Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Comparto scuola anni 1998-2001
Rapporto di lavoro
Art. 1 Finalità del contratto integrativo
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Decorrenze e durata
Particolari tipologie di
situazione
Art. 4 scuole situate nelle zone a rischio
Art. 5 scuole collocate in aree a forte processo
immigratorio
Formazione
Art. 6 La contrattazione
Art. 7 La formazione per il personale della scuola
Art. 8 Livelli di attività
Art. 9 Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
Art. 10 Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
Art. 11 Standard organizzativi e di costo
Art. 12 Il diritto alla formazione del personale docente e
le condizioni di partecipazione
Art. 13 Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
Art. 14 I soggetti che offrono formazione
Art. 15 Formazione in ingresso
Art. 16 Formazione finalizzata a specifici istituti
contrattuali
Art. 17 Formazione per le funzioni- obiettivo
Art. 18 Formazione per il personale delle scuole in aree a
rischio
Art. 19 Formazione per gli insegnanti delle scuole
collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate
da nomadi
Art. 20 Formazione degli insegnanti che operano in settori
particolari
Art. 21 Formazione per la riqualificazione, riconversione
e mobilità professionale
Art. 22 Il sistema di formazione del personale ATA
Art. 23 Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
Art. 24 Contratto integrativo annuale per lanno
finanziario 1999
Distribuzione delle risorse
economiche
Art. 25 Compenso individuale accessorio
Art. 26 Il fondo dellistituzione scolastica
Art. 27 risorse finanziarie del fondo per gli anni
1999-2000
Art. 28 parametri finanziari per il calcolo del fondo a
livello di istituzioni scolastiche
Art. 29 maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate
in aree a forte processo immigratorio
Art. 30 attività da retribuire con il fondo a livello di
istituzione scolastica
Art. 31 Criteri di retribuzione a carico del fondo
dellistituzione scolastica della flessibilità
organizzativa e didattica
Art. 32 Attività complementare di educazione fisica
Art. 33 Indennità di direzione
Art. 34 Indennità di amministrazione
Progetti Speciali
Art. 35 Snellimento burocratico libretto personale
informatizzato
Art. 36 Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi
ai provvedimenti di stato giuridico ed economico
Norme di area
Docenti
Art. 37 Funzioni Strumentali al Piano
dellOfferta Formativa
Art. 38 Trattamento economico connesso allo sviluppo della
professione docente
Art. 39 Personale docente avente diritto alla mensa
gratuita
Capi d'Istituto
Art. 40 conferimento di incarichi ai capi
d'istituto
Art. 41 Valutazione dei Capi d'Istituto
Art. 42 Mobilità dei capi distituto
Art. 43 sviluppo professionale
Personale Amministrativo,
Tecnico e Ausiliario
Art. 44 sistema della formazione
Art. 45 aggiornamento
Art. 46 Formazione Specialistica
Art. 47 Formazione finalizzata alla mobilità
professionale allinterno dellarea
Art. 48 Formazione finalizzata al passaggio ad aree
superiori
Art. 49 corsi di formazione per il conferimento del
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art. 50 Funzioni per la valorizzazione della
professionalità del personale Ata
Art. 51 Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Art. 52 Orario di lavoro del personale ATA
Art. 53 ridefinizione dotazioni organiche di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario
Mobilità
Art. 54 Mobilita territoriale e
professionale del Personale docente, educativo ed ata
Art. 55 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed ata
Art. 56 Mobilità intercompartimentale volontaria
Tutela della salute
nellambiente di lavoro
Art. 57 Finalità
Art. 58 del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 59 Degli organismi paritetici territoriali
Art. 60 osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
Art. 61 Norme di rinvio
Allegato n. 1 intesa
Allegato n. 2 Province e aree metropolitane
Allegato n. 3 aree di individuazione delle funzioni strumentali
al piano dellofferta formativa
Allegato n. 4 Tematiche per laggiornamento del personale Ata
Allegato n. 5 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi
Allegato n. 6 Profili delle funzioni aggiuntive di cui
allart.50
Allegato n. 7 graduatorie distituto per lindividuazione
del personale a cui attribuire le funzioni aggiuntive
TABELLA "A" misure del compenso individuale accessorio
a decorrere dal 1° luglio 1999
TABELLA "A/1 misure del compenso individuale accessorio a
decorrere dal 1° luglio 1999
TABELLA "B" Misure economiche dei parametri per il
calcolo dellindennità di direzione
TABELLA "C" misure economiche dei parametri per il
calcolo dellindennità di amministrazione
TABELLA "D" Misure del compenso orario lordo tabellare
spettante al personale docente
TABELLA "D1" Misure del compenso orario lordo tabellare
spettante al personale ATA
TABELLA "D2" Misure lorde tabellari
dellindennità di lavoro notturno e/o festivo al personale
educativo ed ATA
TABELLA "E" Misura annua lorda tabellare
dellindennità di bilinguismo e trilinguismo
TABELLA "F" risorse per la formazione
TABELLA "G" risorse del fondo dellistituzione
scolastica
Art.1
Finalità
del contratto integrativo
1. Il contratto collettivo
integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio
1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i
criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per
la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti.
Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare
la qualità del servizio scolastico con le esigenze
organizzative, con la valorizzazione anche retributiva
dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli
alunni e delle famiglie, è finalizzato a sostenere i processi
innovativi in atto della scuola attraverso la disciplina delle
materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L.
del 26 maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .
Art.2
Campo
di applicazione
1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo lappartenenza alle diverse aree professionali.
Art.3
Decorrenze
e durata
1. Gli effetti giuridici ed
economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L. e
salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento della relativa procedura.
2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonchè l'indicazione
della copertura complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste
dallart. 4 del C.C.N.L. , qualora non ne sia data disdetta
da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima
di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono
comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è
effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di
controllo su indicata deve concludersi entro 40 giorni
dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che
non si renda necessaria la riapertura delle trattative per
adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del
decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi
contrattuali a seguito dei controlli di legge.
Particolari tipologie di situazione
Art. 4
scuole situate nelle zone a rischio
1. Le norme contenute nel presente
articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo
specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle
scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e
criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica
sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per
la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre
anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da
ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse,
interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni
descritti. Le aree a rischio sono individuate nellIntesa
allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il
Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del
C.C.N.L..
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle
risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti
Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con
i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del
C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari
ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare
uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a
sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la
scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale
degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione danno, a 93 miliardi
disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dallanno
scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e
risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti
Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei
minori, dalle associazioni di assistenza sociale , dagli altri
soggetti interistituzionali interessati e dallUnione
Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati
entro il 30 settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31
dicembre per lanno scolastico successivo.
5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per
lanno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali
modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente
mese di settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di
cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni
disciplinate dallart.3 della citata Intesa allegata al
presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al
numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire,
secondo le modalità fissate nellart.2 dellIntesa
allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di
indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente
idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle
istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da
poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi
contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri
soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla
disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti
interessati saranno posti in essere accordi di programma per
l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse
professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono
perseguire e contenere la previsione di attività d'insegnamento
da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità
e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla
base dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato
pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in
essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli
altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme
concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa
e lindividuazione di specifiche strategie. L'orario
prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento
delle attività destinate agli alunni, evitando
lappesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il
coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei
progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale
docente ed a.t.a. chiamate a svolgere - ai vari livelli di
responsabilità e funzione - le attività previste e le connesse
prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio
nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività
formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel
bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e
da far svolgere con le modalità previste dall'art.18 del
presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel
progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo
anno di trasferimento.
9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie
i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità
finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali
stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li
hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse
disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i
progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui
allart.3 dellIntesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della
dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta
soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno
prioritariamente finanziati con le specifiche risorse
contrattuali progetti redatti da scuole dellinfanzia e da
scuole della fascia dellobbligo in continuità e, in
genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera
istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.
11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve
dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola,
anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di
provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la
durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre
anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e
nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno
disciplinate forme di permanenza del personale in servizio
impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.
12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività
del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti
valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d'istituto
con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni
obiettivo di cui allart.37 del presente contratto, lo stato
di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se
parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse
per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero
della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella
quale sono illustrati gli elementi posti alla base della
valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli
alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel
settore degli interventi didattici educativi integrativi, le
unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio
anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di
esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla
media degli anni scolastici precedenti.
13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di
istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni
anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione
per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per
mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno
del progetto medesimo.
