Decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta) n. 1670/98

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente decisione sui seguenti ricorsi in appello: - ricorso n 4603/1998 proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

contro ( … );

contro il Ministro della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso come sopra;

e nei confronti di L. M., rappresentato e difeso dall'avv.to A. S. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ettore Rolli n. 241 per l'annullamento (in entrambi i ricorsi) della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, 4 marzo 1998, n, 525 con la quale è stato annullato il provvedimento di esclusione di L. M. dal concorso di accesso ai ruoli del personale docente degli ex corsi speciali e straordinari dei Conservatori di musica, bandito con DM. 26-6-1992.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate,

Visto l'atto di intervento "ad adiuvandum" di B. M. C. I. ed altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. A. R. ed A. R., nel ricorso n.4603/l998.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23.10.1998 il consigliere L. B., e uditi l'avv. dello Stato G. l'avv. S. e l'avv. R.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il sig. L. M. impugnava il provvedimento con il quale era stato escluso dal concorso di accesso ai ruoli del personale docente degli ex corsi speciali e straordinari dei Conservatori di musica per asserito difetto del requisito di servizio di trecentosessanta giorni, nonché il relativo bando di concorso di cui al D.M. 26-6-1992.

Con sentenza n. 525 del 4 marzo 1998 il TAR Lazio, sez. III bis accoglieva il gravame avendo ritenuto che ai fini del computo dei 360 giorni di servizio non si dovesse prendere in considerazione solo l'insegnamento prestato nella stessa classe di concorso per la quale il docente intendeva partecipare al concorso.

Avverso la anzidetta sentenza hanno proposto appello con due distinti ricorsi, da un lato il Ministero della Pubblica Istruzione, dall'altro un gruppo di docenti iscritti nelle graduatorie per l'assegnazione di incarichi di insegnamento presso i Conservatori, e titolari di incarichi annuali di insegnamento, i quali assumono che, in conseguenza della sentenza del TAR, e delle più di venti altre analoghe che hanno riammesso al concorso de quo i docenti già esclusi per mancato possesso del requisito di 360 giorni, viene messo in pericolo il mantenimento del loro attuale incarico e l'ulteriore sviluppo di carriera.

Deduce il Ministero nel proprio atto di appello:

• poiché il concorso in questione è stato indetto in attuazione dell'art. 1 bis L. 6 agosto 1991, n. 244 (che ha convertito il D.L. 6 giugno 1991, n.172) il quale ha disposto la soppressione dei corsi speciali e straordinari svolti presso i Conservatori, è chiaro, l’intento del legislatore di volersi rivolgere, per la partecipazione al concorso, esclusivamente ai docenti che avessero prestato servizio nei corsi anzidetti, ed è altresì evidente che da ciò si evince anche la necessità di una stretta correlazione tra il servizio prestato e l’insegnamento per il quale si intende partecipare al concorso;

• il rinvio operato dal citato art.1 bis all'art. 2 D.L. 6 novembre 1989, n.357 (convertito in L. 27 dicembre 1989 n. 417) è espressamente limitato alle modalità con le quali il concorso deve essere indetto, e non già ai requisiti di partecipazione, talché sono inconferenti i richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza appellata.

Motivi di gravame analoghi sono stati prospettati dai docenti appellanti i quali hanno anche osservato che la sentenza del TAR presuppone una inaccettabile equiparazione tra istituti di istruzione secondaria e gli istituti di alta cultura (Accademia e Conservatori di musica), nei quali la specificità degli insegnamenti impartiti esclude che il docente che abbia insegnato una determinata materia possa essere considerato idoneo ad insegnarne una diversa.

Si è costituito in giudizio in entrambi gli appelli il ricorrente in primo grado sostenendo che la lettura coordinata delle disposizioni di cui al D.L. 6 giugno 1991, n.172 (convertito] in L. 6 agosto 1991, n.244) e D.L. 6 novembre. 1989 n.357 (conv. in L. 27 dicembre 1989, n.417) fa ritenere corrette le conclusioni in cui è pervenuta la sentenza del TAR.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, che si è costituito in giudizio anche nel ricorso proposto dai docenti, ne ha eccepito la inammissibilità per difetto di legittimazione degli appellanti.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in appello in epigrafe indicati poiché proposti avverso la medesima sentenza.

2. Il primo dei due ricorsi proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione è fondato.

La controversia sottoposta all’esame della Sezione ha per oggetto l’esclusione dell'odierno appellato dal concorso (per soli titoli) per l'accesso ai ruoli del personale docente degli ex corsi speciali e straordinari delle Accademie e dei Conservatori di musica, bandito con D.M. 26-6-1992, e ciò per carenza del requisito di almeno trecentosessanta giorni di servizio prestato nell'insegnamento della stessa disciplina per la quale partecipava al concorso.

Con la sentenza quivi appellata il giudice di primo grado ha ritenuto che l'esclusione fosse illegittima, non avendo condiviso la tesi della Amministrazione incentrata sulla necessità di una stretta relazione tra servizio prestato e disciplina del concorso, e richiamandosi invece ad un orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa secondo il quale, in tema di concorsi per soli titoli disciplinati dal D.L. 6 novembre 1989, n. 357 (conv. in L. 27 dicembre 1989, n.417), il servizio di 360 giorni previsto come requisito di partecipazione ai sensi dell'art. 2, 10° comma, lett. b), D.L. cit., deve ritenersi sussistente ancorché non prestato nella classe di concorso per la quale si chiede di partecipare al concorso.

3. La impostazione da cui muove la sentenza appellata non è condivisa dalla Sezione, la quale ritiene fondate le censure prospettate dalla Amministrazione appellante.

3.1. Al riguardo giova anzitutto precisare che il concorso in questione è stato indetto in applicazione dell'art. 1bis L. 6 agosto 1991, n.244 (che ha convertito il D.L. 6 giugno 1991, n.172), ove è stata disposta la trasformazione (rectius:

"ridefinizione didattica") dei corsi speciali e straordinari delle Accademie e Conservatori di musica e l'indizione di concorsi per soli titoli secondo le procedure di cui all'art. 2 D.L. n.357/1989 ai fini della copertura dei posti di insegnamento istituiti ad esito della predetta trasformazione. Al riguardo il legislatore specificava che in sede di prima applicazione "si applicano per l'ammissione ai concorsi medesimi le disposizioni previste dall'art. 11 comma 1° del citato decreto-legge n, 357 del 1989, relativo al requisito del servizio ... "

Per completare il suesposto quadro normativo va aggiunto che alla stregua del 3° comma del citato art. 1 bis il servizio prestato nei posti di insegnamento oggetto della "ridefinizione" è stato considerato valido ai fini della ammissione ai concorsi ivi contemplati (oltre che ai fini della valutazione del punteggio spettante)

In attuazione di tale disegno legislativo è stata operata con D.M. 13 aprile 1992, la ridefinizione didattica dei corsi speciali e straordinari, in sostituzione (ed in corrispondenza) dei quali sono state istituite "nuove scuole" e "nuovi corsi a carattere temporaneo", così come si evince dall'allegato C) del D.M..

Con altro D.M. di pari data si è poi inteso provvedere in ordine ai "diritti acquisiti dai docenti in servizio negli ex corsi, prevedendo tra l'altro che i docenti non di ruolo in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 D.L. n 357/1989 partecipassero ai concorsi per soli titoli limitatamente alla scuola dichiarata corrispondente dal citato allegato C).

A ciò è infine seguito il D.M. 26-6-1992 con il quale è stato indetto il concorso.

3.2. Definito in tal modo il contesto normativo nel quale si situa il concorso in esame, si tratta dunque di stabilire se per concorrere ad uno dei posti di insegnamento previsti dal bando occorresse aver prestato 360 giorni di insegnamento nell'ex corso corrispondente (secondo la tabella di cui all'allegato C), ovvero se per l'ammissione al concorso fosse sufficiente aver prestato il periodo di servizio richiesto anche in discipline diverse, come ha ritenuto la sentenza appellata.

La Sezione deve anzitutto osservare che per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, sia a regime che in fase di prima applicazione, gli art. 2, 10° comma, e 11, 1° comma del D.L. n.357/1989 - espressamente richiamati dall'art, 1 bis - richiedono unicamente un servizio anche non continuativo di almeno 360 giorni, senza alcun'altra specificazione in ordine alla correlazione tra le materie insegnate e quelle per le quali si concorre. E' bensì vero che -seppure con qualche significativa eccezione (cfr. Consiglio di Stato sez. II par. 16 marzo 1994, n. 1175/93 e par. 19 ottobre 1994, n. 1182/93, nonché Cons. giust. amm. Reg. sic. 4 novembre 1995, n.334) - una giurisprudenza ormai consolidata, occupandosi dell’applicazione dell'art. 11 D.L. n.357 all'ipotesi di sessioni riservate d'esami di abilitazione, è giunta ad affermare che il servizio di 360 giorni può essere prestato anche in classe di concorso diversa da quella per la quale è avanzata richiesta di abilitazione (cfr. da ultimo Cons. Stato VI, 24 luglio 1998, n.1103). Senonché, nella fattispecie in esame, a richiamo all'anzidetto indirizzo giurisprudenziale non appare pertinente.

Invero le disposizioni sulle Accademie e Conservatori di musica introdotte con l'art. 1 bis rappresentano un "quid" niente affatto omogeneo con la normativa in tema di concorsi per soli titoli e sessioni riservate di esami di abilitazione dettata dal D.L. n.357/1989, il quale è volto a disciplinare il reclutamento del personale docente <della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte> (come espressamente sancito nell'art.2, l° comma), ma non anche del personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica. Questi sono infatti considerati autonomamente dal T.U. in materia di istruzione approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, che li definisce come <istituti superiori di istruzione artistica>, e ad essi è riservato un particolare statuto giuridico che li differenzia da tutti ali altri Istituti e scuole di istruzione secondaria: solo per le Accademie e Conservatori di musica è prevista l'attribuzione di un'ampia autonomia amministrativa, come specificato dall'art, 225 T.U., e solo per gli insegnanti di tali istituzioni sono previste procedure concorsuali particolari e più rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente delle altre scuole, come si desume agevolmente dal rapporto tra quanto stabilito nell'art. 269 T.U. per il personale delle Accademie e Conservatori di musica, e le disposizioni di cui agli artt. 399, 406, che riguardano gli altri docenti.

