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Bozza regolamento Autonomia Accademie e Conservatori |
Bozza elaborata dal C.N.A.M. nella seduta dell11 ottobre
Regolamento in materia di modalità di trasformazione delle istituzioni di cui alla legge 508/99
TITOLO I - NORME GENERALI
Art.1
Art. 2
Ai fini della loro completa trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia nazionale di danza organizzano la loro struttura didattica in aree disciplinari, intese come strutture all'interno delle quali si coordinano gli insegnamenti articolati nei corsi di laurea, di laurea specialistica, dei diplomi di specializzazione e del dottorato di ricerca. Ogni corso di laurea comprende un percorso formativo di primo livello (triennale) e un percorso biennale specifico o di secondo livello. Il primo livello ha come obiettivo il raggiungimento di adeguate competenze relative ai livelli di base della formazione superiore utili ad una qualificazione professionale. Il secondo livello è finalizzato al raggiungimento della laurea specialistica nei diversi indirizzi anche ai fini del biennio di specializzazione per l'insegnamento.
TITOLO II - CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI
Art. 3
Gli indirizzi di cui all'art. 2 si configurano nelle seguenti aree:
E' fatta salva la possibilità per le Istituzioni, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, di integrare le aree.
Le istituzioni dovranno, inoltre, garantire i servizi didattici integrativi di cui:
Art. 4
Al primo livello sono ammessi, previo accertamento dei requisiti specifici, studenti in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Nei limiti indicati negli statuti di ciascuna Istituzione possono essere ammessi, per l'indirizzo strumentale, studenti di comprovate capacità e attitudini ancorché privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado comunque necessario per il conseguimento della laurea. Al secondo livello si accede solo con il conseguimento della laurea di primo livello.
Art. 5
Ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge 508/99, in via transitoria e fino al riordino dei cicli scolastici le "istituzioni musicali di alta cultura" possono attivare corsi di formazione di base rivolti agli allievi che intendono frequentare gli studi musicali contemporaneamente alla frequenza esterna di scuole secondarie di 1° 2° grado. I corsi di formazione di base dovranno comunque andare ad esaurimento in rapporto alla contestuale attivazione del corrispondente ciclo ad indirizzo artistico e musicale. E' fatto salvo il diritto degli attuali allievi di concludere i corsi di studio presso le Istituzioni in argomento secondo i nuovi ordinamenti sulla base della valutazione dei crediti formativi. Le Istituzioni determineranno, nell'ambito della propria autonomia, le modalità di affidamento dei vari insegnamenti utilizzando, in via prioritaria e sulla base delle rispettive competenze professionali e disciplinari, tutti gli attuali docenti.
TITOLO III - ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
Art. 6
PERIODO PRE-ACCADEMICO:
La preparazione professionale coreutica è di competenza dellAccademia. In attesa della riforma dei cicli per gli studenti compresi nelletà della scuola dellobbligo, e negli anni successivi e necessari al raggiungimento del diploma di scuola secondaria superiore, verranno effettuate delle convenzioni con scuole medie ed istituti artistici: con le scuole medie saranno disciplinate modalità tali da facilitare lo svolgimento dei rispettivi programmi; con gli istituti artistici verranno modificati i programmi in modo tale che le materie prettamente artistiche siano sostituite da quelle coreutiche.
I docenti delle materie tecniche e teoriche attinenti allarte coreutica saranno formati dalla stessa Accademia (con la laurea si accederà allinsegnamento inferiore, con la laurea specialistica a quello superiore).
In prima applicazione lAccademia determinerà, nellambito della propria autonomia, le modalità di affidamento dei vari insegnamenti, utilizzando in via prioritaria, sia nella fascia accademica che pre-accademica, tutti gli attuali docenti sulla base delle rispettive competenze professionali e disciplinari.
Art. 7
PERIODO ACCADEMICO
Accedono all'anno accademico:
Il corso di studio è articolato in due aree: formazione e produzione, entrambe costituite da un triennio (laurea - primo livello), seguite da un biennio (laurea specialistica - secondo livello).
a) AREA FORMAZIONE: ha principalmente lo scopo di provvedere alla formazione professionale.
- Il titolo di primo livello prevede un unico piano di studi comprensivo delle discipline finalizzate all'insegnamento. Detto titolo da diritto all'accesso per linsegnamento nei primi tre anni del periodo pre-accademico.
- Il titolo di secondo livello si consegue in un biennio articolato in vari indirizzi, ognuno dei quali costituisce titolo per linsegnamento negli ultimi 5 anni del periodo pre-accademico nelle corrispondenti discipline.
Gli indirizzi sono:
b) AREA PRODUZIONE: ha due scopi. Quello di preparare tutte le professionalità necessarie allo spettacolo coreutico e quello di porsi come laboratorio di produzione per tutti gli allievi, anche del periodo pre-accademico. Sotto questultimo aspetto diventa quindi il punto di riferimento per tutta la didattica dellAccademia e delle istituzioni convenzionate.
Il corso di studi prevede i seguenti indirizzi:
Letto, approvato e firmato seduta stante.
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Note
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (Pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000):
Art. 3
Titoli e corsi di studio
1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
a) laurea (L)
b) laurea specialistica (LS).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.