Riconoscimento dei titoli di studio esteri: legge n. 148/2002.
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Protocollo: n. 3600/Segr/Afam | Roma, 10 febbraio 2004 |
Ai DIRETTORI |
OGGETTO: Riconoscimento dei titoli di studio esteri: legge n. 148/2002.
La legge n. 148/2002 ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione, firmata a Lisbona l’11 aprile 1997, sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea.
In particolare, l’art. 2 ha attribuito alle Università e agli istituti di istruzione universitaria la competenza per il riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani.
Ciò allo scopo di favorire la mobilità internazionale e facilitare i programmi di scambi accademici degli studenti, garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all’estero.
In tale ottica viene, pertanto, progressivamente superata la prassi dell’equipollenza con l’introduzione della procedura del riconoscimento, propria di una concezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell’insegnamento superiore a livello internazionale, indirizzati a realizzare, entro il 2010, uno spazio europeo dell’istruzione superiore.
Tenuto conto delle finalità della Convenzione e delle norme della legge di ratifica, in considerazione, anche, che la L.508/99 di riforma delle Accademie, dei Conservatori e degli I.S.I.A, pone dette Istituzioni nel sistema dell’Alta Formazione, si reputa necessario armonizzare anche il settore dell’Alta Formazione artistica e musicale con le norme della citata legge di ratifica, per quanto riguarda la competenza al riconoscimento dei titoli di studio, dei cicli e dei periodi di studi stranieri.
L’estensione di dette norme comporta il pieno coinvolgimento del suddetto sistema nei processi di internazionalizzazione che interessano sia i sistemi educativi che il mondo delle professioni.
Ciò premesso, in linea con le finalità sopra indicate, tenuto conto, anche dell’autonomia riconosciuta ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, si invitano le SS.LL. ad osservare ed attuare le norme sul riconoscimento dei titoli di studio effettuati all’estero, ai fini dell’ammissione all’istruzione superiore o del completamento degli studi o del conseguimento di un titolo finale.
Si richiama alla cortese attenzione delle SS.LL. che il termine entro il quale le istituzioni dovranno pronunciarsi sulle domande di riconoscimento, è di 90 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse, ai sensi dell’art. 3 della citata legge di ratifica. Copia dei relativi provvedimenti saranno inviati a questo ufficio per consentire un monitoraggio dei flussi inerenti il riconoscimento di detti titoli.
Si fa presente, inoltre, che ove il riconoscimento venga richiesto ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, saranno le Amministrazioni dello Stato ad operare detto riconoscimento in base a quanto previsto dalle disposizioni in materia e secondo procedure di attuazione.
Sarà possibile consultare sul sito del Ministero la legge 148/2002 e il testo della Convenzione di Lisbona in lingua inglese, corredato da una traduzione in lingua italiana.
IL DIRETTORE GENERALE |