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SCHEDE TECNICHE della 4959 (a cura del Senato della Repubblica)


SENATO DELLA REPUBBLICA

 
XIII

  4959


        Attesto che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), l’8 febbraio 2001, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Biscardi, Asciutti, Monticone, Nava, Pagano, Pace, Bergonzi, Cò e Cortiana:

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»

 
 

Art. 1.

(Modifiche alla legge
21 dicembre 1999, n. 508)

    1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 2, comma 6, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dall’anno accademico 2000/2001, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Ai fini della determinazione del fabbisogno organico è acquisito il parere del CNAM.»;

        b) all’articolo 2, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

    «6-bis. Nei Conservatori di musica e nell’Accademia nazionale di danza è istituita la cattedra di “maestro accompagnatore al pianoforte per il canto e la danza“.

    6-ter. Con i regolamenti di cui al comma 7 sono definiti i criteri generali per l’insegnamento attinente alla cattedra di cui al comma 6-bis ed è stabilito il relativo programma.
    6-quater. Gli accompagnatori al pianoforte inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 6, i quali abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, assumono la titolarità delle cattedre di cui al comma 6-bis, previa valutazione di idoneità effettuata da una Commissione giudicatrice sulla base dei titoli artistici e professionali posseduti. Le cattedre sono istituite in numero pari agli accompagnatori giudicati idonei e il corrispondente numero di posti di “accompagnatore al pianoforte“ e di “pianista accompagnatore“ è soppresso. Agli accompagnatori giudicati non idonei inquadrati nei ruoli ad esaurimento sono confermati il posto precedentemente assegnato e le funzioni anteriormente svolte. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro il 30 aprile 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 6.»;

        c) il comma 9 dell’articolo 2 è abrogato;

        d) all’articolo 7 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme transitorie e finali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «1-bis. Per l’anno finanziario 2000 restano ferme le competenze delle province previste dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti delle istituzioni di cui all’articolo 1. A decorrere dall’anno 2001 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all’articolo 1, determinate nella misura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    1-ter. Fino alla data di entrata in vigore delle norme introdotte dai regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica amministra le istituzioni di cui all’articolo 1 assumendo le competenze già attribuite in materia al Ministero della pubblica istruzione e applicando, ove compatibili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione in vigore non incompatibile concernente le medesime istituzioni.»;

        e) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
    «Art. 8. – (Disposizioni per la regione Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le competenze di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia e dai regolamenti di cui all’articolo 2, comma  7».
        2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in lire 3.976 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





IL PRESIDENTE