Determinazione della quota di contribuzione a carico dei soggetti che designano un proprio rappresentante nei consigli di amministrazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Documenti correlati


Decreto Ministeriale 2 dicembre 2003 prot. n. GAB D.M. 7665/8.5.1/2003

Determinazione della quota di contribuzione a carico dei soggetti che designano un proprio rappresentante nei consigli di amministrazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


            VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

            VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, di emanazione del Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle succitate istituzioni artistiche e musicali;

            CONSIDERATO che, a norma dell’art.7, comma 3, del succitato D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, occorre stabilire la quota di contribuzione al finanziamento o al funzionamento delle succitate istituzioni, da corrispondersi da parte dei soggetti pubblici e privati interessati ad una propria rappresentanza nei consigli di amministrazione delle istituzioni;

            RITENUTO che detta quota di contribuzione debba essere stabilita in rapporto ai costi complessivi di ciascuna istituzione, quali sono rappresentati dai rispettivi conti consuntivi addizionati dei relativi costi del personale docente e non docente, nonché degli oneri di funzionamento a carico di terzi;

            RITENUTO, altresì, che detta quota di contribuzione possa essere corrisposta alla specifica istituzione interessata anche mediante conferimento di beni immobili e/o di beni strumentali;

D E C R E T A:

1-     A norma dell’art.7, comma 3, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, è stabilita nella misura del 7,5 per cento dei costi complessivi della specifica istituzione, la quota di contribuzione che è tenuto a corrispondere alla istituzione medesima l’ente, anche territoriale, fondazione e organizzazione culturale, artistica o scientifica pubblica o privata, un cui rappresentante sia nominato dal Ministro nel Consiglio di amministrazione di tale istituzione.

2-     Ai fini del computo della suddetta quota percentuale di contribuzione si intendono per costi complessivi della specifica istituzione quelli rappresentati dalla sommatoria degli importi risultanti dai conti consuntivi relativi all’E.F. precedente a quello di presentazione della designazione, addizionati dei costi lordi del personale docente e non docente relativi al medesimo E.F., nonché degli oneri di funzionamento supportati da terzi nel medesimo E.F..

3-     La suddetta quota contributiva può essere corrisposta anche mediante conferimento di beni immobili, in uso o in proprietà, e/o di beni strumentali. Nel caso di conferimento in proprietà di beni immobili, dovrà essere precisata la relativa quota di ammortamento da ascrivere a titolo di contributo.

4-     Ai fini dell’ammissione della designazione, il legale rappresentante del soggetto pubblico o privato proponente deve inoltrare alla competente Direzione generale del Ministero copia autentica del provvedimento, approvato dagli organi competenti, recante anche:

a)      la specifica istituzione per il cui Consiglio di amministrazione propone la nomina;

b)     l’importo dello stanziamento approvato relativamente alla contribuzione al finanziamento o al funzionamento dell’istituzione prescelta, oppure, in caso di conferimento del titolo di proprietà di un bene immobile, l’importo della corrispondente quota di ammortamento;

c)     il curriculum della persona designata.

In caso di conferimento di un bene immobile, il valore economico dello stesso, in proprietà o in uso, deve essere preventivamente certificato dall’UTE.

I soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti territoriali, sono tenuti ad allegare all’istanza di nomina anche copia dello statuto e del bilancio relativo all’E.F. precedente.

5-     Nel caso in cui tre o più soggetti pubblici o privati proponenti producano regolare istanza di nomina di un proprio rappresentante in Consiglio di amministrazione, saranno individuati quali beneficiari della nomina i due soggetti che assicurano la maggiore entità di contribuzione ai costi complessivi dell’istituzione. A parità di entità di contribuzione, sarà prescelta l’istituzione con maggiori disponibilità di bilancio nell’E.F. precedente. Due o più soggetti interessati potranno procedere alle designazioni anche attraverso loro formali intese che specifichino sia le designazioni, sia i connessi oneri contributivi eventualmente assunti pro quota.

6-     Le singole istituzioni sono tenute a dare immediata comunicazione, alla competente Direzione generale del Ministero, delle posizioni di componente del Consiglio di amministrazione che si rendono vacanti. Di tali disponibilità la Direzione generale del Ministero avrà cura di darne tempestiva pubblicizzazione attraverso il sito internet istituzionale. Entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicizzazione sul sito internet del Ministero, i soggetti pubblici e privati interessati dovranno far pervenire le proposte di nomina nelle forme sopra specificate. In sede di prima applicazione degli statuti, tali proposte dovranno pervenire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore degli statuti medesimi.

7-     Il contributo afferente alla nomina dovrà essere iscritto nel bilancio dell’istituzione per il pertinente E.F.. La mancata corresponsione, in tutto o in parte, nel corso dell’E.F. interessato, del contributo da erogarsi da parte del soggetto designante costituisce motivo di cessazione dalla nomina del relativo rappresentante nel Consiglio di amministrazione. Ove ricorrano tali presupposti il Presidente dell’istituzione interessata, accertata la mancata corresponsione, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero. Il Ministro, con proprio decreto, dispone la cessazione del consigliere di amministrazione interessato.



Roma, 2 dicembre 2003
Prot. n. GAB D.M. 7665/8.5.1/2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti

Documenti correlati:
Nota del 09 dicembre 2003 n.3474/segr/afam - (D.M. 2 dicembre 2003 di cofinanziamento, o funzionamento delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, da parte di soggetti pubblici e privati)