REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Decis.: |
673/05 |
Reg. Gen. | 1841/2004 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, composto dai signori magistrati:
Dott. |
Antonio CAVALLARI | Presidente |
Dott. | Pasquale MASTRANTUONO | Referendario |
Dott. | Tommaso CAPITANIO | Referendario, relatore |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1841/2004, proposto da Anna Maria ***, rappresentata e difesa dallAvv. Giuliano Giannini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Salandra, 30,
contro
e nei confronti di
per lannullamento, previa sospensione,
FATTO
1. La ricorrente, con domanda in data 8/5/2004, chiedeva al CSA di Lecce laggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali permanenti relativamente alle classi di concorso AJ77 (strumento musicale pianoforte), A031 (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado) e A032 (educazione musicale nella scuola media). A seguito dellemanazione del D.L. n. 97 del 7/4/2004, poi convertito con modifiche nella L. n. 143 del 4/6/2004, il Ministero dellIstruzione diramava le istruzioni agli organi periferici, stabilendo per quanto di interesse nel presente ricorso le modalità con cui gli interessati potevano integrare le domande presentate alla data del 21/5/2004 (termine originariamente previsto dal D. D. del 21/4/2004), in relazione alle novità introdotte dalla citata normativa.
In particolare, la L. n. 143/04 (art. 1, comma 4-bis) stabilisce che linserimento nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media è consentito solo a coloro che risultano in possesso del diploma di didattica della musica e del diploma di conservatorio nello specifico strumento, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A nel periodo che va dallanno scolastico 1999-2000 alla.s. 2003-2004.
2. Le disposizioni ministeriali che hanno dato applicazione alla citata L. n. 143/04 sono ritenute lesive dalla prof.ssa ***, che ha impugnato la sua mancata inclusione nella graduatoria in argomento, pubblicata in data 14/8/2004. In particolare, la ricorrente sostiene che:
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
In via preliminare, bisogna evidenziare che la ricorrente (come esattamente rilevato dalla difesa dei controinteressati) non può lamentare lesclusione dalla graduatoria in epigrafe, per il semplice fatto che ella non è stata mai inserita in tale graduatoria, come si può evincere dalla documentazione depositata dal difensore dei controinteressati in data 7/12/2004. Pertanto, la prof.ssa *** non poteva chiedere laggiornamento della propria posizione, non essendo questa esistente.
In relazione, poi ,alle modifiche introdotte dalla L. n. 143/04, ugualmente la ricorrente non può articolare fondate censure, in quanto non risponde al vero laffermazione secondo cui non sarebbe mai terminata la c.d. fase transitoria, di cui al citato art. 11 della L. n. 124/99.
Infatti, in esecuzione di quanto stabilito dal comma 9 dellart. 11, con D.D.G. in data 12/2/2002, è stato bandito il concorso per il conseguimento dellabilitazione allinsegnamento di educazione musicale, concorso riservato proprio ai docenti che non erano in possesso dellabilitazione, ma che erano iscritti negli elenchi di cui al D.M. 13/2/1996. A tale sessione la ricorrente non ha partecipato, per cui ha perso la possibilità di giovarsi della normativa transitoria, mentre i controinteressati proprio attraverso il superamento della predetta selezione hanno ottenuto linserimento nelle graduatorie permanenti di strumento musicale (pianoforte), a decorrere dallanno 2002.
2. Pertanto, da un lato la ricorrente non aveva titolo a richiedere laggiornamento della propria posizione nella graduatoria (non essendo inserita in essa), dallaltro non può contestare le determinazioni assunte dal CSA in applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. n. 143/04 (norma questultima che non viene censurata direttamente, se non formulando generiche doglianze inerenti unasserita disparità di trattamento).
Infatti, con scelta tipicamente discrezionale e non contrassegnata da profili di illegittimità costituzionale, il Legislatore del 2004 ha ritenuto di modificare i requisiti per linserimento nelle graduatorie in argomento, prevedendo che i docenti interessati siano in possesso, oltre che del diploma di Conservatorio, del diploma di didattica della musica (che si consegue al termine di un corso quadriennale presso i Conservatori) e abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1999/2000-2003/2004. Tali novità, incidendo su una graduatoria già formata ai sensi del D.D.G. in data 21/4/2004, non avrebbe potuto riguardare la prof.ssa *** (come non toccato le posizioni dei controinteressati costituitisi in giudizio) se la stessa fosse stata già inclusa nella graduatoria (in quanto la normativa introdotta con la L. n. 143/04 sarebbe stata sicuramente incostituzionale, laddove avesse ritenuto non validi i requisiti posseduti in base ad una normativa precedente). Poiché però la ricorrente non era inclusa nella graduatoria de qua, il suo eventuale inserimento è subordinato al possesso dei requisiti di cui alla L. n. 143/04, normativa vigente al momento in cui linserimento stesso è stato richiesto.
Per quanto concerne, poi, il merito della questione, il Tribunale ritiene utile il richiamo alla recente sentenza della Sezione n. 8346/04 del 30/11/2004 (relativa a fattispecie del tutto analoga), secondo cui
la volontà del legislatore di prevedere il diploma di didattica della musica (in uno col diploma di conservatorio nello specifico strumento), quale unico titolo abilitante, dall'anno scolastico 2004-2005, per linsegnamento nella classe di concorso 77/A, deriva in modo inequivoco dalle disposizioni di cui allart. 2 del DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004 n. 97; i commi 9 e 9-bis, infatti, prevedono percorsi per lottenimento dellabilitazione in strumento musicale, riservati anche agli insegnanti nelle condizioni del ricorrente, attraverso il conseguimento del diploma di didattica della musica, con abbreviazione del corso di studi..; in un passaggio successivo, poi, si afferma che
lequivalenza dellabilitazione in educazione musicale e del diploma di didattica della musica (affermata dal ricorrente alla luce della legge n. 268 del 2002, integrativa dellart. 4 della legge n. 508 del 1999) non sussiste e che la questione di costituzionalità formulata ex parte actoris, in ordine allart. 1, comma 4-bis, del DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004 n. 97, come modificato dalla LEGGE di conversione 4 giugno 2004 n. 143, è manifestamente infondata; il deducente parte infatti dal presupposto che, permettendo labilitazione conseguita presso una SSIS così come il diploma di didattica della musica di accedere allinsegnamento di educazione musicale, i due titoli siano equiparati ad ogni effetto; in realtà è sufficiente considerare che il diploma di didattica consegue alla frequenza di un corso quadriennale presso i Conservatori, per concludere da un lato che la legge n. 268 del 2002 attribuisce al diploma di didattica della musica il valore di abilitazione in educazione musicale descrivendo un percorso ad un solo senso di marcia [a) contiene in sé b) come un cerchio concentrico di proporzioni maggiori], dallaltro che ragionevolmente il Legislatore lo abbia considerato maggiormente qualificante ai fini dellinsegnamento degli strumenti musicali e lo abbia perciò individuato come unico titolo abilitante (in uno col diploma di conservatorio nello specifico strumento), superando così la previsione transitoria di cui allart. 11 IX comma, della Legge 3 maggio 1999, n. 124
. Da tali esaustive conclusioni lodierno Collegio non ritiene di discostarsi, il che determina il rigetto del ricorso.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2004.
Dott. Antonio Cavallari Presidente
Dott. Tommaso Capitanio Estensore
Pubblicato il 19 febbraio 2005
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