DECRETO-LEGGE
12 settembre 2013, n. 104
Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.
(13G00147)
(GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013
CAPO I
Disposizioni per gli studenti e per le famiglie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza, per l'avvio
dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli
studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a
rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela
della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad
arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare
il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e
musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti
di ricerca;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 settembre 2013;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART. 1
(Welfare dello studente)
1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli
negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo,
incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la
spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di
contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla
base di requisiti inerenti a:
a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del
profitto conseguito nel percorso formativo;
b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta
con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della
situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero
degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la
tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi.
nonche' le modalita' di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei
successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per
l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la
natura e l'entita' dei benefici, le modalita' per la presentazione
delle domande, anche in via telematica, nonche' i criteri per la
formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base
delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.
4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di
stabilita' interno delle regioni.
Art. 2
(Diritto allo studio)
1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.
2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei
limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai
limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.
Art. 3
(Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica)
1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le
Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno
accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando
stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle
risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione delle
domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni
e per la valutazione dei candidati.
2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla
base dei seguenti criteri:
a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente
individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica
equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
e successive modificazioni;
b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate
mediante autocertificazione;
c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica
della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte.
3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle
risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria
e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il
30 novembre 2013.
4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6
milioni per l'anno 2014.
Art. 4
(Tutela della salute nelle scuole)
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e'
esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie.".
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le
sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli
istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per
l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette
elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute,
per il potenziamento dell'attivita' di monitoraggio sugli effetti
derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonche' per la
realizzazione di attivita' informative finalizzate alla prevenzione
del rischio di induzione al tabagismo.
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti
ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione
alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono
definite le modalita' per l'attuazione del presente comma. Dal
presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 5
(Potenziamento dell'offerta formativa)
1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa
negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo
adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico
2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88,
relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono
integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di
insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia
gia' previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine e' autorizzata
la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9
milioni a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della
scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con
particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo restando
quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e ferma restando la possibilita-di concludere
convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in
materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti
didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e
culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono
partecipare le universita', le accademie di belle arti e le
istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo
l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione
mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti
da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o
privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la
diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non puo'
essere finanziato piu' di un progetto per ogni museo. I criteri e le
modalita' di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un
congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul
territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il concorso e' bandito
entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti
delle universita', delle accademie di belle arti o delle istituzioni
scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono
riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei,
l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione
di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di
materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere
tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri
diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.
3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma
2, la spesa di euro 3 milioni.
4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno
scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e'
espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche
statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano
materiali innovativi, necessari a connotare l'attivita' didattica
laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca individua con
proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali
e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte
di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
Art. 6
(Riduzione del costo dei libri scolastici)
1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli
studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere";
b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";
2) all'articolo 15, comma i, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio
dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o
monografico.";
3) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere
del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti
tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".
2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici
e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi
tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna
direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma
complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni
nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di
testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da
concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le
risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri
per la concessione dei libri agli stessi.
3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da
parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti,
purche' conformi alle Indicazioni nazionali.
Art. 7
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)
1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica,
particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione
dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 e' avviato in via
sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra
l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per
gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle
competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni
innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti
al rischio di abbandono scolastico, nonche' i criteri di selezione
delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il
medesimo decreto sono defmite altresi' le modalita' di assegnazione
delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di
associazioni e fondazioni private senza scopo di-lucro- tra -le cui
finalita-statutarie-rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione
giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati
del Programma.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e per quelle di cui
all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro
11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito
di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalita'
coerenti.
Art. 8
(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado)
1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di
studio e di favorire la conoscenza delle opportunita' e degli sbocchi
occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di
secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste
dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014,
al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
Le attivita' inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra
le attivita' funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano
l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attivita' ulteriori, che
eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il
Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in
materia di contrattazione collettiva.";
b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "camere
di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro
apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di
pluralismo; concorrenza e trasparenza.";
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "nell'ultimo anno" sono
sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni";
d) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.
Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle
istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di
orientamento poste in essere.".
2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
14 gennaio 2008, n. 21, e' autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni
per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale
contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle
attivita', oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito
di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e
internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per
iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie
di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle
istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti
interessati.
CAPO II
Disposizioni per le scuole
Art. 9
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio
o per formazione)
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998.
n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un
corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva
la verifica annuale di profitto;".
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica
a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento.
