della valutazione del servizio di
insegnamento nelle scuole italiane allestero, di cui alla nota n. 2, in calce
alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è valutato come
servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico o meno rispetto
alla graduatoria per cui si procede alla valutazione - l'insegnamento su posti
di contingente statale italiano, reso sia in scuole italiane statali, sia
in scuole italiane legalmente riconosciute o con presa datto, sia in scuole
straniere. Analoga valutazione si applica al servizio prestato in scuole
italiane legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto di lavoro non
è previsto atto di nomina dellAmministrazione degli Affari Esteri.
5.
IL servizio prestato con contratto di prestazione
dopera è valutato per i soli giorni di effettivo servizio e non per
lintero periodo indicato nel contratto.
Art.
10
Graduatorie
di strumento musicale nella scuola media
1.
Le graduatorie di strumento musicale nella scuola
media, per la.s. 2004/2005, sono così costituite:
-
la prima fascia comprende i docenti inseriti nella corrispondente graduatoria
permanente;
-
la seconda fascia comprende il personale abilitato.
-
La terza fascia, in attesa dei provvedimenti di definizione dei titoli di
accesso e di adozione della tabella di valutazione dei titoli relativamente alla
nuova classe di concorso 77/A, comprende
gli aspiranti in possesso del diploma specifico di conservatorio.
2.
Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia
sono graduati con il punteggio loro spettante in base alla tabella di
valutazione annessa al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, riportata come
all. B al Regolamento.
3.
Alla valutazione dei titoli artistici, posseduti
alla data del 31 agosto 2004, provvedono, secondo autonome modalità disposte da
ciascun Ufficio territoriale competente, le medesime commissioni costituite
presso gli Uffici scolastici provinciali per la compilazione delle graduatorie
permanenti.
Art.
11
Graduatorie
di conversazione in lingua estera
1.
Per le graduatorie di conversazione in lingua
estera il titolo di accesso previsto è: titolo di studio conseguito nel
Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è
lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, purché congiunto allaccertamento dei titoli professionali‰.
2.
La corrispondenza del titolo estero al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è
di livello tale da consentire, nellordinamento scolastico del paese in cui è
stato conseguito, laccesso agli studi universitari.
3.
Il predetto titolo di studio deve essere congiunto
a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in
campo didattico, educativo, culturale.
4.
Per l'insegnamento di conversazione in lingua
estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono
ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dellUnione Europea, in deroga a quanto previsto dal precedente
articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in
posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della
cittadinanza comunitaria.
Articolo
12
Insegnamento
di sostegno e nelle scuole speciali
1.
Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di
specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.
297, di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998, emanato di concerto con il
Ministro della Pubblica Istruzione, e di cui al D.M. 20 febbraio 2002 possono
chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps
psico-fisici, della vista, delludito, per tutti gli ordini e gradi di scuole,
per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie
comuni. I medesimi aspiranti, se forniti del titolo di abilitazione o di studio
valido per l'insegnamento delle discipline impartite nelle istituzioni
scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, possono chiedere
linclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali.
Le domande per l'insegnamento di sostegno nella
scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento
allarea disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al
successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali
graduatorie di insegnamento.
2.
Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola
elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono
predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.
3.
Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in
ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in
fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento;
in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione
di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col
punteggio correlato a tale graduatoria.
In
relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale aspirante a
supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola
media, di cui al precedente art. 9, ed al fine di renderne il punteggio omogeneo
a quello degli altri aspiranti, il predetto personale, che figuri in graduatorie
di istituto di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del
sostegno, previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a
quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato A, al Regolamento.
4.
Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna
istituzione sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce secondo le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, relativamente a
ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio
1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola
secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio
correlato a tale graduatoria.
5.
Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano
negli elenchi di sostegno con lindicazione della loro specializzazione e
possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del
corrispondente handicap.
6.
Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in
ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per lordine
scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento
dellelenco di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato
lelenco di sostegno relativo alla scuola elementare.
7.
Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso
di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente allarea
disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli
altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di
ricorrere allutilizzazione di elenchi di altre scuole viciniori.
Art.
13
Criteri
e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
1.
Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e
ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione
mediante fonogramma o telegramma.
2.
Luso del mezzo telefonico deve assumere la forma
del fonogramma, da registrare agli atti della scuola,, con lindicazione del
giorno e dellora della comunicazione, del nominativo di chi leffettua e
della persona che abbia dato risposta o lannotazione della mancata risposta.
3.
Per le supplenze che si preannunciano di durata non
inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata,
comunque, per telegramma.
4.
La comunicazione concernente la proposta di
assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la
data di inizio, la durata, lorario di prestazione settimanale e nel caso sia
diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e lora della convocazione
nonché lordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri
contestualmente convocati.
5.
Nei casi di supplenze superiori a trenta giorni, la
proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti,
con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione, può
essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dellaspirante nel
giorno e ora indicati, anche con laccettazione telegrafica che pervenga entro
i medesimi termini; in questultimo caso laspirante, ove la scuola gli
comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve
tassativamente assumere servizio entro 24 ore da questultima comunicazione.
6.
Per le assenze non superiori a 15 giorni nelle
scuole ubicate in zone di montagna e piccole isole, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 7, comma 6 del regolamento. Limitatamente alle scuole ubicate
nelle piccole isole, le medesime
disposizioni si applicano, in subordine, agli aspiranti effettivamente residenti
in eventuali altri comuni situati nella medesima piccola isola.
Art. 14
Disposizioni
particolari
1.
In relazione all'art. 1, comma 5, della legge 3
maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi:
a)
nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988
n. 426;
b)
nelle graduatorie provinciali di cui agli artt. 43 (docenti di educazione
fisica) e 44
(docenti
di educazione musicale) della legge 20 maggio 1982, n. 270;
hanno
precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze relative ai corrispondenti
insegnamenti rispetto al personale incluso nelle graduatorie di circolo e di
istituto.
2.
Il diritto alla precedenza assoluta si esercita,
comunque, nellambito delle disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 2,
per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al comma 1 punto b),
coincide con quella in cui figurano nella relativa graduatoria provinciale e per
un massimo di trenta istituzioni scolastiche.
3.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito
internet del MIUR e nella rete INTRANET. Della pubblicazione sarà dato apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Roma,
28 luglio 2004
IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti