REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 6974 Reg.Ric.

SEZIONE III quater

Anno 2006

composta dai magistrati:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
LINDA SANDULLI Consigliere
CARLO TAGLIENTI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6974 del 2006 proposto da RIVA FEDERICA, ALFANO MARINA, AMATO MAURO, ARMELLINI MARIO, ASSENZA CONETTA, BATTELLI GIULIO, BONGIOVANNI CARMELA, BRINDISINO MARIA GIOVANNA, CAMERA MARCO EMILIO, CARBONI DOMENICO, CARFAGNO LILLY, CORSI CESARE, DA COL PAOLO, FLORIO PATRIZIA, GIGLIO CONSUELO, GRANDE TIZIANA, LAGANA’ MARIAGRAZIA, MELUCCI MARIA GRAZIA, MANCINI MARTA, RIZZARDI VENIERO, SALA MARIA CLOTILDE, SCHIAVONE ROBERTA, VIARENGO ALBERTO, ZOMPARELLI ELENA, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Fabrizio Lemme e Antonella Anselmo, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma corso di Francia n. 197;

CONTRO

Il MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ e della RICERCA SCIENTIFICA ed il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

del Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica 27 aprile 2006 n. 142 e relativi allegati, recante “Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici dei conservatori di musica- Nuovi codici dei settori disciplinari e corrispondenza con le vecchie classi di concorso”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 , con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 7 luglio 2006 e depositato il 28 successivo gli insegnanti presso le accademie di belle arti e presso conservatori di musica nominati in epigrafe hanno impugnato il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica n. 142 del 27 aprile 2006 recante “Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici dei conservatori di musica- Nuovi codici dei settori disciplinari e corrispondenza con le vecchie classi di concorso”; in particolare i ricorrenti lamentano la soppressione delle materie bibliografiche nei conservatori di musica e la conseguente eliminazione della figura di docente bibliotecario presso i conservatori di musica, classe di concorso F 070.
Chiariti i termini del loro interesse ad agire, deducono i ricorrenti:

  • 1) violazione delle leggi n. 262/68 e n. 508/99;
  • 2) difetto di competenza;
  • 3) violazione della legge n. 168/58;
  • 4) violazione della legge n. 508 e del regolamento di attuazione n. 313/2005; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità: valorizzazione delle specificità, standard qualitativi, dotazione di strutture ed infrastrutture.

    Con motivi aggiunti avverso atti endoprocedimentali del provvedimento impugnato sono state sollevate le ulteriori seguenti censure:

  • 5) violazione dell’art. 5 DPR n. 212/05; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto;
  • 6) eccesso di potere per contraddittorietà nei confronti dei DDMM 3 ottobre 2003 e 8 gennaio 2004:
  • 7) difetto di istruttoria;
  • 8) eccesso di potere per illogicità; violazione del CCNL 16 febbraio 2005.

    Costituitasi l’Amministrazione ha evidenziato la regolarità delle procedure seguite ed ha rilevato come l’equiparazione tra bibliotecario ed insegnante riguardi esclusivamente il profilo economico e di carriera.
    Con atti ritualmente notificati risulta che abbiano rinunciato al ricorso i seguenti insegnanti: Patrizia Florio, Carmela Bongiovanni, Mariagrazia Laganà e Roberto Schiavone.
    Con memoria predisposta per l’udienza di discussione i restanti ricorrenti evidenziano la permanenza del loro interesse alla decisione nonostante l’avvenuto annullamento del D.M. impugnato ad opera di sentenze di questa Sezione (nn.1937/07; 1561/07; 1936/07) in quanto nessuna di dette sentenze si è pronunciata sullo specifico problema dei docenti bibliotecari.
    Al riguardo il Collegio, preso atto della rinucia dei sopra citati ricorrenti che conseguentemente vengono estromessi dal giudizio; ritenuto sussistente il residuo interesse evidenziato dai restanti ricorrenti ( è noto infatti che il giudicato amministrativo si forma con riferimento ai vizi dell’atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti in ricorso; cfr ad es Consiglio di Stato sez. IV 27 dicembre 2006 n. 7816), valuta fondata la censura che afferisce in particolare alla soppressione della materia d’insegnamento “bibliografia musicale” ed alla corrispondente classe d’insegnamento F070.
    Sulla questione infatti si è già pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza della sez. VI n. 1256/03, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, affermando il principio che il bibliotecario dei conservatori debba considerarsi appartenente, con tutti i relativi diritti ed obblighi, all’ambito del personale docente di tali istituti, e non quindi equiparato ai soli fini economici e di carriera; ciò in base all’interpretazione del combinato disposto della legge 2 marzo 1968 n. 262 e della legge 13 marzo 1958 n. 165, allegata tabella C-1.
    Il decreto impugnato deve quindi essere annullato anche sotto l’ulteriore profilo sopra evidenziato, con assorbimento delle altre censure, peraltro già accolte nelle citate sentenze di questa Sezione.
    La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza; esse vengono liquidate, in analogia a quanto già disposto nei casi richiamati, nella misura indicata in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III quater, estromessi dal giudizio i ricorrenti che hanno formalmente notificato atto di rinuncia, indicati nominativamente in motivazione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, nei termini di cui in motivazione, il D.M. n. 142/2006 impugnato;

    Condanna il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica al pagamento, in favore dei ricorrenti rimasti in giudizio e con ripartizione interna in parti eguali, degli oneri di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 di cui € 500,00 per spese.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 .

    MARIO DI GIUSEPPE Presidente:
    CARLO TAGLIENTI Relatore estensore: