(Applicazione della riforma in materia di accademie e conservatori)
PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Sbarbati n. 2-02533 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 9).
L'onorevole Sbarbati ha facoltà di illustrarla.
LUCIANA SBARBATI. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, con la legge n. 508 del 19 gennaio 2000 abbiamo posto fine ad un'annosa questione che riguardava la riforma delle accademie e dei conservatori e abbiamo dato dignità di istruzione superiore di livello universitario a queste realtà formative, dando anche l'opportunità agli studenti che le frequentano di avere un titolo di studio che è equivalente alla laurea, come avviene in Europa e negli altri paesi del mondo.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.
GIOVANNI MANZINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli deputati, in merito all'interpellanza in discussione - alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, stante il fatto che la materia appartiene a diversi Ministeri - occorre premettere che la legge 21 dicembre 1999, n. 508, attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica poteri di indirizzo, programmazione e coordinamento nei confronti delle istituzioni interessate ai processi di riforma e demanda la sua piena attuazione ad uno o più regolamenti da emettersi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Poiché a tale norma viene attribuita immediata operatività, si è reso necessario, nelle more dell'istituzione presso il suddetto Ministero di una struttura che possa assumere direttamente la gestione, assicurare continuità all'amministrazione delle istituzioni interessate. Peraltro, tutti gli atti più significativi sono, nell'attuale fase transitoria, concordati tra i due Ministeri; è il caso anche della nota cui fanno riferimento gli onorevoli interpellanti che sembrano adombrare nella stessa un'iniziativa destabilizzante e contraria agli interessi dei conservatori di musica, nonché una violazione dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945. Tale tesi deve essere decisamente respinta in quanto la nota n. 9171 del 22 giugno 2000 si muove proprio nella direzione indicata dal legislatore con i processi di riforma innescati dalla legge n. 508 del 1999. Infatti, come gli stessi interpellanti ricordano, la legge consente l'accesso ai futuri istituti superiori di studi musicali soltanto agli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Ciò pone da subito il problema di apprestare strumenti idonei a favorire il conseguimento del diploma, oggi non necessario, da parte degli allievi dei conservatori, nell'esclusivo e preminente interesse degli allievi stessi. Per realizzare tale obiettivo la stessa legge n. 508 del 1999 ha previsto, all'articolo 2, comma 8, lettera g), la facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e formazione musicale, anche ai fini del conseguimento del
diploma di istruzione secondaria superiore. D'altronde, il problema della frequenza di istituti secondari superiori, assume, sin da ora, aspetti che superano i profili di opportunità, per assumere carattere di cogenza giuridica per effetto di quanto disposto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, sull'elevazione dell'obbligo di istruzione. Esistono, quindi, validi elementi che devono indurre i due Ministeri a favorire in ogni modo la frequenza della scuola secondaria superiore da parte degli allievi dei conservatori. Tale operazione avviene in un quadro non solo di opportunità politica e sociale, ma anche di piena legittimità in quanto sono intervenute, per volontà del Parlamento, una serie di norme che hanno completamente mutato il contesto operativo nel quale si inseriva l'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 che recava, con tutta evidenza, una norma di carattere organizzatorio che viene ad essere privata della sua originaria funzione.
PRESIDENTE. L'onorevole Sbarbati ha facoltà di replicare.
Assistevamo a delle ignominie incredibili per cui i nostri diplomati di conservatorio - perché così erano - e di accademia venivano rifiutati all'estero nelle istituzioni e nei concorsi pubblici perché il loro titolo era considerato un titolo di scuola secondaria, di secondo grado. Oggi non è più così, la riforma è realtà, ci sono gli adempimenti che, a seguito della legge n. 508, devono essere posti in essere, vi è da parte del Governo una straordinaria lentezza che ci preoccupa non poco, ci sono interferenze particolari che riguardano la pubblica istruzione che danno la sensazione di una incapacità o di una mancanza di volontà di lasciare qualche cosa: di lasciare uno spazio di potere, di far venir meno la dirigenza dell'istruzione artistica. Sono atti inspiegabili, infatti il Ministero della pubblica istruzione ha emanato un documento in materia di esame di ammissione in virtù del quale vengono anticipate le ammissioni, cosa che, secondo la legge vigente - che peraltro la legge n. 508 non ha abrogato e, fino a prova contraria, fino a quando non ci saranno i regolamenti, una delegificazione in questo senso non potrà avvenire -, non si poteva fare. Si dica che gli esami di ammissione si tengono in un'unica sessione che è quella autunnale. A questo proposito il Ministero della pubblica istruzione, in violazione patente di questo dettato legislativo, ha emanato una circolare diversa che naturalmente mette in difficoltà i conservatori.
Vi è poi una situazione di fatto che riguarda l'ARAN, per cui non si apre l'apposito comparto contrattuale nonostante sembri che dal Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica i passi necessari siano stati fatti.
Ci sono, quindi, delle posizioni difensive che destano non poca perplessità nel settore.
