N. /2012 REG. RIC.

N. 2012 REG..

PROV.CAU.
N. 2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ........ del 2012, proposto dal Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica "Santa Cecilia", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

..............................................................................................., rappresentati e difesi dall'avv. ............................, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, ........................;
per la riforma dell' ordinanza cautelare del t.a.r: lazio - Roma, sezione III , n. ....../2012, resa tra le parti, concernente dichiarazione di indisponibilità di 4 cattedre di violino presso il conservatorio di musica di santa cecilia;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causai
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei docenti ....................., di ..................... di ...........................di ................................,
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 il Cons. .................. e uditi per le parti l'avvocato dello Stato ........................... e l'avv. ...................;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'appello, tenuto conto dell'avvenuta esecuzione dell'ordinanza cautelare e della fissazione della data per la trattazione della causa nel merito in primo grado di giudizio;

ritenuto altresì che le spese della presente fase possano essere compensate, previo bilanciamento delle opposte ragioni delle pani;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: ................). Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a dame comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

..........................., Presidente
.........................., Consigliere
.........................., Consigliere
.........................., Consigliere, Estensore
................................., Consigliere


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)