Ha pronunciato la seguente:
sul ricorso n. 1287/2005 proposto da
rappresentato e difeso da:
con domicilio eletto in FIRENZE
dell’atto affisso all’Albo dell’Accademia di Carrara del 12.5.2005 contenente l’elenco dei candidati per l’elezione del Consiglio Accademico dell’Istituzione; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 28.2.2007 il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito, altresì, per le parti gli avv.ti A. Codispoti in sostituzione dell’avv. Giuseppe Leotta e Maurizio Raugei dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
La ricorrente ha impugnato, con atto notificato l’ 11luglio 2005, la sua esclusione dall’elenco dei candidati per l’elezione dei Consiglio accademico e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Le elezioni si sono svolte nel mese di maggio 2005 e sono risultati eletti dieci docenti
A due dei soggetti controinteressati il ricorso è stato notificato presso il proprio domicilio (prof Monica Michelotti e prof Anna Vittoria Laghi), mentre per gli altri controinteressati il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale presso la sede dell’Accademia non a mani proprie dei destinatari.
Con ordinanza 4 dicembre 2006, n. 7048 è stato assegnato il termine perentorio di giorni 60 per rinnovare le notifiche nulle. La rinnovazione è stata effettuata e all’udienza odierna è stato depositato l’originale.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 8, comma 2, D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 (regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n 508) così dispone:
“2- Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
a) docenti dell’istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.”
Allorché il d.P.R. n. 132 del 2003 fu emanato, erano previsti, oltre ai docenti, anche gli “assistenti”, espressamente contemplati, accanto ai “docenti” fra gli elettori del direttore (art 6, comma 2).
Successivamente, però, gli assistenti sono stati inquadrati nell’area professionale docenti, che si articola in due fasce (art. 20 C.C.N..L. 16 febbraio 2005). Alla luce di tale innovazione va interpretato lo statuto dell’Accademia di belle arti di Carrara, deliberato il 29 novembre 2004, il quale all’art. 14, comma 2, prevede che il Consiglio accademico sia composto “da 10 docenti dell’istituzione in possesso di requisiti di comprovata professionalità”
Il ricorso deve, quindi, essere accolto e devono essere annullati gli atti impugnati
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita. dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 28 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni Vacirca Presidente, est.
Dott. Saverio Romano Consigliere
Dott. Bernardo Massari Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario UWeduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 APRILE 2007
Firenze, li 5 APRILE 2007