Il Prof. Carioti, dopo aver letto quanto riportato nel precedente documento (per visualizzarlo clicca qua), mi scrive:

Oggetto: Precisazione
    Con riferimento al commento del Prof. Calosci apparso sul sito del Sindacato UNAMS oggi 15 marzo 2007 relativo ad una mia mail personale inviata ai colleghi Direttori, preciso che, con riferimento all'inquadramento dei docenti nei settori disciplinari, nel mio scritto per un errore di trascrizione è stato citato l'Art. 23 del CCNL mentre invece tale previsione è contenuta nell'Art. 21 comma 2 dello stesso CCNL.
    Mi astengo dal fare ulteriori considerazioni sul merito e sul tono complessivo del documento del Prof. Calosci che, peraltro, si commenta da solo. Per correttezza di informazione prego codesto Sindacato di pubblicare sul sito questa mia.

La precisazione (sostituzione nel testo originario del Prof. Carioti dell'art. 23 con l'art. 21, comma 2 del CCNL) aggrava ulteriormente la pericolosità delle declaratorie.

Infatti l'art. 21 comma 2, testualmente recita:

ART. 21- PROFILO PROFESSIONALE, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI
(...)
2. I professori di prima e seconda fascia sono inquadrati, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, nei settori disciplinari di appartenenza e adempiono ai compiti didattici nei corsi di studio ordinari, nonché negli insegnamenti costituenti i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, nei corsi di specializzazione, di perfezionamento e nei master, e comunque in tutti gli insegnamenti e le attività di competenza dell'Istituzione.
In attesa dell'emanazione e della piena applicazione dei regolamenti ci cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, i professori di prima e seconda fascia espletano le loro funzioni nei corsi sperimentali di primo e di secondo livello di cui ai DD.MM. 08.10.03 e 08.01.04-

Ringrazio il prof. Carioti per la precisazione che mi fa comprendere quanto le declaratorie fossero ancor più pericolose di quello che inizialmente avevo creduto.

Infatti, l'art. 23 del CCNL fa riferimento a moduli o corsi non previsti nell'organico, mentre l'art. 21, comma 2, fa riferimento ai settori disciplinari cui apparteniamo per diritto di legge grazie al ruolo ad esaurimento mantenendo le funzioni.

Come già chiaramente dimostrato le declaratorie avrebbero ridotto enormemente la dimensione dei settori disciplinari cui apparteniamo.

Riporto (nell'esempio di pianoforte principale) l'elenco delle discipline che "grazie" alle declaratorie non avremmo più potuto insegnare:

  • Metodologia dell'insegnamento strumentale
  • Trattati e metodi
  • Letteratura dello strumento
  • Pianoforte storico
  • Storia e tecnologia dello strumento
  • Improvvisazione allo strumento
  • Tecniche di lettura estemporanea
  • Invece la sua palese intenzione è (meglio dire era) rivolta a togliere ai professori (immessi nel ruolo ad esaurimento mantenendo le funzioni) gran parte delle titolarità possedute per poterle in qualche modo rendere gestibili a piacimento.

    Quindi rimando ancora al testo che originariamente avevo scritto riferendomi al testo del Prof. Carioti originariamente ricevuto, confermando pienamente la precedente conclusione:
    Le declaratorie invece, smembrando la titolarità in tante discipline e, senza la sentenza del TAR, avrebbero comportato la riduzione radicale delle proprie competenze e, dette competenze, sin qui svolte per diritto avrebbero potuto in parte essere assegnate al vecchio titolare; ma ciò solo per gentile concessione del Direttore o di chi per lui, o meglio ancora distribuite a docenti esterni a contratto.
    per visualizzarlo clicca qui.

    Prof. Antonio Calosci