14. Il capo distituto dispone entro il 30 giugno di ogni
anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
15. Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo
al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato
effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel
corso dell'anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:
Lo svolgimento delle attività
aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione
del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto,
in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè in
relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia
previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della
certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle
scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere
confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in
relazione alle risultante emerse nel corso della sua
applicazione.
Art.5
scuole collocate in aree a forte processo
immigratorio
1. Al fine di sostenere
lopera del personale della scuola, impegnato a favorire la
piena accoglienza e lintegrazione degli alunni e degli
adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle
sezioni, alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado
funzionanti nelle aree a forte processo immigratorio e in
particolare dei docenti impegnati nellinsegnamento della
lingua italiana, il fondo di istituto delle predette scuole è
incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità
disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.
2. Considerata la necessità di accogliere le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del
rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte
allaccoglienza e alla tutela della cultura e della lingua
di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una sede
di confronto per lattuazione dellart.36 della legge 6
marzo 1998, n.40.
Formazione
Art.6
La contrattazione
1. Con il contratto integrativo
nazionale di durata quadriennale si definiscono gli obiettivi, i
criteri generali di ripartizione delle risorse e gli orientamenti
per lorganizzazione della formazione del personale della
scuola, compreso il personale delle Accademie, Conservatori di
Musica e delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si
definiscono, con cadenza annuale, i criteri di utilizzazione
delle risorse disponibili per la formazione in ciascun esercizio
finanziario e si individuano le modalità di verifica dei
risultati conseguiti in termini di miglioramento
dellattività formativa. Per lanno 1999 il contratto
integrativo annuale in materia di formazione è contenuto nel
successivo art.24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del
contratto integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non
oltre il 31 ottobre dellanno antecedente, la Direttiva
annuale per la formazione del personale.
4. Nellambito della contrattazione decentrata provinciale,
da definire entro 30 giorni dallemanazione della Direttiva,
le parti definiscono le priorità e i criteri per le iniziative
territoriali di formazione tenendo conto delle tipologie del
personale e di campi particolari di intervento, includendo misure
di sostegno alla progettualità delle scuole.
5. Per accrescere lefficacia del sistema di relazioni
sindacali nel settore della formazione alla sede unica di
contrattazione corrisponde ununica unità/struttura
dellamministrazione per il livello periferico e per il
livello centrale.
Art.7
La formazione per il personale della scuola
1. Lamministrazione
scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili,
ha lobbligo di costruire progressivamente un sistema di
opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione
è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e,
come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale
educativo e ata e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il
miglioramento e la crescita professionale del personale, in
relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la
riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità
professionale nonchè allampliamento delle opportunità
professionali offerte al personale. La formazione degli
insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del
profilo professionale così come individuato nel C.C.N.L. e
comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio.
Per il personale ata la formazione è funzionale
allattuazione dellautonomia e alla crescita
professionale nellambito della riorganizzazione dei servizi
amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai
processi di informatizzazione. La formazione dei dirigenti
scolastici ha lo scopo di arricchire le competenze necessarie per
la gestione della scuola dellautonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la
riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate,
in particolare, allattuazione dellautonomia
scolastica, allinnovazione metodologico - didattica,
allespansione dellistruzione (obbligo scolastico,
obbligo formativo, post-secondario), allo sviluppo del sistema
integrato di formazione e lavoro, alleducazione degli
adulti e alla formazione continua. Al personale della scuola
viene data la possibilità di definire percorsi di crescita
professionale, anche con opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di
Musica è rivolta ad una ulteriore qualificazione
nellambito dellaggiornamento disciplinare, nonchè ad
offrire momenti per lattività di ricerca e di
ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia
allinterno delle istituzioni anche come interscambio di
esperienze, oppure in collaborazione con le Università o altri
soggetti nazionali e internazionali che abbiano attinenza con il
mondo artistico e musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del
processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in
qualità di formatori.
Art.8
Livelli di attività
1. Alle istituzioni scolastiche
singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle
iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti
disciplinari dellinsegnamento, funzionali al P.o.f,
individuate sia direttamente sia allinterno
dellofferta disponibile sul territorio.
2. Lamministrazione scolastica periferica garantisce
servizi professionali di supporto alla progettualità delle
scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità
territoriali e tipologie professionali.
3. Allamministrazione centrale competono gli interventi di
interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari
per le innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per
lanno di formazione, per i processi di mobilità e di
riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione
finalizzata allattuazione di specifici istituti
contrattuali nonchè il coordinamento complessivo degli
interventi.
Art.9
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
1. LOsservatorio è una
struttura di orientamento e di monitoraggio della formazione in
relazione allarricchimento professionale legato alle
trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla
riqualificazione e alla mobilità professionale.
2. LOsservatorio, che non ha compiti di gestione diretta,
è sede di iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo
paritetico composto da un rappresentante per ciascuna delle OOSS
del comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di
rappresentanti dellamministrazione. In sede di primo
incontro i membri definiscono le modalità di organizzazione e di
funzionamento.
3. LOsservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4. I compiti dellOsservatorio sono definiti
dallart.12 comma 4 del C.C.N.L..
5. LOsservatorio viene costituito, con apposito decreto del
Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto integrativo nazionale. Successivamente
lOsservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello
regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche risorse a
tale scopo, le condizioni di lavoro per lOsservatorio.
Art.10
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:
2. Data la particolarità organizzativa del settore le risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% allamministrazione centrale.
Art.11
Standard organizzativi e di costo
1. Le parti concordano i seguenti standard
organizzativi e di costo, considerati come caratteri ottimali di
riferimento in primo luogo per le azioni di interesse generale.
2. Per quanto si riferisce allorganizzazione, gli standard
sono:
3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare prioritariamente la qualità dellofferta nellambito di un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di costo:
4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta attraverso le direttive annuali sulla formazione.
Art.12
Il diritto alla formazione
del personale docente e le condizioni di partecipazione
1. Per raggiungere gli obiettivi
definiti è indispensabile garantire pari condizioni di fruizione
a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni
nel corso dellanno scolastico per la partecipazione a
iniziative di formazione riconosciute dallamministrazione,
con lesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura
compatibile con la qualità del servizio scolastico,
unarticolazione flessibile dellorario di lavoro per
consentire la partecipazione a iniziative di formazione
riconosciute dallamministrazione, anche in aggiunta a
quanto stabilito dal precedente comma 2.
4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o
adattamento dellorario di lavoro, devono essere offerte al
personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto
e animatore ad iniziative di formazione riconosciute
dallamministrazione. Le predette opportunità di fruizione
di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di
formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il
completamento della laurea e liscrizione a corsi di laurea
per gli insegnanti in servizio nelle scuole dellinfanzia ed
elementari hanno un carattere di priorità.
5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza
anche mediante laccesso a percorsi universitari brevi
finalizzati allintegrazione dei piani di studio in coerenza
con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e
degli ambiti disciplinari.
6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il
Ministero dellUniversità e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e la Conferenza Permanente dei Rettori delle
Università Italiane per favorire laccesso al personale
interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti
formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono
definiti nellambito della contrattazione decentrata presso
gli uffici scolastici provinciali.
8. Allinterno delle singole scuole per il personale in
servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento
o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai
corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al
reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con la
qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità
specifiche di articolazione dellorario di lavoro.
9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che
rientrano nei programmi di azione dallamministrazione, o ad
iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche di
appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso
delle spese di viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita
professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno
favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a
distanza e allapprendimento in rete con la previsione anche
di particolari forme di attestazione e di verifica di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della
professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata
agli specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica
degli esiti e alla certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione
lamministrazione scolastica si impegna a sperimentare
nellanno 1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema
di informazione sui corsi di formazione del personale della
scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e
dellinformazione.
13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce
uninformazione preventiva sui criteri di fruizione dei
permessi per laggiornamento ai soggetti sindacali di cui
allart.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..
Art.13
Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica
il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con
gli obiettivi e i tempi della programmazione dellattività
didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del
Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse
dallamministrazione centrale e periferica e/o da soggetti
pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
Art.14
I soggetti che offrono formazione
1. Le parti convengono sulla
necessità di superare il sistema dellautorizzazione dei
corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre il
principio dellaccreditamento degli enti o delle agenzie per
la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da
parte dellamministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del
personale della scuola le università, i consorzi universitari,
interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca.
Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti
professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e
lelaborazione, il Ministero può riconoscere come soggetti
qualificati associazioni professionali e associazioni
disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base
dellattività formativa svolta, del livello di diffusione e
delleffettiva consistenza, della padronanza di approcci
innovativi, delle attività di ricerca e di comunicazione
professionale compiute e della disponibilità al monitoraggio,
alla valutazione, allispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e
sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per
laccreditamento di soggetti i soggetti qualificati
di cui al precedente comma sono di per sè accreditati per
la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di
riferimento sono:
4. I soggetti qualificati di cui
al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono
accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale
promossi dallamministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o
in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e
di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri
con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti
definiti a livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti
qualificati e accreditati sono automaticamente riconosciute
dallamministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre,
dallamministrazione centrale e periferica - ad esclusione
di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione
organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti
commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti
nella Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità
definite a livello provinciale Tenendo anche conto degli standard
organizzativi il Ministero definisce le procedure per il
riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del
presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi
riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui
allart.12, comma 12, linformazione, secondo moduli
standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte
al personale della scuola.
Art.15
Formazione in ingresso
1. Per i docenti a tempo
indeterminato di nuova assunzione lanno di formazione viene
impostato secondo gli standard organizzativi e di costo definiti
e trova realizzazione, attraverso specifici progetti
contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o
consorzi di scuole.
2. Limpostazione delle attività tiene conto
dellesigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare
la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutors
appositamente formati - e lapprofondimento teorico.
3. Nel corso dellanno di formazione vengono create
particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle
competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere,
anche nella prospettiva dellacquisizione di certificazioni
internazionalmente riconosciute.
Art.16
Formazione finalizzata a specifici istituti
contrattuali
Nellambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.
Art.17
Formazione per le funzioni-obiettivo
1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo previste dallart.28, comma 1 del C.C.N.L., lOsservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione. Lamministrazione predispone un piano di azione con le seguenti caratteristiche:
2. In prima applicazione nellanno scolastico 1999-2000 parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.
Art.18
Formazione per il personale delle scuole in aree
a rischio
1. Per le scuole collocate nelle
aree a rischio lamministrazione promuove e sostiene
iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire
la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della
legalità, nonchè di aumentare significativamente i livelli di
successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata
efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo
ricorso anche alle tecnologie dellinformazione e della
comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai
progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata
e i capi di istituto. I corsi che terranno conto delle
indicazioni dellOsservatorio, sono organizzati dalle
scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di
soggetti qualificati o accreditati, nonchè della cooperazione di
istituzioni ed enti presenti sul territorio.
Art.19
Formazione per gli insegnanti delle scuole
collocate nelle aree
a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate lamministrazione promuove lorganizzazione di seguenti attività formative:
2. A seguito di specifiche intese
i corsi per linsegnamento della lingua italiana ad allievi
ed adulti, di lingua nativa diversa dallitaliano, possono
anche essere offerti dallUniversità come corsi di
perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il
pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di
risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della
comunicazione e dellinformazione.
3. Per limpostazione e lorganizzazione delle
attività le scuole e lamministrazione si avvalgono della
collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano
con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti
locali, delle associazioni espressione delle comunità di
immigrati, delle organizzazioni non governative e delle
associazioni di volontariato riconosciute.
4. Al
fine di potenziare le iniziative di formazione
lamministrazione realizzerà le opportune intese per aver
accesso alle risorse previste dalla legge n.40 del 6 marzo 1998
per le politiche dellimmigrazione.
Art.20
Formazione degli insegnanti che operano in
settori particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative
di formazione finalizzata sono lacquisizione e lo sviluppo
di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri
territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria
superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari e lattivazione delle condizioni per il pieno
sviluppo delle politiche di formazione permanente. Il Ministero,
in collaborazione con lOsservatorio, garantisce che
specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che
intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti
e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le
metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza
delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei
crediti formativi e professionali, percorsi individuali di
apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in
relazione anche allevoluzione dei processi di rinnovamento
nel settore della formazione integrata e dei modelli di
cooperazione tra listruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti
penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le
necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e
Giustizia, per la programmazione, lorganizzazione e la
finalizzazione delle attività.
Art.21
Formazione per la riqualificazione, riconversione
e mobilità professionale
1. Le attività formative rivolte
alla riqualificazione e alla riconversione del personale anche in
relazione alle esigenze di mobilità professionale, verranno
definite in sede di contrattazione integrativa annuale in
coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla
mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità
di mobilità professionale del personale della scuola, oltre che
a superare o prevenire le situazioni di esubero reale o
potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni
lofferta di formazione sarà diversificata includendo corsi
brevi e percorsi strutturati con leventuale ricorso alle
tecnologie della comunicazione e dellinformazione e anche
in collaborazione con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui
fabbisogni formativi realizzati nel contesto dellazione
dellOsservatorio nazionale.
Art.22
Il sistema di formazione del personale ATA
La formazione del personale a.t.a costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi dellart.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è definito dallart.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo.
Art.23
Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
Art.24
Contratto integrativo annuale per lanno
finanziario 1999
1. Per il 1999, il contratto
integrativo annuale di cui al comma 2 del precedente art.1 è
costituito dal presente articolo, integrato dallallegata
tabella F.
2. Per lanno finanziario 1999, lutilizzazione delle
risorse disponibili, i cui criteri di ripartizione sono fissati
per lintero periodo quadriennale di valenza del presente
contratto dal precedente art.6, rispetterà le seguenti
priorità:
3. La realizzazione delle
priorità indicate nel comma 2 avverrà con il ricorso alle
risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la formazione
relativi allesercizio finanziario 1999 e con
lutilizzo delle risorse della legge 440/97 in coerenza con
le finalità della stessa legge e con le procedure di
ripartizione specificamente previste e in corso di completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati
conseguiti in termini di miglioramento dellattività
formativa e di impatto sulla qualità dei processi di
insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i seguenti
criteri:
Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, la Direttiva per lanno 1999.
Distribuzione delle risorse economiche
Art.25
Compenso individuale accessorio
1. A norma dellart.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
2. Limitatamente allanno scolastico
1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato
con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per
quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente
articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei
confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi
e dei responsabili amministrativi detto compenso viene
corrisposto nellambito delle indennità di direzione e di
amministrazione e viene pertanto disciplinato allinterno di
detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il
compenso individuale accessorio in questione spetta al personale
indicato alle lettere a), b) e c) del
precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di
tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio;
5. Per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio
prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei
casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è
assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del
C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dallart.49
del C.C.N.L..
7. Per
i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che
comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è
ridotto nella stessa misura.
8. Nei
confronti del personale docente con contratto a tempo determinato
senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con
contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in
rapporto allorario risultante dal contratto.
9. Il
compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste
per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le
risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio
nellanno 1999 integrano la dotazione finanziaria del
presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e
2001.
11. Eventuali
economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e
2001 costituiscono, a norma dellart. 42, comma 5, del
C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dellistituzione
scolastica.
Art.26
Il fondo dellistituzione scolastica.
1. A decorrere dal 1° settembre
1999 è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado comprese le scuole speciali statali, i convitti nazionali,
gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli
istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo
dellistituzione scolastica". Esso è finalizzato a
retribuire le prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29,
30 e 31, rese dal personale docente, educativo ed ata per
sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare
riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del
POF e dalle sue ricadute sullorganizzazione complessiva del
lavoro nonchè delle attività e del servizio. Il fondo è
inoltre finalizzato alla qualificazione e allampliamento
dellofferta di istruzione e formazione anche in relazione
alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono
fissate nelle tabelle D, D1,
D2 e E allegate al
presente contratto.
Art.27
risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
1. Il fondo è alimentato dalle risorse
iscritte agli specifici capitoli dei centri di responsabilità
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per ciascun anno finanziario, individuate nellallegata
tabella G;
2. Il
fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle
vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate
dallistituzione scolastica finalizzate a compensare le
prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle
derivanti da risorse dellUnione Europea, da enti pubblici o
soggetti privati;
3. Il
fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto
dallart.42, comma 5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995,
dalle risorse previste dallart.41 dello stesso C.C.N.L.,
non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi 2,
3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni altro ulteriore risparmio
derivante da disposizioni legislative e dalle risorse previste
dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2° linea - non utilizzate in
sede ARAN per la sequenza contrattuale di cui al medesimo art.44.
Dette ultime risorse sono riservate per il finanziamento dei
compensi da corrispondere al personale docente a fronte della
flessibilità didattica.
4. Da
dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione
del presente contratto:
5. Per lanno finanziario 1999 lo
stanziamento di bilancio è pari a 4/12 per le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per i conservatori di
musica e le accademie, in quanto, con precedente contrattazione
decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12
dellanzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente
comma 1 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui
allart.71 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, ora
disapplicato.
6. Le
seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma 1
sono riservate:
7. Le somme di cui al precedente comma 6
rimaste disponibili a livello centrale e provinciale alla fine di
ciascun esercizio finanziario confluiscono nel fondo
dellistituzione scolastica.
8. Le
somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche
alla fine di ciascun anno finanziario sono impiegate per le
stesse finalità nellesercizio successivo.
9. Allo
scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle
risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione degli
stanziamenti previsti dal precedente comma 1 è effettuata sia
livello di Ministero della pubblica istruzione che a livello
provinciale in base al numero dei posti previsti
nellorganico di diritto per il personale docente, quale
indicatore semplice ricomprendente il funzionamento complessivo
della scuola.
Art.28
parametri finanziari
per il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche
1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo dellistituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al lordo dipendente:
2. Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le seguenti tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a fianco di ciascuna tipologia:
3. I parametri finanziari di cui al comma 1,
potranno essere rideterminati a seguito del passaggio dagli enti
locali allo Stato del personale ata (art.8 L.124/99) nonchè per
la distribuzione di ulteriori eventuali risorse di cui al
precedente art.27. A tal fine le parti concordano di incontrarsi
entro il 30 giugno 2000.
4. La
ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6
lett. A) del precedente art.26 è effettuata dal provveditore
agli studi in relazione alleffettiva esistenza delle
fattispecie ivi previste presso le singole istituzioni
scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui al comma 6
lett. B) del precedente art.26 è effettuata dal Ministero della
pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai
provveditorati agli studi.
Art.29
maggiorazione del fondo
a favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
1. Per sostenere il maggior impegno del
personale delle scuole di cui allart.47 del C.C.N.L. è
destinata al fondo dellistituzione scolastica una somma
pari a £.10 miliardi.
2. Ai
fini dellerogazione di detta somma si individuerà un
numero di scuole tale da consentire lerogazione di una
significativa maggiorazione del fondo volta a sostenere la
progettazione e le strategie necessarie allaccoglienza e
allintegrazione di alunni provenienti da famiglie di
recente immigrazione e/o nomadi.
3. In
prima applicazione, lAmministrazione, acquisite le
informazioni necessarie entro il 30 ottobre 1999, procederà,
dintesa con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. , a definire i
criteri e le misure di erogazione di detta somma.
4. Per
gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in parola
avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.
Art.30
attività
da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica
1. Listituzione scolastica,
nellimpiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto
delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di
scuola che eventualmente la compongano.
2. Le
attività da retribuire, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse
esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale
interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in
misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del
consiglio di circolo o distituto, il quale, a tal fine,
acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con
il fondo vengono retribuite:
Art.31
Criteri di retribuzione
a carico del fondo dellistituzione scolastica della
flessibilità organizzativa e didattica
1. La flessibilità organizzativa
e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e
a particolari forme di flessibilità dellorario, alla sua
intensificazione mediante una diversa scansione dellora di
lezione e allampliamento del funzionamento
dellattività scolastica, previste nel regolamento
sullautonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne
prevedono la. sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni
scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e
didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso
da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra
£.300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare
utilizzando parte del fondo dellistituzione scolastica
nonchè lo specifico stanziamento di cui al precedente art.27,
comma 3.
Art.32
Attività complementare di educazione fisica
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali
effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale
insegnante di educazione fisica nellavviamento alla pratica
sportiva, vanno individuate ed erogate nellambito di uno
specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può
riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli
studenti.
2. Ferma
restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno
scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella
misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dallart.70 del
C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e
riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel
progetto, in servizio nellistituzione scolastica.
3. Ai
docenti coordinatori provinciali per leducazione fisica è
erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma
1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione
prevista dal presente articolo.
Art.33
Indennità di direzione
1. Il C.C.N.L. , allart.21, prevede che
ai capi distituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice
rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione
nonchè ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie
e al personale incaricato della direzione spetta una indennità
accessoria di direzione.
2. Detta
indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli
istituti superiori per le industrie artistiche.
3. Lindennità
compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato
della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto
nazionale e di educandato femminile dello Stato.
4. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dellart.21 del
C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo
distituto titolare o reggente lindennità in parola
viene corrisposta dallistituzione scolastica interessata al
sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al
capo distituto ovvero nella misura intera per il docente
vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza,
detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante
al sostituto in relazione al proprio status di docente.
5. Lindennità
di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute
previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i
sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato
nella tabella B, allegata al presente contratto:
6. Lindennità viene erogata in ragione
di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestati nellanno o situazioni di stato
assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta
indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile
per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i
periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino
la riduzione dello stipendio lindennità stessa è ridotta
nella medesima misura.
7. Alla
liquidazione dellindennità in parola provvedono le
direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello
stipendio agli interessati per limporto di cui alla lettera
a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni
scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e
c) del medesimo comma 5.
8. Al
personale che si trovi nelle posizioni di stato previste
dallart.50 del C.C.N.L. lindennità di direzione
viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in
relazione alla situazione esistente presso la scuola di
titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità,
in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima
titolarità:
I
- relativamente allimporto base determinato in misura fissa
(lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale
del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e
continuativi;
II
- relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie
e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c)
del precedente comma 5, ove spettanti, dallistituzione
scolastica della sede di titolarità ovvero dallultima
scuola di titolarità.
9. Lindennità in questione compete,
relativamente allimporto in misura fissa di cui alla
lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi distituto
in servizio nelle scuole italiane allestero.
10. Per
il finanziamento degli oneri derivanti dallerogazione
dellindennità in questione al personale che sostituisce il
capo distituto nei casi di sua assenza o impedimento viene
mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello
stanziamento destinato allindennità di direzione pari al
6,5%, da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli
studi su richiesta delle scuole stesse.
11. Per
il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad
applicarsi i criteri di determinazione dellindennità di
direzione stabiliti dal contratto decentrato nazionale
sottoscritto il 19 ottobre 1998.
12. Le
risorse finanziarie destinate in ragione danno al presente
istituto contrattuale e a quello relativo allindennità di
amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli
oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4
dellart.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre
1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel
decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento
dellindennità di direzione e di amministrazione, gravante
sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di
responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e una
ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa
attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della
pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di
istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica,
professionale e artistica, relativi al finanziamento degli
interventi didattici ed educativi integrativi.
13. Gli
oneri relativi allindennità aggiuntiva di direzione di cui
allart.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15
miliardi per lanno scolastico 2000-2001, vengono tratti
dallo stanziamento previsto dallart.42 - comma 4 - secondo
alinea - del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri
derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti
al C.C.N.L. . Limporto lordo tabellare dellindennità
aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri per
lerogazione di detto emolumento verranno stabiliti
successivamente, in sede di contrattazione integrativa.
14. Le
eventuali economie derivanti dallapplicazione del presente
istituto contrattuale confluiscono nel fondo
dellistituzione scolastica.
Art.34
Indennità di amministrazione
1. Il C.C.N.L.,
allart.35, prevede che ai direttori amministrativi dei
conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili
amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di
amministrazione.
2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due
direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma
lindennità di amministrazione è corrisposta nella misura
del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con
responsabilità di firma. Al responsabile amministrativo dei
Conservatori e delle Accademie lindennità in questione è
corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore
amministrativo senza responsabilità di firma.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in
posizione di stato implicante il mancato esercizio della
funzione, lindennità di amministrazione viene corrisposta,
per lo stesso periodo, anche al personale ATA che lo sostituisca
ai sensi della normativa vigente, detratto limporto del
compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua
qualità di personale non docente.
4. Lindennità di cui al presente articolo viene erogata,
con i medesimi criteri e modalità già previste per
lindennità di direzione a favore dei capi distituto
dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C
allegata al presente contratto.
5. Le risorse finanziarie destinate in ragione danno, a
decorrere dal 1° settembre 1999, al presente istituto
contrattuale sono quota parte di quelle individuate nel comma 12
del precedente art.33.
6. Le eventuali economie derivanti dallapplicazione del
presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo
dellistituzione scolastica.
1. In attuazione dellart.17
del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano i criteri per
lattivazione di un progetto nazionale volto alla
istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile.