Per esattamente comprendere la portata delle disposizioni introdotte con l’art.1 bis, e soprattutto del rinvio a norme vigenti in tutt'altro sistema (quali i citati artt.2 e 11 D.L. n. 357), occorre por mente che esso è dedicato principalmente alla utilizzazione dei docenti degli ex corsi speciali e straordinari di Accademie e Conservatori di musica, a seguito della "ridefinizione didattica" dei corsi stessi. In tale prospettiva l'intento del legislatore non è stato quello di operare sanatorie di personale precario prescindendo dai profili attitudinali e professionali dei docenti, bensì di valorizzare il servizio prestato nelle discipline corrispondenti a quelle dei nuovi posti di insegnamento, come è del resto comprovato dalla considerazione che il D.M. 13 aprile 1992 ha riconosciuto ai docenti degli ex corsi (titolo a partecipare ai concorsi per soli titoli limitatamente alla scuola dichiarata corrispondente).

Nonostante il rinvio operato dall’articolo 1 bis al D.L. n. 357 (art. 2 e 11), non può disconoscersi che l’individuazione dei requisiti di ammissione ai concorsi per le Accademie e i Conservatori di musica muove da presupposti diversi e obbedisce ad altre finalità.

Ma v'è di più. E' infatti la stessa formulazione dell'art. 2 D.L. n.357 che ne esclude la applicabilità "in toto" alle Accademie e Conservatori di musica laddove prevede che per il raggiungimento dei 360 giorni possono essere cumulati, in relazione alla affinità del tipo di insegnamento, <da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria>.

3.3 Il vero è che la sentenza appellata si basa su di una inaccettabile equiparazione tra gli istituti di istruzione secondaria e gli istituti di alta cultura (Accademie e Conservatori di musica), la cui, disciplina è invece profondamente diversa.

Mentre negli istituti di istruzione secondaria e nella scuola materna ed elementare il cumulo tra i servizi di insegnamento è giustificato dalla affinità di alcune discipline, negli istituti di alta cultura invece la specificità degli insegnamenti impartiti (caratterizzati prevalentemente dalla pratica strumentale) e l'assoluta mancanza di affinità tra gli stessi esclude che il docente possa essere considerato (astrattamente) idoneo per l'insegnamento di una disciplina diversa da quella sua propria.

Di siffatte peculiarità si è resa conto anche la giurisprudenza quando ha ritenuto che, mentre a livello di istruzione secondaria anche superiore gli insegnanti possono essere "utilizzati" per l'insegnamento di materie diverse, questa possibilità non sussiste per i Conservatori: conseguentemente è stato escluso che un insegnante di solfeggio potesse essere utilizzato per l'insegnamento d'arpa (Cons. Stato, VI, 20 aprile 1991, n 217); ovvero quando è stato affermato che la possibilità di trasferimenti d'ufficio di insegnanti in soprannumero su posti di diversa tipologia non può valere per i docenti dei Conservatori di musica dove i trasferimenti possono essere disposti solo per l'insegnamento di titolarità (cosi Cons. Stato VI 4 aprile 1997, n.551 e 11 marzo 1998, n.275).

In conclusione, poiché l'art. 1 bis si è limitato a richiamare il requisito dei 360 giorni di servizio, senza null'altro specificare in ordine alle modalità del computo, deve ritenersi legittimo il bando di concorso di cui in controversia laddove ha previsto che il servizio utile fosse soltanto quello prestato nelle specifiche istituzioni (e cioè nelle Accademie e nei Conservatori di musica), e nell'insegnamento corrispondente a quello per il quale si chiede di concorrere ai fini della immissione in ruolo.

4. Per quanto precede il ricorso in appello proposto dal

Ministero della Pubblica Istruzione deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata il ricorso proposto in primo grado dal sig. L. deve essere respinto con conseguente conferma dei provvedimento d'esclusione dal concorso.

A questo punto risulta superfluo passare all'esame del secondo ricorso, proposto dai docenti avversari, che presenta identità di 'petitum', e di "causa petendi" rispetto al ricorso ora esaminato: di tale secondo ricorso può essere pertanto dichiarata la sopravvenuta improcedibilità.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i due ricorsi in appello in epigrafe indicati e definitivamente pronunciando sui medesimi accoglie il ricorso n. 4603/1998 e per l'effetto annulla la sentenza impugnata; dichiara improcedibile il ricorso n. 8045/1998.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 1998 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio.