OGGETTO: Proposta di schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 508/99.
Ancora oggi il CNAM avrebbe dovuto restare inoperoso, in attesa di un atto ministeriale che, a nove mesi dall'approvazione della legge 508/99, ancora non è stato presentato.
Il CNAM ha invece deciso, all'unanimità, nell'ambito della sua funzione propositiva, di procedere alla elaborazione di una sua bozza di regolamento, sulla base del testo presentato dal MURST il 4 luglio u.s. e di uno studio dell'Accademia "Brera" di Milano.
La discussione ha impegnato le riunioni del 21 - 22 settembre e 5 ottobre 2000 e ha prodotto l'articolato che segue:
S C H E M A
di D.P.R. recante il regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 508/99.
Il Presidente della Repubblica
VISTO larticolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale darte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO, in particolare lart.2 comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dellorganizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;
VISTO lart.12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare lautonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999.
ACQUISITO il parere dellorganismo consultivo provvisorio di cui allarticolo 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reso nelladunanza del
.;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelladunanza del
.
ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nelle sedute del
;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
..
SULLA PROPOSTA del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente regolamento:
Art.1
Finalità e definizioni
- Il presente regolamento determina i criteri generali per ladozione degli statuti di autonomia, nonché per lesercizio dellautonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
- Ai fini del presente regolamento si intendono:
- per "Ministero" il Ministero dellUniversità e della ricerca scientifica e tecnologica;
- per "istituzioni" le Accademie di belle arti, lAccademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- per "organi di gestione" i consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori di musica, i comitati scientifico-didattici degli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli organi di gestione degli Istituti musicali pareggiati;
- per "CNAM" il Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale;
- per "legge" la legge 21 dicembre 1999, n.508.
Art. 2
Autonomia statutaria
- Le istituzioni di cui all'art. 1, sono sedi primarie della ricerca in campo artistico, musicale, della danza, del teatro, dello spettacolo e del design, si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti in grado di determinare le forme di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, promuovono e favoriscono lo svolgimento della ricerca e ad essa collegano le diverse attività didattiche e artistiche.
Finalità primaria di dette istituzioni è la promozione della cultura, della ricerca, delle professionalità specifiche di grado superiore; della formazione e della produzione.
Curano, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze e delle pratiche.
Nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione le predette istituzioni sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative e atti di indirizzo che vi operino espresso riferimento.
- Le istituzioni di cui allarticolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia prevedono:
- listituzione, lorganizzazione, il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi;
- lo svolgimento dellattività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
- i corsi di laurea (L), di laurea specialistica (LS), dei diplomi di specializzazione (DS) e del dottorato di ricerca (DR), nonché dei servizi didattici integrativi;
- modalità e criteri per la valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dellattività complessiva dellistituzione;
- la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità allarticolo 6 della legge;
- modalità e procedure per le intese programmatiche, le convenzioni e per i rapporti con altri enti ed organismi anche stranieri;
- la rappresentanza degli studenti negli organi preposti allattività didattica e gestionale e le forme della partecipazione ad altre strutture anche autogestite;
- lorgano competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
- per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, in conformità al regolamento di cui allart.2, comma 7, lettera g) della legge, e di opportuni collegamenti e forme di intesa con il settore secondario, anche in analogia al "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" (D.M. n. 245 del 21 luglio 1997);
- per l'Accademia nazionale di danza la necessità di opportuni collegamenti e forme di intesa con il settore secondario anche attraverso forme di convenzione al fine di una necessaria realizzazione di verticalizzazione formativa.
Art. 3
Organi necessari
- Sono organi necessari:
- il rettore;
- il senato accademico;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori;
- il nucleo di valutazione;
- conferenza degli studenti.
- La composizione, le competenze specifiche, i criteri e le modalità di costituzione, la durata degli organi di cui al comma 1, nonché le incompatibilità per i rispettivi componenti, sono definiti dallo statuto in conformità ai principi indicati nei successivi commi. Lindividuazione dellelettorato attivo e passivo per lelezione degli organi di cui al comma 1 (con esclusione di quelli di cui alle lett. d- e-) è rimessa ai singoli statuti, tenendo in ogni caso conto di tutte le componenti esistenti nellIstituzione.
- Il rettore è eletto fra il personale docente, ha la rappresentanza legale dell'ente e sovrintende al suo andamento, presiede il consiglio di amministrazione e il senato accademico, cura lattuazione delle relative deliberazioni ed è titolare dellazione disciplinare.
- Il senato accademico è composto dal rettore e da un numero di membri non superiore a 15. Ha compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche, definisce le linee di intervento e di sviluppo dell'istituto programmandone le fasi e sovraintende al coordinamento delle attività didattiche scientifiche e di ricerca.
- Il consiglio di amministrazione è composto dal rettore, dal dirigente amministrativo e da un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 9, assicurando la rappresentanza delle diverse componenti presenti nellistituzione, compresi gli studenti. E' prevista la presenza di non oltre un terzo dei componenti, esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale e del design, scelti fra personalità del mondo produttivo, delle professioni e degli enti ed imprese pubbliche e private. Il consiglio ha compiti di promozione e programmazione delle attività di gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale, fatte salve le competenze delle strutture cui sia attribuita dallo statuto autonomia gestionale e di spesa.
- Nelle istituzioni di alta cultura il collegio dei revisori, costituito con atto del rettore, è composto da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori ha i compiti previsti dallarticolo 2403 del codice civile.
- Il nucleo di valutazione, costituito con delibera dello specifico organo di gestione, è formato da 3 a 5 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno uno scelto fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Ha compiti di valutazione della gestione amministrativa, dellattività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dellistituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Le istituzioni assicurano ai nuclei lautonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, mantenendone lanonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette annualmente una apposita relazione al Ministero.
- La conferenza degli studenti, composta da studenti eletti: almeno tre per gli istituti fino cinquecento studenti, quattro per quelli fino a mille, cinque per gli istituti fino a millecinquecento, sei per gli istituti fino a duemila, sette studenti per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della conferenza, gli studenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Oltre ad esprimere i pareri previsti dai regolamenti e dagli statuti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al senato accademico ed al consiglio di amministrazione. La conferenza si da un proprio regolamento che deve essere approvato dal senato accademico. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della conferenza, nelle forme stabiliti dal regolamento di statuto.
- Lo statuto, può prevedere la costituzione di altri organi o strutture, quali ad esempio la consulta per la programmazione delle attività degli Istituti di alta cultura che promuove le opportune forme di raccordo e di consultazione sui problemi di comune interesse con gli enti territoriali, gli organismi culturali, artistici e scientifici, le fondazioni, le rappresentanze professionali di categoria e ogni altro ente interessato alle attività degli istituti d'alta cultura. A questo fine, d'intesa con il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, il rettore promuove iniziative allo scopo di favorire la promozione di progetti e di attività da svolgersi in collaborazione con le forze sopraindicate. La consulta opera una valutazione preventiva delle varie proposte e dei vari progetti di sviluppo e ne segue le fasi attuative con particolare riguardo alla loro incidenza nell'ambito territoriale.
Art. 4
Autonomia regolamentare
- I regolamenti didattici disciplinano i corsi di studio e larticolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali di cui al regolamento previsto dallarticolo 2, comma 7, lettera h) della legge.
- I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dellautonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità allarticolo 2, comma 4, della legge.
- Ulteriori regolamenti possono essere adottati per disciplinare aspetti organizzativi e di funzionamento.
Art. 5
Procedure
- Per la redazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con delibera degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
- In prima applicazione:
- lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, previo parere favorevole del collegio dei docenti;
- il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito lorgano di gestione;
- il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dallorgano di gestione.
- Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono trasmessi, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui allart.6 della legge 9 maggio 1989, n.168. Il regolamento didattico è trasmesso, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui allart.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo di cui allart.6 della legge n.168 del 1989.
- Gli statuti prevedono gli organi e le modalità per eventuali successive modifiche, fermo restando il controllo del Ministero ai sensi dellart.6 della legge n.168 del 1989.
- I regolamenti interni delle strutture sono adottati con atto del rettore, previa delibera degli organi preposti alle strutture medesime.
Art. 6
Norme finali
- Il presente regolamento si applica a tutte le istituzioni di cui all'art. 1 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il CNAM ha iniziato, inoltre, per gli stessi motivi e nello stesso ambito, la discussione delle modalità di trasformazione dei Conservatori e dell'Accademia Nazionale di Danza, necessari al perfezionamento delle normative sull'autonomia, che sarà discusso nelle prossime sedute.
Il CNAM invita il Parlamento a voler sollecitare il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a procedere rapidamente all'attuazione della Riforma, già prolungata oltre ogni accettabilità e invita alla vigilanza tutte le istituzioni di alta cultura coinvolte nel processo di Riforma definita dalla legge 508/99.