2. Listituzione del libretto consente di acquisire un
quadro compiuto delle competenze professionali, dei titoli di
studio e di aggiornamento, dei percorsi professionali e di
disporre degli elementi necessari per una tempestiva emissione
dei provvedimenti di stato giuridico ed economico, al fine di
eliminare larretrato esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:
Il libretto informatizzato può
essere utilizzato come dichiarazione sostitutiva ai sensi
dellart.3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15,
come modificato dallart.3, comma 2, della legge 15 maggio
1997, n.127.
Dallinizio dellanno 2000 tutte le procedure relative
al personale faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel
libretto.
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato
e consegnato al momento della stipula del contratto individuale.
3. Lindividuazione delle unità di personale è effettuata
sulla base dei seguenti elementi:
4. Lavvio della procedura è
prevista con linizio dellanno 2000, compatibilmente
con la disponibilità di risorse specifiche. In relazione alla
natura, alla complessità e alla quantità degli adempimenti
richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze
temporanee precise che saranno monitorate e valutate
dallamministrazione dandone informazione alle
Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una
modellistica da definire entro il 30 novembre e sulla quale si
attiverà il confronto con le OO.SS. firmatarie, saranno
predisposte dal CED.
5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa
sullentità, frequenza e qualità della prestazione
attraverso la fissazione di un metro di misura di ampiezza
variabile a seconda della complessità dellattività al
fine di raggiungere lobiettivo prefissato nei tempi
stabiliti.
Art.36
Monitoraggio e recupero degli arretrati
relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico
1. Dallinizio dellanno
scolastico 1999/2000 da parte dellAmministrazione Centrale
sarà avviata unattività di rilevazione delle pratiche di
stato giuridico ed economico da definire, attraverso una scheda
che prevederà una serie di dati di dettaglio. Lattività
di rilevazione dovrà concludersi entro il primo trimestre
dellanno 2000. Conclusa la fase della rilevazione il
Ministero e le OO.SS. concordano i criteri e le modalità di
attuazione del progetto.
2. Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei
operativi costituiti con priorità da personale in soprannumero,
tenendo conto anche degli elementi specificati nel punto 3 del
precedente art.35. Per la complessità della natura dei
provvedimenti da produrre, saranno organizzati specifici corsi di
formazione.
3. Con riguardo alleffettiva consistenza
dellarretrato e delle unità di personale disponibili
verranno pianificate le attività di produzione dei
provvedimenti, emessi, con le procedure automatizzate in
esercizio.
Norme di area
Docenti
Art.37
Funzioni Strumentali al Piano dellOfferta Formativa
1. Per contribuire alla
realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per
valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli
insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo
i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono
assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro
funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28,
comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di
£.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica
soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre
il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o
autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono
essere assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire,
ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane allestero,
viene predisposto dal Ministero della pubblica istruzione
dintesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà
dalla suddivisione delle risorse specifiche previste dal
contratto nazionale per la retribuzione annua su indicata. Nel
numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione
scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di
collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e
modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le
disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto
della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre
sole funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse
per il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero
degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed
Educandati sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da
destinare al personale educativo, a seconda che il numero delle
persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per
l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti delle scuole
annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime
sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette
istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni
obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai settori materna,
elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo
grado. A ciascuna istituzione scolastica italiana allestero
sono assegnate funzioni-obiettivo secondo modalità da definire
in sede di contrattazione integrativa nazionale presso il
Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui
allultimo periodo del presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con
ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito
espresso, le funzioni strumentali delle scuole ed istituti
secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei
circoli didattici con più di 800 alunni, delle istituzioni
scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, delle
scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o
corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli
ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima
dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le
funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dallart.28
del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze
e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna
delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando
la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una
commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti
che ne hanno interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le
decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei
circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le
decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle
istituzioni scolastiche poste a coordinamento dellattività
dei centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente
con linsieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono
entro la fine del mese di novembre.
4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per
ciascuna delle aree di cui al comma precedente, a titolo
esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio dei
docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico,
salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dallinizio
delle lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui
assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto
domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a
frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio di
cui allart.17 del presente contratto. (formazione) La
dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per
lintera durata dellincarico costituisce titolo
preferenziale. Per l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono
prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e
valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi
risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di
innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività
professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico
da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione
delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai
corsi di formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai
sensi dellart.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi
costituisce uno specifico credito. La predetta attività di
formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e
valutazione da parte dell'Osservatorio di cui allart.14 del
C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non
devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi
nè con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi,
su adeguata motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica
delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di
giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una relazione
redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle
indicazioni circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite
dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini
dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni
scolastici successivi.
Art.38
Trattamento economico connesso
allo sviluppo della professione docente
1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:
Il presente articolo disciplina la
prima applicazione dell'art.29 citato ed è finalizzato alla
prospettiva di offrire la maggiorazione retributiva
potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva - a tutto
il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti
requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima
applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni
contenute nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a
norma del citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti
formativi a favore dei candidati che si affiancano ai corsi di
formazione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati in
via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e
della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di
prima applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un
trattamento economico accessorio corrispondente ad una
maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000
docenti con contratto a tempo indeterminato con 10 anni di
effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di selezione di cui ai successivi
commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i
prescritti requisiti sul territorio nazionale e della loro
appartenenza ad aree disciplinari della scuola secondaria e ai
posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione delle
risorse disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei
provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno
150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti
con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia
al 31 dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore
agli studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce
le quote rispettivamente tra i settori della scuola materna,
della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado,
della scuola secondaria di secondo grado, rispettando la
percentuale del 20% dei docenti con contratto a tempo
indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la dotazione è
ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree
omogenee:
Gli insegnanti in servizio nelle
scuole italiane allestero partecipano alla selezione nel
contingente assegnato al settore scolastico di appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel
limite delle risorse attribuite e ripartite con i criteri
illustrati nel presente articolo, abbiano superato una procedura
concorsuale selettiva che sarà indetta entro il 15 novembre 1999
con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si
svolgerà per gruppi di scuole tra di loro accorpate. Detta
procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su domanda
presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle
scuole statali di ogni ordine e grado, in servizio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla nomina
in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi
successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle
varie fasi e detterà la disciplina per la trattazione
dell'eventuale contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data
indicata dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima
fase riguarda il curricolo professionale, che la commissione
valuta a seguito della illustrazione e discussione da parte del
candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una
prova strutturata nazionale, predisposta dal Ministro che si
avvale delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo
della valutazione. Essa è volta allaccertamento delle
competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in
connessione ai processi di innovazione, e dellaggiornamento
professionale relativo alle discipline di insegnamento. La terza
fase si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza
in aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su
richiesta del candidato e in alternativa alla verifica in
situazione la commissione assegna al candidato stesso la
trattazione di una unità didattica destinata agli alunni. I
contenuti della prova della seconda fase saranno definiti dal
Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI, entro il 15
ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve
mettere in evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze
professionali previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare
riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e
culturale seguito e deve consentire una valutazione dell'area
relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo sulla base di una
griglia strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella
quale, per costruire gli elementi di giudizio cennati, sarà
fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del
candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia
partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione,
la collaborazione con altri docenti e con gli organi della
scuola, i rapporti con le famiglie degli alunni, le attività
speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato
dal comitato di valutazione del servizio degli insegnanti di cui
all'art.11 del T.U. approvato col decreto legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta
dal Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della
trattazione alternativa dellunità didattica destinata agli
alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il
50%alla formulazione del giudizio e all'assegnazione del
punteggio complessivo da parte della commissione ai singoli
candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase della
selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale
ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura di
selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna
commissione sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco
alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni di
retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello
assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto
elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o ufficio
indicato dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite
secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione
è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento
della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il
relativo contingente di maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per
assicurare unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di
valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni,
devono frequentare un corso organizzato dal Ministero della
pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione
dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva
accessoria, disciplinato dall'art.29 del C.C.N.L. e dal presente
contratto integrativo, e a dare omogeneità al lavoro loro
assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di
musica, agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in
possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno attribuite
le maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente
articolo, secondo modalità di ripartizione analoghe a quelle
disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti particolari contenuti
del curricolo del personale stesso, che terranno conto della
specificità del profilo professionale di detto personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per
conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni
stipendiali successive saranno stabilite con apposito accordo tra
le parti firmatarie del presente contratto entro la scadenza del
primo anno di applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e
per lerogazione di compensi destinati ai componenti delle
commissioni costituite a norma del precedente comma 10 sono a
carico delle disponibilità finanziarie destinate nellanno
1999 dal C.C.N.L. allistituto previsto dallart.29 del
C.C.N.L. medesimo, salvo quanto necessario per il pagamento della
maggiorazione di retribuzione accessoria di cui al comma 2.
