CONSIGLIO DI STATO

SEGRETARIATO GENERALE

Adunanza della Sezione SECONDA 24 marzo 2004

Richiesta di parere concernente le modalità di accesso ai corsi superiori presso i Conservatori di musica statali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la relazione del 27 maggio 2003 Prot. 3123/SEGR/AFAM (trasmessa con nota del 28 maggio 2003) prot. 3126/segr/AFAM), con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Servizio centrale per gli Affari Generali e per il sistema informativo e statistico, Alta Formazione Artistica e Musicale;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore, consigliere Giancarlo Tavarnelli;

PREMESSO:

L' Amministrazione riferisce che il D.Lgs. 5.5.1918, n. 1852, avente natura regolamentare agli artt. 185, 186, 187 e 188, aveva suddiviso la durata degli studi musicali in due "gradi", denominati rispettivamente "grado normale" e "grado superiore", stabilendo all' art. 220, quale conditio sine qua non per l'accesso ai corsi superiori nei Conservatori di musica statali, il raggiungimento di una media complessiva di almeno otto decimi. Tale ratio era rafforzata dal successivo art. 221 per il quale il non raggiungimento di tale media preludeva all'esclusione definitiva dall'istituto.

Il successivo R.D. 11.12.1930, n. 1945, avente anch'esso natura regolamentare, ha trasformato i due gradi "preesistenti" in tre periodi denominati, rispettivamente, "inferiore", "medio" e "superiore", prolungandone la durata e disponendo all'art. 8: "coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo inferiore o medio è rilasciato l'attestato dì compimento del periodo stesso".

In tale assetto regolamentare non compare il precedente requisito del superamento degli esami con la media complessiva di "almeno otto decimi". La norma che lo aveva previsto può ritenersi abrogata dall'art. 25 del R.D. n. 1945 perché incompatibile con il nuovo assetto che di fatto prevede, ai fini del proseguimento degli studi, quale unico requisito necessario per l'accesso al corso superiore, il superamento di tutti gli esami che precedono tale periodo.

Tale ratio è coerente con le norme del T.U. emanato con D. Lgs. 16.4.1994, n. 267 (recte 297), che, all'art. 252, comma 3, in merito agli esami nelle Accademie e nel Conservatori di musica testualmente dispone: "agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione." (votazione minima per il superamento dell'esame: diciotto trentesimi nelle Accademie, sei decimi nei Conservatori), non frapponendo alcuna limitazione al diritto degli allievi di proseguire gli studi Superiori nel conservatori, anche in caso di votazioni inferiori agli otto decimi, ferma restando l'esclusione, dall'esonero delle tasse di frequenza.

Il successivo 253, comma 4, prevede infatti che "sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti che abbiano conseguito nella valutazione conclusiva degli esami di corso una valutazione non inferiore agli otto decimi nei Conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle Accademie".

Il carattere "automatico" della dispensa dal pagamento delle tasse, in assenza dell'accertamento delle condizioni economiche e del merito, definite dagli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" potrebbe costituire una palese disparità di trattamento sul diritto agli studi universitari e dell'alta formazione artistica e musicale ed una ancora più evidente causa di danno per l'erario in riferimento a tale dispensa

Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), su richiesta avanzata da alcuni Direttori dei Conservatori in ordine ai requisiti di accesso ai corsi superiori dei Conservatori, nell'adunanza del 13.9.2001, ha riaffermato il diritto degli studenti a iscriversi e a frequentare il periodo superiore di studi nei Conservatori di musica previo superamento di tutti gli esami obbligatori senza l'eventuale raggiungimento della votazione di otto decimi, sottolineando l'incoerenza dalla normativa precedente con le norme contenute sia nel R.D. n. 1945/ 1930 che nel T.U. del 1994/297 (il quale all'art. 676 ha abrogato tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico stesso).

Sulla base delle suesposte considerazioni l'Amministrazione, in vista del nuovo assetto legato alla legge di riforma n. 508/99, chiede a questo Consiglio un parere in ordine alla normativa disciplinante le modalità di accesso ai Corsi superiori presso i Conservatori di musica, anche per evitare erronee e difformi interpretazioni circa la vigenza di norme regolamentari.

Nella seduta del 12 novembre 2003 questa Sezione aveva disposto la restituzione degli atti all'Amministrazione non avendo individuato nella richiesta di parere la firma del Ministro; in effetti tale firma, anche se sotto forma di sigla non chiaramente leggibile; risultava apposta sulla relazione, conseguentemente può essere dato corso al parere indicato in oggetto.

CONSIDERATO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alle modalitàdi accesso ai Corsi superiori presso i Conservatori di musica.

Come risulta dalla dichiarata relazione l'Amministrazione riferente è orientata nel senso di, ritenere che le norme contenute nel D. Lgs. 5.5.1918, n. 1852, avente natura regolamentare, le quali stabilivano che per la promozione al corso superiore degli studi musicali era necessario avere raggiunto una media complessiva di almeno otto decimi, siano abrogate in quanto non compatibili con le modifiche intervenute successivamente nel quadro normativo di riferimento.

L'interpretazione suggerita dall'Amministrazione, condivisa anche dal Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, appare sostanzialmente corretta, salvo le seguenti precisazioni.

Va, al riguardo, tenuto presente che al sensi dell'art. 240, c. 1, del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole dì ogni ordine e grado) "L'insegnamento nei conservatori di musica è disciplinato con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia, sì applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930. n.1945 e successive modificazioni".

L'art. 3 di quest'ultimo decreto stabilisce che l'insegnamento impartito nelle singole scuole dei Conservatori è distinto in due o tre periodi (inferiore e superiore, ovvero inferiore, medio e superiore); il successivo art. 8, c. 2, prevede che "a coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo inferiore o medio è rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso".

L'art. 252 dei D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, dopo aver precisato, al secondo comma, che con l'esame di ammissione "si accede al primo anno dei corsi di studio" nelle Accademie e nei Conservatori, precisa, al comma 3, che "Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione".

L'art. 253, c 4, dello stesso D. Lgs. n.297/1994 stabilisce che sono dispensati dal pagamento delle tasse dovute nelle accademie e nei conservatori "gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie".

Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si deduce che l'esame di promozione al periodo superiore" non ha una disciplina distinta dagli altri esami che consentono l'accesso agli anni successivi al primo anno dei corsi di studio. Esso si deve intendere, quindi, superato con il conseguimento del voto corrispondente alla sufficienza (sei decimi nel Conservatorio diciotto trentesimi nelle Accademie), mentre la votazione non inferiore, rispettivamente, agli otto decimi e ai ventiquattro trentesimi, è richiesta al solo fine della dispensa dal pagamento delle tasse.

In conclusione, la coordinata lettura delle citate norme del T.U. n. 297/1994 e del R.D. n. 1945/1930 induce a ritenere che le disposizioni di cui agli artt. 220 e 221 del D.Lgs5.5.1918, n. 1852 le quali richiedevano la media complessiva di almeno otto decimi e la promozione al corso superiore, siano abrogate ai sensi dell'art. 676 del T.U. n. 297/1994, in quanto incompatibili con il sistema normativo risultante dal testo unico stesso.

Per quanto superfluo si precisa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla riferente Amministrazione, nel periodo anteriore all'entrata in vigore del T.U. n. 297/ 1994, le citate disposizioni di cui agli artt. 220 e 221 del D. Lgs. n. 1852/1918 non potevano ritenersi abrogate ai sensi dell'art. 25 del R.D. n. 1945/1930 in quanto asseritamente contrastanti con il decreto stesso. In realtà esse potevano ritenersi compatibili con questo decreto i1 quale, come si desume all'art. 20, ha previsto un coordinamento con le norme del decreto n. 1852, stabilendo, fra l'altro, che le espressioni di "1icenza normale" utilizzate da tali norme dovevano intendersi sostituite dalle espressioni "esami di compimento del periodo medio o inferiore" a seconda che si trattasse di scuola distinta in tre o più periodi. In concreto il precedente "esame di licenza normale e promozione al grado superiore", che doveva essere superato con la media di almeno otto decimi per permettere l'accesso al grado superiore, corrispondeva all'esame di compimento del periodo medio o inferiore, il cui superamento, ai fini dell'accesso al "periodo superiore", poteva ancora ritenersi subordinato all'ottenimento della media di otto decimi.

La legge di riforma 21.12.1999, n. 508, che ha trasformato i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici non ha tolto rilevanza alla questione sottoposta al parere della Sezione, tenuto conto che, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 7 i regolamenti didattici di tali Istituzioni (contemplate, fra l'altro, dall'art. 1) "disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati".

Non ha ragione d'essere il dubbio espresso dall'Amministrazione riferente che il carattere "automatico" della dispensa dal pagamento delle tasse, previsto dall'art. 253, comma 4, del T.U. n. 297/1994, in assenza dell'accertamento delle condizioni economiche e del merito, definite dagli artt. 5 e 6 del D.P.C.M9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 potrebbe costituire una palese disparità di trattamento sul diritto agli studi universitari e dell'alta formazione artistica e musicale ed una ancora più evidente causa di danno per l'erario inriferimento a tale dispensa.

In realtà l'art. 6 della citata legge di riforma n. 508/1999 stabilito che "Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, 390, e successive modificazioni" e il cit. D. P. C. M. 9 aprile 2001, all'art. 15, disciplina specificamente gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, escludendo ogni "automatismo", poiché l'esonero totale dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza e di tutti gli eventuali contributi è previsto, al comma fra l'altro, per gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, benefici contemplati dall'art. 2, attribuibili a coloro che presentino i requisiti relativi alla condizione economica cui all'art. 5 e in relazione a requisiti per la valutazione del merito determinati autonomamente dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale (nonché dalle regioni e dalle province autonome per gli interventi di rispettiva competenza) ai fini della erogazione della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2 3. (cfr.,in particolare, combinato disposto commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 15 in esame).

In mancanza di diversa determinazione, ai soli fini della valutazione del merito, può continuare a trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 253 comma, del T.U. n. 297/1994 (che per l'esonero delle tasse richiede una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie) trattandosi di norma speciale non palesemente incompatibile con la richiamata legge riforma.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.

Il Presidente della Sezione
(Salvatore Rosa)

L'Estensore
(Giancarlo Tavarnelli)

La Segretaria d'Adunanza
(Paola Sgreccia)