Sappiamo quanto è stato difficile varare questa legge e sappiamo che probabilmente ci sono ancora delle zone non del tutto luminose ma certamente è un fatto di civiltà ed è estremamente importante essere arrivati ad una determinazione in questo Parlamento che è venuta proprio dalla cultura parlamentare - e non dal Governo -, che ha fatto proprie istanze del mondo dell'arte in Italia che dovevano essere recepite.
Chiediamo spiegazioni su tutto questo, signor sottosegretario, e chiediamo spiegazioni nel merito di due questioni di fondo. In primo luogo, come lei ha letto nella mia interpellanza, chiediamo quali iniziative si intendano assumere da parte del ministro della pubblica istruzione, dell'università e anche della funzione pubblica per impedire queste interpretazioni errate, che quantomeno rappresentano un freno rispetto alla legge n. 508 del 1999, e per impedire il persistere di queste iniziative autonome che sono assunte, secondo noi, «intempestivamente ed illegittimamente» da uffici che dipendono dalla pubblica istruzione con l'intento di mantenere a tempo indeterminato lo status quo, incuranti anche del danno che deriverebbe a queste istituzioni, un danno che vogliamo assolutamente evitare.
In secondo luogo, chiediamo «quali determinazioni i ministri interpellati intendano adottare... per assicurare l'immediata apertura del comparto contrattuale», perché, se questo comparto contrattuale non si apre, è evidente che tutto quello che doveva passare all'università permane nella pubblica istruzione. E siccome lei sa bene che vi è rimasto tanti anni determinando il degrado assoluto di queste istituzioni, è bene che queste istituzioni transitino - così come dice la legge - dalla pubblica istruzione all'università, là dove devono essere allocate, nel cosiddetto terzo settore perché percorrano la loro strada, una strada di livello europeo e internazionale.
Lo strumento delle convenzioni tra conservatori e scuole del territorio, peraltro facoltativo e non vincolante, è stato suggerito come il più idoneo, per espressa volontà legislativa, a facilitare quel fenomeno di doppia frequenza da parte degli allievi, cui nessuno può sottrarsi. Oggi la via è percorribile per effetto dell'autonomia e della conseguente flessibilità organizzativa della quale gli istituti di istruzione primaria usufruiranno dal 1o settembre 2000, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. È evidente, per altro, che l'unico mezzo per consentire la reale attivazione delle convenzioni è quello di anticipare nel tempo gli esami di ammissione per quei conservatori che intenderanno avvalersi della facoltà loro concessa. Infatti, è noto, che l'anno scolastico inizia il 1o settembre e che i riflessi sugli organici e sulle operazioni di gestione del personale impongono la stipula nelle convenzioni in tempi antecedenti.
Né può essere ipotizzata una presunta violazione dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 508 del 1999, che affida ai regolamenti la ricognizione delle norme vigenti da abrogare per incompatibilità, in quanto se si sostiene, in carenza di disposizioni finali transitorie, l'immediata vigenza delle norme
della legge n. 508, se ne deve desumere che fin d'ora ne restino incise alcune previsioni del previgente contesto normativo.
Diversamente opinandosi, si dovrebbe concludere che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti applicativi tutto resti fermo, ivi comprese le norme sulla competenza che radicano gli adempimenti gestionali del Ministero della pubblica istruzione, con la conseguenza che nella fase transitoria la legge è inoperante.
Per quanto attiene poi all'istituzione dell'apposito comparto contrattuale per il personale docente e non docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica da parte sua ha comunicato di avere formalmente richiesto al ministro della funzione pubblica con nota del 7 marzo 2000, sollecitata in data 14 giugno 2000, di promuovere nell'imminenza dei rapporti contrattuali per il pubblico impiego l'istituzione dell'apposito comparto come previsto dalla legge n. 508 del 1999, richiamata dall'onorevole Sbarbati nel suo intervento.
Da parte dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) è stato precisato al riguardo che: l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha previsto l'istituzione di un apposito comparto di contrattazione per il personale dipendente delle accademie e dei conservatori, senza peraltro definire le modalità attuative; l'attuazione della citata disposizione non può avvenire, pertanto, che ai sensi della generale previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, per cui i comparti della contrattazione collettiva nazionale vanno definiti mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis; per la tornata contrattuale 1998-2001 i comparti di contrattazione sono stati definiti con un apposito accordo tra ARAN e confederazioni sindacali, stipulato il 2 giugno 1998, accordo che pertanto dovrebbe essere modificato qualora si volesse dare attuazione al disposto dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999; la contrattazione per la modifica dei comparti di contrattazione presuppone un atto
di indirizzo dell'ARAN da parte dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ex articolo 46, comma 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Ad oggi, peraltro, nessun atto di indirizzo è stato emanato per la costituzione di uno specifico comparto per il personale delle accademie e dei conservatori e conseguentemente l'ARAN non ha intrapreso la relativa trattativa.
Per quanto concerne infine il non contestuale avvio per i conservatori di musica del processo di riforma, il competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica ha fatto presente che presso il dicastero medesimo, presenti i massimi esponenti, si terrà sull'argomento una discussione collegiale il 21 luglio del corrente anno.