Art.39
Personale docente
avente diritto alla mensa gratuita
1. Tenuto conto di quanto disposto
dall'art.46 del C.C.N.L. l'amministrazione si impegna ad
effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione della
mensa gratuita da parte del personale avente titolo, portando a
conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i risultati della
rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento
di bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998,
n. 4, viene valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie,
l'opportunità di rideterminare le categorie di personale docente
a cui riconoscere la gratuità della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione
comunicherà agli Enti erogatori del servizio le modalità ed i
tempi di attribuzione agli stessi delle relative provvidenze
economiche di spettanza.
Capi d'Istituto
Art.40
conferimento di incarichi ai capi d'istituto
1. LAmministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
Nel conferire tali incarichi lAmministrazione tiene conto:
2. L'amministrazione, con atto
motivato, individua il capo d'istituto affidatario
dellincarico in applicazione dei criteri di cui al
precedente comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione
delloggetto, del luogo di svolgimento, della sua
prevedibile durata e del compenso, che è a carico
dellAmministrazione che conferisce lincarico.
4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà
lAmministrazione nel conferire gli incarichi saranno
oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del
C.C.N.L..
5. Presso lamministrazione scolastica periferica nelle sue
articolazioni territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino
al mese precedente, di tutti gli incarichi affidati
dallamministrazione scolastica. L'organo
dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al
comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni
dall'affidamento stesso allamministrazione scolastica
regionale nel cui ambito è la sede di servizio del capo
d'istituto interessato. Dellelenco possono prendere visione
in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di
riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla
L.7 agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel rispetto della L. 31
dicembre 1996, n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente
disposizione gli incarichi conferiti ai capi distituto da
soggetti diversi dallamministrazione scolastica, il cui
conferimento è disciplinato in riferimento al regime
autorizzatorio dallart.58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art.41
Valutazione dei Capi d'Istituto
1. E istituito presso
ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di valutazione
delle attività dei capi di istituto, presieduto dal
Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il
nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche
esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con
esperienza maturata preferibilmente nel settore scolastico o
pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente
scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore
alle 80 unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le
medesime modalità di scelta, altri tre componenti per ogni
gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il
coordinamento di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel
nucleo originario da altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la
partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività
istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla
firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS.
firmatarie, i criteri da adottare per la valutazione e i relativi
punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.
Nellambito delle direttive generali saranno indicati
altresì le forme e le modalità per lattivazione di
iniziative di formazione dei componenti i nuclei di valutazione.
3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei
dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui opera
il capo distituto e dei risultati dei processi attivati per
il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola
nellambito del piano dellofferta formativa. I nuclei
dovranno considerare i processi promossi dal Capo distituto
in ordine a:
Con riferimento ai capi di
istituto che svolgono attività lavorativa
nellAmministrazione della pubblica istruzione, i nuclei
valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e
ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della
qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al
miglioramento del sistema scolastico e allattuazione
dellautonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno
richiedere al capo distituto ogni utile informazione
oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette
nelle istituzioni interessate.
5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente
primo comma, che di norma ha cadenza annuale, è effettuata entro
l'anno scolastico 1999-2000.
6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non
positiva, i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in
contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico
interessato, il quale potrà essere assistito da un
rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o
comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.
7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano
tra coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di
istituto ai quali potrà essere attribuita una retribuzione
aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello regionale. I
sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennità
nella misura di £.6.000.000 annui a 2.000 capi di istituto in
servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo
indeterminato. Lindennità è attribuita in una unica
soluzione al termine dellanno scolastico di riferimento.
8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale
azione giurisdizionale del capo distituto è condizionata
al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui allart.69
del D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i
rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.
Art.42
Mobilità dei capi distituto
1. Nella fase transitoria in cui
non si sono ancora conclusi i procedimenti per
linquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi
d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede
la mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e
secondaria di primo grado e istituti comprensivi e
nellambito della scuola secondaria di secondo grado. In
tale fase si darà la precedenza al personale già titolare in
istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle
sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo lapplicazione
dei criteri precedentemente indicati, si procede ai passaggi
dall'una allaltra fascia riconoscendo come requisito di
precedenza labilitazione per uno degli insegnamenti
dellistruzione secondaria superiore. In mancanza di
personale abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata
sufficiente una laurea che dà accesso ad almeno uno degli
insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori. Il
possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio
dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola elementare o
secondaria di primo grado.
2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà
improntata ai seguenti principi e criteri generali :
3. Nella prima contrattazione
decentrata nazionale annuale verranno definiti gli effetti dei
crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di
formazione per lattribuzione della qualifica dirigenziale,
ai fini della mobilità.
4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre
trasferimenti o utilizzazione dei capi di istituti interessati
anche in altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di mobilità e utilizzazione per eccezionali motivi di
ordine pubblico e di sicurezza personale su richiesta delle
competenti autorità.
5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo
sono confermate le disposizioni relative alla mobilità
dufficio del contratto collettivo decentrato nazionale del
20.1.1999.
Art.43
sviluppo professionale
1. Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo 2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per lattribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Art.44
sistema della formazione
1. Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:
2. Il quadro sopra definito si
delinea quale sistema flessibile ed integrato di formazione che
prevede lacquisizione di crediti formativi da parte del
personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione
individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che può
essere speso come credito formativo e professionale valutabile
negli ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle
aree A B e C) ovvero, per il personale della area D, per
particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai corsi è
prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno
definiti le tipologie, il numero dei corsi attivati a livello
provinciale ed il numero di persone, suddiviso per aree e
profili, ammesso a partecipare.
3. LAmministrazione scolastica, con le risorse finanziarie
annualmente disponibili, organizza in via prioritaria:
4. Ai sensi dellart.13,
comma 4, del C.C.N.L. il personale che partecipa ai corsi di
formazione organizzati dallAmministrazione a livello
centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è
considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività di
formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità
organizzativa per garantire lassolvimento della frequenza
dei corsi..
5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base
provinciale. Lorganizzazione è affidata
allAmministrazione centrale della Pubblica Istruzione che a
tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e delle
Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie e ai
Conservatori di musica le funzioni e i compiti
dellAmministrazione Centrale e degli Uffici periferici sono
interamente esercitati dallIspettorato per
lIstruzione Artistica.
6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro
volta articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema
didattico flessibile e correlato a momenti di autoformazione,
formazione in situazione e formazione a distanza,
questultima attuata anche con materiali multimediali e con
tecnologie di rete e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto
previsto in materia di formazione dal presente contratto.
Art.45
Aggiornamento
1. Laggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze connesse al regime dellautonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente. LOsservatorio di cui allart.12 del C.C.N.L. individua, eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le tematiche di cui allallegato 4 al presente articolo. I corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali.
Art.46
Formazione
Specialistica
1. Per lattribuzione di
funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 sono attivati
adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale
volta a verificare la professionalità acquisita per
lassunzione di specifiche responsabilità .
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in
relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la
previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni
istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte
nellallegato 6 in base ad un ordine di priorità stabilito
dalle graduatorie di cui allallegato 7.
Art.47
Formazione finalizzata alla mobilità
professionale
allinterno dellarea
1. Ai fini
della formazione connessa ai passaggi allinterno della
medesima area ai sensi dellart.32 lett. B del C.C.N.L.,
sono attivate iniziative finalizzate ad una riqualificazione del
personale mirata a far fronte alle esigenze di specifiche
competenze o di nuovi profili professionali emergenti
dallattuazione dallautonomia scolastica. Analoghe
iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del
personale appartenente a profili con esubero di addetti
finalizzate alla acquisizione delle specifiche competenze del
profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno una durata prevista
tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree
previste dalla tab. C allegata al C.C.N.L..
2. I
corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con
la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia
di corsi il personale che non appartiene a profili con situazione
di esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in
un profilo professionale con soprannumero.
Art.48
Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
1. Nel quadro normativo definito dal decreto
legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e
modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L.
.sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il
passaggio dal profilo di unarea a un profilo di area
superiore.
2. Il
personale che consegue lidoneità per il passaggio
dallarea A) allarea B) e dallarea B)
allarea C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie
di cui allart.6, comma 10 della legge n.124 del 3 maggio
1999. Una quota del 40% - per il passaggio dallarea A)
allarea B) - e del 30% - per il passaggio dallarea B)
allarea C) - dei posti disponibili annualmente nelle
singole dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle
citate graduatorie permanenti di cui allart.6, comma 9,
punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.
3. I
percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità
quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli
annualmente disponibili, dagli Uffici dellamministrazione
scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal
Ministero della pubblica istruzione sulla base della
contrattazione integrativa annuale e della conseguente direttiva
ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
4. Può
partecipare il personale in possesso dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione e il
personale in possesso del titolo di studio stabilito dalla
tabella B) del C.C.N.L. per laccesso al profilo di
appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato
accesso al medesimo profilo e dellanzianità di almeno
cinque anni di effettivo servizio nellarea di appartenenza.
5. Laccesso
a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo
avviene previo superamento di prova selettiva , da somministrare
tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio,
di servizio e professionali posseduti.
6. I
percorsi formativi per il passaggio dallarea A e
larea B (distinte per profili di cui alla tabella C
allegata al C.C.N.L.) hanno la durata di almeno 60 ore.
I
percorsi formativi per il passaggio dall'area B) allarea C)
(distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
La
procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi
consiste nel superamento di una prova scritta, strutturata in una
serie di test, e di un colloquio integrati dalla valutazione del
punteggio riportato nella prova selettiva daccesso e dalla
valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali
già considerati ai fini della preselezione.
7. Laccesso
allarea D, è riservato per il del 30% dei posti
disponibili. Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il
personale di ruolo dellarea C) e del profilo di assistente
amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli
richiesti al comma 4 del presente articolo. La procedura
selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta
strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla
valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva
daccesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di
servizio e professionali già considerati ai fini della
preselezione
8. I
percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al
passaggio allarea D) avranno la durata di almeno 120 ore.
Le suddette procedure di formazione saranno attivate su base
territoriale provinciale o regionale.
9. Ai
sensi dellart.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate a
compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per
la copertura di posti vacanti in corso ovvero già programmate,
in base alle vigenti disposizioni per la.s.1999/2000
10. Fino
a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal
presente articolo i posti disponibili annualmente dellarea B
e dellarea C di cui alla tabella C allegata
al C.C.N.L. , è conferita tramite lo scorrimento della
graduatoria dei concorsi riservati trasformata in permanente di
cui allart.6, comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.
1. Il presente articolo disciplina
i corsi di formazione, di cui allart.34, commi 2 e 3 del
C.C.N.L. .
2. I corsi di formazione hanno lobiettivo di favorire
lacquisizione ed il consolidamento delle competenze e delle
professionalità necessarie per garantire lesercizio di
attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza
esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali
ed amministrativi.
3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività
daula e attività in situazione con modalità di
autoformazione assistita e formazione a distanza,
questultima attuata anche con materiali multimediali e con
tecnologie di rete e di video conferenze.
4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i
relativi contenuti sono indicati nellallegato 5 al presente
contratto.
5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale
negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative
già dotati di personalità giuridica e di autonomia
amministrativo-contabile, in qualità di responsabile
amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario
ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo.
Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso
di titoli culturali e professionali. I criteri per
lindividuazione degli anzidetti crediti sono definiti dal
comitato tecnico nazionale di cui al comma 14 del presente
articolo.
6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in
itinere attraverso la somministrazione di test . Al termine viene
effettuata una valutazione finale realizzata attraverso un
colloquio individuale con i corsisti.
7. I corsi di formazione si svolgono nella.s.1999/2000 e vi
partecipano i responsabili amministrativi in servizio, tranne
quelli che sono in quiescenza dal 1° settembre 2000.
8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti
locali - purchè trasferito nei ruoli del personale ATA statale
ai sensi dellart.8 della legge n. 124/99 - con funzioni
corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale,
in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del
25 maggio 1999 termine di entrata in vigore della citata legge.
9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle
posizioni indicate dallart.25-ter, comma 5, del decreto
legislativo n.29/1993 partecipano al corso di formazione secondo
le modalità definite nellallegato 5 del presente
contratto.
10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella
provincia nel cui ambito è situata listituzione scolastica
di servizio dei responsabili amministrativi. Al fine di
consentire una più efficace organizzazione dellattività
corsuale il personale in argomento presenta allUfficio
scolastico provinciale competente apposita domanda nei termini
stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo
provvedimento.
11. Leffettiva partecipazione dei responsabili
amministrativi al corso di formazione è attestata dal direttore
del corso sulla base delle presenze rilevate. Il numero delle
assenze non può superare 1/5 della attività formativa prevista
in aula.
12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate
dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al
limite sopra previsto, gli interessati possono, per una sola
ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che,
secondo le necessità potrà essere organizzato a livello
provinciale, regionale o interregionale.
13. Lorganizzazione dei corsi è affidata
allAmministrazione centrale del Ministero della pubblica
istruzione tenuto anche conto di quanto previsto in materia di
formazione dal presente contratto. Per lattuazione e la
gestione finanziaria dei corsi lAmministrazione centrale
del Ministero può avvalersi delle strutture degli Uffici
Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche.
14. E istituita, entro il settembre 1999, una commissione
nazionale paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS.
firmatarie del presente contratto, insediata a termine, con la
presenza di esperti, per la progettazione e il monitoraggio dei
corsi in argomento.
Art.50
Funzioni per
la valorizzazione della professionalità del personale Ata
1 - Il presente articolo attua
lart.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei
diversi profili professionali sono descritte nellallegato 6
al presente contratto.
2 - Il Capo distituto assegna le funzioni a tempo
determinato secondo lordine delle graduatorie
distituto costituite per profili e funzioni in base alle
domande presentate dagli interessati e alle tabelle di
valutazione dei titoli di cui allallegato 7 del presente
contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica
istruzione, sentite le OO.SS. determina in numero delle funzioni
aggiuntive da distribuire ad ogni provincia proporzionalmente
alle rispettive dotazioni organiche. In sede di contrattazione
provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive
attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed educative.
Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una funzione
aggiuntiva per ogni profilo professionale di:
La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.
4. Nelle Accademie e nei
Conservatori di musica sono assegnate funzioni aggiuntive ad un
assistente amministrativo e a due collaboratori scolastici.
5. - La misura della retribuzione accessoria annua per
lesercizio delle funzioni per singoli profili al lordo
delle ritenute al dipendente è così definita:
6. Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Art.51
Sostituzione del Direttore dei servizi generali
ed amministrativi
1. A partire dal 1° settembre del
2000 il direttore dei servizi generali ed amministrativi è
sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata superiore ai
20 giorni , dallassistente amministrativo a cui è stato
assegnato lincarico di cui allart.50. e che, a sua
volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia
di supplenze
2. Il capo distituto attribuisce lincarico di vicario
del responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi
generali ed amministrativi allassistente amministrativo
risultato primo in base alla graduatoria di istituto per
coordinatore di area o di progetto per gli assistenti
amministrativi.
3. Nei casi in cui non vi siano nellistituzione scolastica
assistenti amministrativi aspiranti allesercizio delle
suddette funzioni, la sostituzione sarà data a personale di
altre scuole che ha presentato apposita domanda secondo
lordine di una graduatoria formata in base al punteggio che
ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto. In
mancanza di aspiranti lincarico verrà assegnato per
reggenza dal Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi
generali ed amministrativi di scuola viciniore.
4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi
amministrativi e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella
graduatoria di istituto di cui allart.50, è sostituito da
uno degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la
propria disponibilità o dallassistente amministrativo con
maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza.
Art.52
Orario di lavoro del personale ATA
1 -
Orario di lavoro
1.1
- Ai sensi dellart.33 del C.C.N.L. lorario di lavoro
del personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale
allorario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative, nonchè delle
Accademie e dei Conservatori.
1.2
- Lorario di lavoro, di norma, è di sei ore
continuative antimeridiane per sei giorni.
Lorario
di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le
prestazioni orarie aggiuntive di cui allart.54 del C.C.N.L.
del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano
prestate a completamento dellorario dellobbligo
devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore
consecutive secondo le esigenze di funzionamento
dellIstituzione scolastica.
1.3-
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di
almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche
e delleventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve
essere comunque prevista se lorario continuativo di lavoro
giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4
- Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di
servizio sia necessario prestare lattività lavorativa al
di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno
per recarsi dalla sede al luogo di prestazione
dellattività è da considerarsi a tutti gli effetti orario
di lavoro
1.5
- In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del
C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate tipologie di
orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione
delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo
istituto:
2 -
Orario di lavoro flessibile.