3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)
1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di
proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonche'
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la
programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono
essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa
con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui
trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le
modalita' di attuazione della presente disposizione e del successivo
comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con-il Ministro- dell'istruzione e della ricerca
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per
l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni
scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia'
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla
medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive
modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
delle universita'", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente
comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 11
(Wireless nelle scuole)
1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di
euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni
scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la
realizzazione e la fruizione della connettivita' wireless per
l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti
digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in
proporzione al numero di edifici scolastici.
Art. 12
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)
1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle
istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici,
all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola "Alle" e' sostituita da "Negli anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";
b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'anno scolastico
2012-2013" sono sostituite dalle parole "Negli anni scolastici
2012-2013 e 2013-2014";
dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri per
l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di
dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e
amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi
5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su
proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato
l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui
ai commi 5 e 5-bis.".
2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Art. 13
(Integrazione delle anagrafi degli studenti)
1. Al fine di realizzare la piena e immediata operativita' e
l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014
le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli
studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti.
2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e
di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di
coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14
(Istituti tecnici superiori)
1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione"
fino alla fine del periodo.
2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al
funzionamento degli istituti tecnici superiori.
Art. 15
(Personale scolastico)
1. Per garantire continuita' nell'erogazione del servizio
scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse
rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma
414. della legge 24 dicembre 2007, n 244. Il piano e' annualmente
verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si
dovessero rendere necessarie. fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La predetta
percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e
2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento
e al novanta per cento ed e' pari al cento per cento a decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016".
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la
procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
1) il comma 13 e' abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14"
sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";
3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi
13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";
N il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e' abrogato.
5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le
commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono
integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da
un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.
6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al
1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in
corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi
da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente
assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla
dichiarazione di inidoneita', della qualifica di assistente
amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi
di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione
obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in ambito
provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e' gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a nuova
visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate
secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita. ove la dichiarazione di
inidoneita' non sia confermata, il personale interessato torna a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6 del
presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6
decorrono dalla data di conferma della inidoneita'. Il suddetto
personale puo' comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova
visita, l'applicazione del comma 6.
8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai
commi 6 e 7, operati in deroga alle facolta' assunzionali, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
comunica, con cadenza trimestrale. al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative risorse anche ai fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.
9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico
2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su altra
classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso
di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero nella
relativa provincia.
10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle
disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
Art. 16
(Formazione del personale scolastico)
1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica,
particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione
sono meno soddisfacenti ed e' maggiore il rischio socio-educativo, e
potenziare le capacita' organizzative del personale scolastico, per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle
risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e
internazionali, per attivita' di formazione obbligatoria del
personale scolastico con particolare riferimento:
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun
alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo,
in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni
sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa,
risultano inferiori alla media nazionale;
b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio
socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati:
c) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei
sistemi scolastici;
d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni
scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione
delle attivita' formative di cui al comma 1, anche attraverso
convenzioni con le universita' statali e non statali, da individuare
nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale
docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' per l'accesso gratuito del suddetto
personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico,
storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per
l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal
fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali un Fondo per il recupero delle minori
entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola,
con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a
titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo.
Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le
modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti
oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
Art. 17
(Dirigenti scolastici)
1. Al fine di garantire continuita' e uniformita' a livello
nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
tutti i posti vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla
Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni. Al corso concorso-possono essere ammessi candidati in
numero- superiore-a quello dei posti, secondo una percentuale massima
del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo
periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare
il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che
abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio
effettivo di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un
contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura
concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la
valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola
nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica dei partecipanti, con
eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e
alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".
2. Il decreto di cui all'articolo 29. comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.
4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e' abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti
scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618
dell'articolo 1 della citata legge.
5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo
459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a
far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per
il solo armo scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei
concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con
decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con
decreto direttoriale 13 luglio 2011. pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si e'
ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per
un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto
decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorita' per le
istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle
situate nelle aree caratterizzate da specificita' linguistiche, i
docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la
propria attivita' d'insegnamento presso istituzioni scolastiche
autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma
conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra
istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione
all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti
dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla
conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per
i1 reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale,
4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta
con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale. n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina
in corso d'anno, ove possibile. dei vincitori di concorso, nel limite
delle assunzioni gia' autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle
predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a
tempo indeterminato.
7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si
procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata e'
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla
relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta' assunzionali
relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'
autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte
sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento
giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione
delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore
alle 300 unita', la composizione della commissione puo' prevedere
l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri
componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a
ciascuna delle quali e' preposto un presidente aggiunto ed e'
assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione
cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di
rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di
euro 400.000 nel 2014.
Art. 18
(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)
1. Per le necessita' di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad
assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145
posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5
febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami", in
aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3. comma 102,
della legge 24 dicembre 2007. n. 244, a decorrere dal 2014. Al
relativo onere, pari ad euro 8.1 milioni a decorrere dall'anno 2014,
si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma
2.
2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997. n. 425,
le parole da ", provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite
da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e'
ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
Art. 19
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico
2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo
270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico
2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia
maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento,
possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle
more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma-7
lettera e). della legge -21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura
di posti che risultino vacanti e disponibili. in subordine agli
incarichi di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli
organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite. con incarico
deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area
"Elevata professionalita'" del comparto Afam in possesso di laurea
magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da
ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo
equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione
di comando o in aspettativa, a valere sulle facolta' assunzionali di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori
oneri a carico della fmanza pubblica.
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti
superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del
sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine
di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di
euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4,
sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono
conto della spesa storica di ciascun istituto.
CAPO III
Altre disposizioni
Art. 20
(Corsi di laurea ad accesso programmato)
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e'
abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008
non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari gia'
indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 21
(Formazione specialistica dei medici)
1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle
seguenti: «della commissione»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «all'esito delle
prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i
vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di
graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed e'
determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e, a
partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre
anni,".
Art. 22
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)
1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti
dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca formulata sulla
base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione,
che rimane valido per un anno. La durata del mandato dei suddetti
componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di
componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»;
b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in carica" sono
sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalita' di nomina".
2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la
nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino
alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di
persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del
Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo
6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76
del 2010.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I nominativi
proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno
dalla formulazione della proposta".
4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le
nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un
nuovo comitato di selezione.
Art. 23
(Finanziamento degli enti di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli
studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o
del Fondo di finanziamento ordinario delle universita', fatta
eccezione per quelli".
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
Finanziamento degli enti di ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca
finanziati dal Ministero. di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' effettuata sulla base della
programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e
considerando la specifica missione dell'ente nonche' tenendo conto,
per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del
fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della
qualita' della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.
I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono
disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del
Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalita' e
che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla
programmazione degli enti.".
Art. 24
(Personale degli enti di ricerca)
1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di
protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e
la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e' autorizzato ad
assumere, nel quinquennio 20142018, complessive 200 unita' di
personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in
scaglioni annuali di 40 unita' di personale, nel limite di una
maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4
milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno
2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.
2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le
variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai
sensi dell'articolo 5. comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario
annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV),
determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo
1, comma 116, e' incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.
4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al
reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti
delle facolta' assunzionali, senza il previo espletamento delle
procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001. n. 165.
Art. 25
(Disposizioni tributarie in materia di accisa)
1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai
prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.
2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di
accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3
del presente articolo.
3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le
aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono
determinate nelle seguenti misure:
a) a decorrere dal l° gennaio 2014:
birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."
Art. 26
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)
1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita'
direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni
vigenti anteriormente al l ° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e,
in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per
le scritture private autenticate a partire da tale data, per le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la
registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di
trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Art. 27
(Norme finanziarie)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementata
di 3 milioni di curo per l'anno 2014, di 50 milioni di curo per
l'anno 2015 e di 15 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.
2, Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1
e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,
commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal
comma 1 deI presente articolo, pari a 13 milioni di curo per l'anno
2013, a 326,256 milioni di curo per l'anno 2014, a 450,094 milioni di
curo per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di curo per l'anno 2016, a
473,545 milioni di curo per l'anno 2017 e 475,545 milioni di curo a
decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 13 milioni di curo per l'anno 2013, a 315,539 milioni di
curo per l'anno 2014, a 411,226 milioni di curo per l'anno 2015 e
a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dagli articoli 25 e 26;
b) quanto a 8,717 milioni di curo per l'anno 2014, a 34,868 milioni
di curo per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. o)
quanto a 1 milione di curo a decorrere dall'anno 2014, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte
corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, programma "Iniziative per lo
sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo
studio" della missione "Istruzione scolastica";
d) quanto a euro i milione curo a decorrere dall'anno 2014 mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia
e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo
1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n, 311, iscritti nel
programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione
universitaria";
e) quanto a curo 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte
corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, programma "Sistema
universitario e formazione post-universitaria" della missione
"Istruzione universitaria";
f) quanto a 0,6 milioni di curo per l'anno 2015, a 2,6 milioni di
curo per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a
6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete
riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3, Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
Art. 28
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Carrozza, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri