Esami di stato: designazione dei Presidenti negli Istituti d'arte e nei Licei artistici

Comunicato stampa

Rif. 045/S
28-05-03

Risulta che in buona parte degli Istituti d’Arte e Licei Artistici la nomina dei Presidenti di Commissione agli Esami di Stato è avvenuta sulla base di un criterio che la tipologia originaria non abbia avuto rilevanza alla fine della designazione dell’aspirante alla nomina che si è trovato insignito della nomina di Presidente in altra Tipologia d’Istituto.

È chiaro che “le delicate e complesse operazioni” di conduzione degli Esami di Stato (NOTA del MIUR del 19 maggio, prot. 406), gravano sulle Commissioni (interne) e soprattutto sul Presidente (esterno), il quale è chiamato ad essere il garante degli stessi Esami.

A proposito, puntuale è la citata Nota del MIUR che individua, tra i compiti degli Ispettori, rivolgere “opportune raccomandazioni alle Commissioni per redigere i verbali in forma compiuta, inequivocabile” al fine di includere “tutti i dati ed elementi richiesti dalla completa e circostanziata registrazione delle decisioni adottate per non innescare un contenzioso quanto mai increscioso”.

È il caso di chiedersi perché non procedere alla nomina dei Presidenti competenti della tipologia e muniti di esperienza ?

Cosa può fare un Ispettore, di norma utilizzato su circa 200 Istituti, dislocati su un’intera Provincia?

È elementare: un buon funzionamento si attua partendo ab imis e, poi, il controllo ispettivo sarà un supporto.

La solerzia utilizzata per definire gli interventi degli Ispettori, sarebbe stata indubbiamente più efficace se utilizzata anche nella scelta di criteri più idonei nella nomina di Presidenti motivati ed esperti del Settore che, in alcuni Istituti, quale quelli Artistici, avrebbero dovuto saper coniugare la sostanza alla forma: l’esame di Stato, come pur ribadisce la Nota del Miur del 19 maggio, non è solo una procedura formale!

Visualizza NOTA del MIUR, Prot. 406 del 19 maggio