2.1
- Lorario di lavoro è funzionale allorario di
servizio e di apertura allutenza. Una volta stabilito
lorario di servizio dellistituzione scolastica è
possibile adottare lorario flessibile di lavoro giornaliero
che consiste nellanticipare o posticipare lentrata e
luscita del personale distribuendolo anche in cinque
giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità
e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano
dellofferta formativa, fruibilità dei servizi da parte
dellutenza, ottimizzazione dellimpiego delle risorse
umane ecc.).
2.2
- I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano
richiesta, vanno favoriti nellutilizzo dellorario
flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei
casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dallIstituzione scolastica.
2.3
- Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a
situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili
nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato
di cui alla legge n.266/91 - che ne faccia richiesta,
compatibilmente con linsieme delle esigenze del servizio, e
tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante
personale.
3 -
Orario plurisettimanale
3.1-
La programmazione plurisettimanale dellorario di lavoro
ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi
nei quali si rileva unesigenza di maggior intensità delle
attività o particolari esigenze di servizio di determinati
settori dellistituzione scolastica con particolare
riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie,
tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale
coinvolto.
3.2
- Ai fini delladozione dellorario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dellorario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dellorario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nellanno scolastico.
4 -
Turnazioni
4.1
- La turnazione serve a garantire la copertura massima
dellorario di servizio giornaliero e dellorario di
servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e
definitive tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso
alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario
non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2
- I criteri che devono essere osservati per ladozione
dellorario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione lintera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)ladozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) listituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dellistituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nellarco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nellanno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dellanno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nellistituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dellIstituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f) lorario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3-
Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi
definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4
- Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2
può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni
notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne
dallinizio dello stato di gravidanza e nel periodo di
allattamento fino a un anno.
5 -
Ritardi
5.1
- Il ritardo sullorario di ingresso al lavoro comporta
lobbligo del recupero entro lultimo giorno del mese
successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
5.2
In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del
dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della
retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a unora
di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
6 -
Recupero e riposi compensativi.
6.1
- In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti
lorario di servizio sono retribuite.
6.2
- Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa
disposizioni impartite, presta attività oltre lorario
ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della
retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di
corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo
compatibilmente con le esigenze organizzative
dellistituzione scolastica.
6.3
- Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere
cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo
primariamente alla funzionalità e alla operatività
dellistituzione scolastica.
6.4
- Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere
cumulate oltre lanno scolastico di riferimento e devono
essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi
allanno scolastico nel quale si sono maturate, sempre
compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dellistituzione scolastica. In mancanza di recupero delle
predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati
impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere
retribuite.
7 -
Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1
- Lorario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato
nel seguente modo:
a)
assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno
24 ore in compresenza del docente;
b) le
restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle
attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei
laboratori cui è addetto, nonchè per la preparazione del
materiale per le esercitazioni.
8.-
Riduzione dellorario di lavoro - 35 ore settimanali.
8.1-
A partire dalla.s.1999/2000, in prima applicazione,
destinatario della riduzione dellorario di lavoro a 35 ore
settimanali, è il personale adibito a regimi di orario
articolati su più turni o coinvolto in sistemi dorario
comportanti significative oscillazioni degli orari individuali,
rispetto allorario ordinario, finalizzati
allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti
particolari gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:
9 -
Relazioni sindacali
9.1-
Gli istituti relativi allorario di lavoro, di cui ai
precedenti commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello
di singola istituzione scolastica sono improntate ai principi
previsti dallart.6 del C.C.N.L. del comparto Scuola
sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 -
Disposizioni comuni
10.1-
Allinizio dellanno scolastico il responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi
formula una proposta di piano dellattività inerente la
materia del presente articolo.
Il
capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed
espletate le procedure di cui allart.6 del C.C.N.L. adotta
il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è
affidata al responsabile amministrativo/direttore dei servizi
generali e amministrativi.
10.2-
Una volta concordata unorganizzazione dellorario di
lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di
reali esigenze dellistituzione scolastica e previo un nuovo
esame con le OO.SS..
10.3-
Listituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un
quadro riepilogativo del profilo orario dellinteressato
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali
crediti orari acquisiti.
Art.53
ridefinizione dotazioni organiche
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
1. La consistenza degli organici
provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è
determinata con la procedura stabilita dallart.31 del
decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
Sulla materia saranno attivate le procedure previste dallart.5, comma 4, lett.a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere laccordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a) delle dotazioni di personale.
Art.54
Mobilita territoriale e professionale
del Personale docente, educativo ed ata
Principi
generali
1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui allart.15, comma 2, del C.C.N.L. è improntata ai seguenti principi e criteri generali:
2. La contrattazione decentrata
relativa alla mobilità territoriale e professionale del
personale della scuola per lanno scolastico 2000/2001 viene
avviata non oltre lultima decade del prossimo mese di
settembre1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali
lAmministrazione fornisce alle parti sindacali tutti i dati
e le informazioni e utili alla verifica degli effetti degli
istituti relativi alla mobilità.
3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la
Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi
principi e criteri generali del presente Contratto integrativo.
La contrattazione specifica tiene conto delle peculiarità degli
insegnamenti e dei titoli artistici e professionali richiesti;
per la valutazione dei suddetti titoli sarà nominata dal
Ministro, sulla base di procedure elettive, unapposita
commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento.
La stessa contrattazione stabilisce modalità, procedure e
termini per la composizione e la durata delle commissioni e
ridefinisce i criteri per dar corso alla mobilità professionale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza
personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro
della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o
lutilizzazione del personale interessato, anche in altra
provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente
contratto.
Art.55
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sarà rapportata ai principi e criteri che seguono:
Art.56
Mobilità intercompartimentale volontaria
1. Nel quadro delle misure
specifiche atte a consentire forme di mobilità
intercompartimentale, previste nellintesa Governo-OO.SS.
del 1997, e ai sensi dellart.33 del D.Lgs.29/93 e
successive modifiche e integrazioni, con il presente articolo
vengono stabiliti i criteri e le modalità per dar luogo alla
mobilità intercompartimentale del personale scolastico, come
previsto dallart.15 comma 9 del C.C.N.L..
2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste
opportunità di valorizzazione del proprio ruolo sociale e
professionale, la mobilità intercompartimentale è diretta a
tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale utilizzato in altri
compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici.
3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità
intercompartimentale è garantita al personale scolastico
appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi
dellart.33 comma 2 del D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche
e integrazioni e in applicazione delle disposizioni di cui
allart.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi con le
Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in
profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella
scuola, per il personale docente, educativo ed ATA., allo scopo
di favorire le più ampie occasioni di mobilità
intercompartimentale del personale scolastico,
5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
6. A seguito degli accordi,
lAmministrazione scolastica adotta il necessario
provvedimento che attiva le procedure di mobilità del personale
che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed
alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle
di valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al
contratto integrativo sulla mobilità interna, in vigore.
7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L.., verrà data ampia pubblicizzazione.
8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al
termine dellanno scolastico, non è consentita mobilità
verso altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso
danno scolastico.
9. E consentito il rientro nella Amministrazione di
precedente appartenenza, a condizione che risulti la
disponibilità del posto e comunque in misura non superiore al
10% dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilità
interna, solo in casi di esigenze particolari, debitamente
documentate.
Tutela della salute nellambiente di lavoro
Art.57
Finalità
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dellambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito dallarticolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di realizzare lintero sistema di prevenzione allinterno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
Art.58
del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutte le unità scolastiche,
individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati
nellambito delle rappresentanze sindacali unitarie i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero
di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200
dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con
più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentati dei
lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati
nellambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA);
in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono
essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste
dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio
1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli
artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo
esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
Art.59
Degli
organismi paritetici territoriali
1. Alle delegazioni trattanti a
livello scolastico provinciale, in attesa di una specifica
contrattazione di comparto in materia di igiene e sicurezza,
integrativa di quanto stabilito dallaccordo collettivo
nazionale quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono
affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui
all'art.20 del D.Lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle
iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori
dopera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati
e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di
qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i
soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in
materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di
dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di
prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sullapplicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti
legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
Art.60
osservatorio
nazionale paritetico della sicurezza
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.
Art.61
Norme
di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito riferimento al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C. N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.