Ordinanza Ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247

(in GU 4a Serie Speciale dell'11 gennaio 2000)

Indizione della sessione riservata di esami, prevista dall'art 3, comma 2, lett. b), della legge 3 maggio 1999, n. 124


MODULO di DOMANDA (allegato A) ELENCO SEDI E CODICI INSEGNAMENTI (tabella B)

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il D.L.vo 3/2/1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
Vista la legge 4/1/1968 n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare il D.P.R. 20/10/1998 n. 403;
Vista la legge 7/8/1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola", nonché l'Accordo concernente il personale delle Accademie e dei Conservatori di Musica;
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lett. b);
Considerata l'opportunità di avvalersi della collaborazione dei direttori delle Accademie e dei Conservatori per lo svolgimento in forma decentrata della presente sessione riservata di esami;
Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto Scuola
ORDINA

Art. 1 - Indizione di una sessione riservata di esami
1. È indetta, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, una sessione riservata di esami.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Alla sessione riservata di esami orali, di cui al precedente articolo 1, sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di Musica e negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3/5/1999, n. 124, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/95;
b) il servizio, di cui alla precedente lettera a), deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

2. Ai fini del computo dei 360 giorni di cui al precedente comma, sono utili solo i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del C.C.N.L. di comparto, prestati durante il periodo di attività didattica ed educativa delle istituzioni previsto dal calendario scolastico, ivi compresi la partecipazione a esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di diploma e i servizi prestati nell'ambito del progetto d'istituto e dei contratti di collaborazione, stipulati ai sensi dell'art. 273 del D.L.vo n. 297/1994. Per le assistenti educatrici sono validi solo i servizi effettivamente prestati, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del C.C.N.L. di comparto. È altresì computabile, ai fini del raggiungimento dei suddetti 360 giorni di servizio, il periodo estivo in cui il supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione. Non è considerato servizio utile quello prestato in regime di contratto di prestazione d'opera.

Art. 3 - Insegnamenti per i quali possono essere prodotte le domande
1. Il candidato in possesso dei requisiti di servizio di cui all'articolo 2, che abbia prestato il predetto servizio solo per supplenze brevi e saltuarie, può partecipare all'esame per una sola disciplina a scelta del candidato stesso.
2. Il candidato in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 2, che nell'arco temporale di cui al medesimo articolo 2 abbia prestato servizio per una o più discipline per supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche, può in aggiunta a quanto previsto al comma 1, partecipare alla sessione riservata di esame per tutte le discipline per le quali abbia prestato il predetto servizio di supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche.
3. Analogamente, per coloro che hanno prestato servizio presso istituzioni non statali, o presso istituzioni statali in epoca anteriore alla vigenza delle graduatorie nazionali permanenti per l'individuazione dei destinatari di rapporti di lavoro a tempo determinato, è consentita la partecipazione alla sessione riservata con le stesse modalità previste nel comma 1 del presente articolo.

Art. 4 - Domanda di ammissione
1. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo il modulo allegato A, datate e sottoscritte dagli interessati (la firma in calce alle domande non è soggetta ad autenticazione), dovranno essere indirizzate alla competente istituzione, individuata ai sensi del successivo comma 4.
2. I candidati dovranno presentare una domanda per ogni insegnamento per il quale chiedono di partecipare alla sessione riservata di esame.
3. Qualora un candidato includa in una sola domanda la richiesta di ammissione a più insegnamenti della sessione riservata d'esame, la domanda stessa verrà dichiarata inammissibile.
4. Le domande di ammissione devono essere presentate all'Accademia o al Conservatorio, nel quale verrà effettuata la sessione riservata di esame del relativo insegnamento, secondo l'allegata tabella B.
5. Le domande devono contenere tutte le indicazioni relative all'identità dell'aspirante (cognome - per le donne coniugate solo quello di nascita - nome, luogo e data di nascita, codice fiscale), alla sessione riservata d'esame richiesta (completa del codice e della dizione in chiaro della materia), nonché alla posizione di avente titolo all'ammissione alla sessione riservata d'esame. Deve essere dichiarata altresì la residenza e il recapito, se diverso, (indirizzo, C.A.P., località e provincia, numero di telefono), la posizione di iscrizione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, o nelle graduatorie d'istituto, con il relativo punteggio, e il servizio prestato nel corrispondente posto di ruolo, con l'indicazione della o delle discipline per il quale è stato prestato nonché con le date della prestazione del servizio medesimo.
6. I candidati, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, devono inoltre essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, e dei diritti politici.
7. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito: ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente all'istituzione alla quale il candidato ha indirizzato la domanda di partecipazione.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
9. Tutti i candidati sono ammessi alla sessione riservata di esami con riserva di accertamento dei requisiti prescritti nell'articolo 2.
10. Alla domanda deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso del requisito dei 360 giorni di servizio, di cui al precedente articolo 2, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai servizi prestati. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 403/1998, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere resa e sottoscritta in presenza del funzionario o del dipendente addetto a ricevere l'istanza o in presenza di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal Sindaco. È data anche facoltà di presentare dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità del candidato medesimo, attestante i servizi prestati: tali dichiarazioni dovranno essere regolarizzate mediante la produzione delle certificazioni di servizio o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione riservata; in mancanza della regolarizzazione richiesta la dichiarazione non sarà presa in considerazione. La certificazione di servizio, per le istituzioni statali, è rilasciata dall'istituzione presso la quale il servizio medesimo è stato prestato.
11. I certificati rilasciati da istituzioni non statali, comprovanti il servizio di insegnamento prestato e il tipo di rapporto di lavoro costituito, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono indicare gli estremi del decreto di riconoscimento legale o di pareggiamento relativo alla scuola o al corso dell'istituzione in cui il candidato ha insegnato. Detti certificati devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.
12. Nella certificazione di servizio deve essere indicata la durata del servizio e gli eventuali periodi di assenza che non danno luogo a retribuzione.
13. Qualora le certificazioni debbano essere rilasciate dalla medesima istituzione cui il candidato invia la domanda di ammissione alla sessione riservata di esami ovvero siano depositate presso la medesima istituzione, l'interessato può, in luogo della presentazione delle certificazioni, chiedere nella domanda l'applicazione, per tali certificazioni, della disposizione di cui all'art. 10 della legge 4/1/1968, n. 15, relativa agli accertamenti d'ufficio. In tale caso il candidato dovrà indicare con precisione la situazione personale di cui chiede l'accertamento d'ufficio, ovvero la data di conseguimento ed ogni altro estremo necessario per l'individuazione del titolo.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione alla sessione riservata di esami, redatta in carta semplice, e la relativa eventuale documentazione deve essere presentata all'Accademia e al Conservatorio, di cui all'allegato elenco (sub B), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
3. Le domande e i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'Ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante (art. 2, 3° comma, del D.P.R. 28/12/1970, n. 1077).
4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'istituzione ricevente, che sarà apposto anche nella ricevuta di cui al precedente punto 2.
5. Le domande di partecipazione dei candidati residenti all'estero saranno inoltrate direttamente dalla competente Autorità diplomatica o consolare all'istituzione sede di svolgimento della sessione riservata di esami. Detti candidati, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di ammissione entro il termine prescritto dal precedente comma 1 del presente articolo, possono presentare la certificazione nell'ulteriore termine di trenta giorni.

Art. 6 - Inammissibilità della domanda. Regolarizzazioni, esclusioni
1. Non è ammessa:

a) la domanda che sia presentata oltre i termini stabiliti dal precedente articolo 5, comma 1;
b) la domanda priva della firma del candidato;
c) la domanda che contenga la richiesta di ammissione a più esami della sessione riservata.

2. Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile, sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di ammissione alla sessione riservata di esami abbiamo omesso una o più dichiarazioni prescritte, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati nelle domande di ammissione.
4. È ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente articolo 4 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse, nonché la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi prestati rese non in conformità a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 15/1968 o dall'art. 3 del D.P.R. n. 403/1998; in tali casi la competente istituzione concede al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto si procederà all'esclusione dell'aspirante dalla sessione riservata di esami.
5. È ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei certificati di servizio e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non autenticata, ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tale caso la competente istituzione assegna al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto le certificazioni e/o i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Le dichiarazioni personali di cui all'art. 4, comma 10, penultimo periodo, qualora non regolarizzate entro i termini previsti, non saranno prese in considerazione. Non è ammessa, se non entro il termine di scadenza previsto dal precedente articolo 5, comma 1, la sostituzione di titoli e documenti già prodotti.
6. Non sono ammessi alla sessione riservata di esami, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, del Testo Unico approvato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato Testo Unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del medesimo Testo Unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
7. Sono esclusi dalla sessione riservata di esami, pur avendo presentato la domanda nei prescritti termini:

a) i candidati che non abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento per 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno 1989/90 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3/5/1999, n. 124, di cui 180 giorni a decorrere dall'anno 1994/95;
b) i candidati che non abbiano prestato il servizio, di cui alla precedente lettera a), nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di Musica o negli Istituti musicali pareggiati;
c) i candidati che abbiano prestato servizio per insegnamenti non corrispondenti ai posti di ruolo.

8. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
9. L'esclusione è disposta dall'Ispettorato per l'Istruzione Artistica con decreto motivato. A tal fine i direttori delle istituzioni, cui è stato affidato lo svolgimento della procedura, invieranno all'Ispettorato apposito elenco, distinto per disciplina, dei candidati per i quali sussistono i motivi di esclusione, di cui al precedente comma 7, indicando a fianco di ciascun nominativo le cause specifiche dell'esclusione stessa e inviando fotocopia della domanda e della relativa documentazione. Del decreto di esclusione sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla medesima istituzione.
11. Qualora i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del presente articolo, siano accertati dopo la conclusione della sessione riservata di esami, l'Ispettorato dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla sessione riservata medesima.
12. Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7 - Commissioni esaminatrici della sessione riservata di esami per le discipline delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di Musica
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo provvedimento dal dirigente preposto all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica.
2. Le commissioni esaminatrici di ciascuna materia sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce l'esame con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce l'esame. Nella detta anzianità non deve essere computato l'anno in corso al momento della nomina. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori e i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, che ne abbiano fatto domanda seguendo il criterio della maggiore anzianità nel ruolo di servizio e di età.
4. Possono far parte delle commissioni esaminatrici anche direttori e docenti in quiescenza da non più di tre anni e che non abbiano superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio della sessione riservata di esami.
5. La nomina a componente delle predette commissioni esaminatrici sarà prioritariamente conferita a docenti che non abbiano fatto parte di altre commissioni esaminatrici di procedure concorsuali, ivi comprese quelle della mobilità professionale e quelle nominate per la valutazione dei titoli artistici, finalizzata alla compilazione delle graduatorie nazionali permanenti per l'individuazione dei destinatari di rapporto di lavoro a tempo determinato.
6. Qualora in una materia il numero degli aspiranti sia superiore a cinquecento, la commissione è integrata, secondo le medesime modalità di costituzione, da altra commissione per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento aspiranti. In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che, a sua volta, è integrata da altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assumere il coordinamento di tutte le commissioni così costituite.
7. Per particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a persone esperte.
8. Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che per comprovati motivi da documentari adeguatamente.
9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede il dirigente preposto all'istruzione artistica.
10. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, in servizio nell'istituzione che gestisce la sessione riservata d'esame, con profilo professionale non inferiore ad assistente amministrativo.
11. I processi verbali delle operazioni d'esame devono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia e devono essere firmati da tutti i componenti la commissione. Dai verbali deve risultare l'osservanza delle procedure e delle formalità prescritte dal presente bando, i criteri seguiti, la votazione attribuita a ciascun concorrente, il punteggio derivante dalla valutazione del servizio, nonché l'elenco di coloro che hanno superato l'esame.
12. Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sull'andamento della sessione riservata di esami, corredata da eventuali osservazioni.

Art. 8 - Commissioni esaminatrici della sessione riservata di esami per le discipline dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo provvedimento dal dirigente preposto all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica.
2. Le commissioni esaminatrici di ciascuna materia sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce l'esame con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce l'esame. Nella detta anzianità non deve essere computato l'anno in corso al momento della nomina. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori e i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, seguendo il criterio della maggiore anzianità nel ruolo, di servizio e di età.
4. Possono far parte delle commissioni esaminatrici anche direttori e docenti in quiescenza da non più di tre anni e che non abbiano superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio della sessione riservata di esami.
5. Considerata l'esiguità del numero di docenti titolari delle istituzioni di cui al presente articolo, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a persone esperte.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, in materia di commissioni esaminatrici, si fa rinvio ai commi dall'8 al 12 del precedente articolo 7.

Art. 9 - Date degli esami orali
1. Con successivo avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 21 marzo 2000, saranno indicati i giorni e le ore in cui si svolgeranno le prove orali della sessione riservata di esami.
2. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla sessione riservata di esami, saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede dell'Accademia e del Conservatorio, nel quale verrà effettuata la sessione riservata di esami del relativo insegnamento, secondo l'allegata tabella B, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al presente comma.

Art. 10 - Prove d'esame
1. Gli esami della sessione riservata consistono in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale dei candidati e del possesso delle capacità didattiche dei candidati stessi, relativamente agli insegnamenti da svolgere.
2. La prova orale consiste nello svolgimento di una lezione, che il candidato esporrà, ove possibile in rapporto alle discipline di esame, anche con l'ausilio dei supporti tecnici tipici dei singoli insegnamenti, secondo linee scaturenti dalle proprie esperienze artistico-professionali e didattiche, motivando le scelte metodologiche operate attraverso un commento critico-culturale. Qualora la materia lo consenta, saranno esposti anche puntuali riferimenti alla conoscenza e all'uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica. A tal fine la commissione giudicatrice predisporrà, per ogni candidato, una terna di lezioni, fra le quali verrà sorteggiata, a cura di ciascun candidato, quella da svolgere al momento della prova. La prova si svolgerà il secondo giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il sorteggio.
3. Per essere ammessi a sostenere gli esami della sessione riservata i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.
4. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova sono pubbliche.
5. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova d'esame.
6. Supera l'esame della sessione riservata d'esame il candidato che raggiunga il punteggio di 56/80.

Art. 11 - Valutazione dei titoli. Formazione dell'elenco
1. Ai candidati che abbiano superato positivamente la prova della sessione riservata d'esame vengono attribuiti i seguenti punteggi per i sottodescritti titoli posseduti:

Anni di servizio, fino ad un massimo di 20 punti:

· Servizio in istituzioni statali nel medesimo insegnamento:
- per ogni anno di insegnamento o servizio punti 1,8
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino a un massimo di punti 1,8) punti 0,3

· Servizio in istituzioni non statali nel medesimo insegnamento:
- il punteggio è ridotto alla metà.

2. L'elenco alfabetico di coloro che hanno superato la prova sarà compilato dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.
3. Accanto al nominativo di ciascun candidato dovrà essere indicato: il voto assegnato nella prova d'esame, i punti attribuiti al servizio ed il totale dei punti.

Art. 12 - Approvazione e pubblicazione degli elenchi
1. Gli elenchi alfabetici sono pubblicati all'albo dell'istituzione che ha curato lo svolgimento della sessione riservata di esami.
2. Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi ciascun interessato può presentare reclamo scritto al direttore dell'istituzione esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.
3. Il direttore, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, gli elenchi, che pubblica all'albo dell'istituzione e trasmette poi al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Istruzione Artistica. Di tale affissione sarà dato avviso a tutte le istituzioni.
4. Da tale data di affissione degli elenchi definitivi decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13 - Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241, e al decreto del Presidente della Repubblica 27/6/1992, n. 352, sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, le istituzioni adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire, in relazione alla specificità e alle fasi della sessione riservata, l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto in quanto previsto dal regolamento adottato con D.M. 10/1/1996, n. 60.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 94 del 17/3/1994 relativamente alle disposizioni in materia di bollo e spese.

Art. 14 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla sessione riservata o l'esclusione dalla sessione riservata è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Istruzione Artistica, per il tramite dell'Organo che ha decreto l'esclusione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034.
2. Dal predetto Organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Istruzione Artistica con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione.
3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
4. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla sessione riservata di esami e vengono eventualmente inseriti con riserva nella graduatoria di merito.
5. Avverso gli elenchi definitivi, poiché trattasi di atto definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della presente sessione riservata di esami.

Art. 16 - Norme finali
1. Tutti gli allegati alla presente ordinanza ne costituiscono parte integrante.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.