SENATO DELLA REPUBBLICA
4959
XIII
Attesto
che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport), l8 febbraio 2001, ha approvato
il seguente disegno di legge, diniziativa dei senatori Biscardi,
Asciutti, Monticone, Nava, Pagano, Pace, Bergonzi, Cò e Cortiana:
Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»
Art. 1.
(Modifiche alla legge
21 dicembre 1999,
n. 508)
1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2, comma 6, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dallanno accademico 2000/2001, ferma restando labrogazione dellarticolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui allarticolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dallarticolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Ai fini della determinazione del fabbisogno organico è acquisito il parere del CNAM.»;
b) allarticolo 2, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei Conservatori di musica e nellAccademia nazionale di danza è istituita la cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte per il canto e la danza.
6-ter. Con i regolamenti di
cui al comma 7 sono definiti i criteri generali per linsegnamento
attinente alla cattedra di cui al comma 6-bis ed è stabilito
il relativo programma.
6-quater. Gli accompagnatori
al pianoforte inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 6, i
quali abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, assumono
la titolarità delle cattedre di cui al comma 6-bis, previa
valutazione di idoneità effettuata da una Commissione giudicatrice
sulla base dei titoli artistici e professionali posseduti. Le cattedre
sono istituite in numero pari agli accompagnatori giudicati idonei e il
corrispondente numero di posti di accompagnatore al pianoforte
e di pianista accompagnatore è soppresso. Agli accompagnatori
giudicati non idonei inquadrati nei ruoli ad esaurimento sono confermati
il posto precedentemente assegnato e le funzioni anteriormente svolte.
La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione
sono determinate con decreto del Ministro delluniversità e
della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro il 30 aprile
2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 6.»;
c) il comma 9 dellarticolo 2 è abrogato;
d) allarticolo
7 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme transitorie
e finali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Per lanno
finanziario 2000 restano ferme le competenze delle province previste dallarticolo
3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti delle istituzioni
di cui allarticolo 1. A decorrere dallanno 2001 le risorse
finanziarie destinate alle istituzioni di cui allarticolo 1, determinate
nella misura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell8
aprile 1998, emanato ai sensi dellarticolo 9, comma 3, della citata
legge n. 23 del 1996, sono iscritte nello stato di previsione del
Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
1-ter. Fino alla data di entrata
in vigore delle norme introdotte dai regolamenti di cui allarticolo
2, comma 7, il Ministero delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica amministra le istituzioni di cui allarticolo 1 assumendo
le competenze già attribuite in materia al Ministero della pubblica
istruzione e applicando, ove compatibili, le disposizioni del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, nonché ogni altra disposizione in vigore non incompatibile
concernente le medesime istituzioni.»;
e) larticolo
8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Disposizioni per la regione
Valle dAosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Alla regione Valle dAosta e alle province autonome
di Trento e di Bolzano sono delegate le competenze di cui alla presente
legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme
di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi statuti
di autonomia e dai regolamenti di cui allarticolo 2, comma 7».
2. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con la presente legge.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 1, comma 1, lettera b), valutato in lire 3.976 milioni annue a decorrere dallanno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno finanziario 2001, allo scopo utilizzando laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE