CONS. DR. LA GRECA

R.G.N° 5 1129/04

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUARIPARAZIONE

Comunicazione alle parti costituite del dispositivo del decreto depositato nella Cancelleria

IL CANCELLIERE

In esecuzione dell'art. 5 L. 89/2001 comunica a:

1) Avv.ti Arturo Sforza e Fausto Checcacci Via Ettore Rolli 24 - Roma
2) Avvocatura generale dello Stato Via dei portoghesi 12 nella causa tra U.N.A.M.S. e Presidenza del Consiglio dei Ministri la Corte ha pronunciato in data 07/02/05 il seguente decreto pubblicato i1, ............ contenente il seguente

DISPOSITIVO

Dichiara che vi è stata violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo;
per l'effetto, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare all'Organizzazione Sindacale U.N.A.M.S. la somma di Euro 15,000,00 con gli interessi legali a decorrere dalla data di deposito del presente provvedimento, nonché a rifondere allo stesso le spese processuali liquidate in complessivi Euro 800,00, oltre accessori come per legge.

Roma li 23/03/2005

Il Cancelliere

* Articolo 6 Diritto ad un processo equo.

1) Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.