Validità titoli di studio... i fatti smentiscono il Dott. Civello
Comunicato Stampa |
15-06-07 |
Giorni fa abbiamo pubblicato una circolare del Direttore Generale Dott. Civello circa la validità dei titoli. Per meglio comprendere la vicenda ripubblichiamo: Circolare Civello, conseguente Nota Avv. Leotta e la risposta di esclusione del Comune di Rosignano Marittimo ad una diplomata dell’Accademia di Brera che aveva avuto l’idea di concorrere.
Per controbattere le affermazione del Dott. Civello.... bastano i fatti !!!!
Prot. n. 006562
Rosignano Marittimo, 08/03/2007
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di un Funzionario socio-educativo-culturale (cat. D posizione d3 ccnl 1998/2001).
Si comunica che con provvedimento n. 15 del 2670272007 è stata disposta la sua esclusione dal concorso pubblico in oggetto per le seguenti motivazioni:
- detto concorso prevede, quali titoli di accesso, una delle seguenti lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento:
- Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo
- Filosofia
- Lettere
- Lingue e Civiltà Orientali
- Lingue e Letterature Moderne
- Lingue e Letterature Orientali
- Lingue e Letterature Straniere
- Materie Letterarie
- Psicologia
- Scienze della Comunicazione
- Scienze dell’educazione
- Scienze Politiche
- Scienze statistiche, demografiche e sociali
- Scienze statistiche e attuariali
- Sociologia
oppure un diploma di laurea specialistica conseguita secondo il nuovo ordinamento di cui al D.M. 28.11.2000 in una delle classi cui risultano equiparate le lauree sopra elencate, ai sensi del decreto MIUR 5 maggio 2004 e s.m.i..
- il titolo di studio da lei posseduto in “Comunicazione e organizzazione per l’arte contemporanea”, rilasciato dall’Accademia di Brera, non compare tra quelli sopra elencati: ai fini dell’ammissione, è pertanto necessario un decreto di equipollenza;
- la nota, da lei trasmessa in data 20/02/2007 ai fini della regolarizzazione e inviatale dall’Accademia di Brera, fa riferimento ad una generica equiparazione “al diploma di un laureato universitario”, senza la specificazione se trattasi di V.O., N.O. e, in quest’ultimo caso, se trattasi di laurea primo livello o specialistica, né tantomeno indica la classe di laurea di equiparazione;
- la L. 508/99 art. 2 e 5, menzionata nella suddetta nota, attribuisce ad un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri la competenza a dichiarare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari, al fine esclusivo di ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
Alla data odierna, detto decreto di equipollenza non risulta emanato.
Distinti saluti