VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, che allart. 11 comma 9 contempla la riconduzione a ordinamento dei corsi di scuola media a indirizzo musicale attualmente autorizzati e funzionanti in via sperimentale e demanda al Ministro della Pubblica Istruzione di stabilire le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove di esame e larticolazione delle cattedre, nonché di istituire una specifica classe di concorso;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e in particolare lart. 162 che disciplina le condizioni per l'istituzione delle cattedre, l'art. 165 nella parte in cui prevede le materie di insegnamento comprese nel piano di studi della scuola media statale, lart. 166 relativo a programmi ed orari di insegnamento nella scuola media, nonché l'art. 442 concernente i criteri e le modalità per la determinazione degli organici;
VISTO il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, con il quale sono stati disciplinati programmi, orari e prove di esame per la scuola media statale;
VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 1979 con il quale è stata istituita la sperimentazione dell'insegnamento di strumento musicale nella scuola media;
VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalità per la sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale, ed in particolare lart. 5 comma 1 che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità di istituzionalizzare i predetti corsi e di realizzarne una equilibrata diffusione sul territorio nazionale;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare lart. 21;
TENUTO CONTO dei risultati positivi evidenziati nel rapporto redatto dalla Commissione incaricata di condurre l'indagine quanti-qualitativa sulle sperimentazioni musicali;
VISTI i programmi e gli orari di insegnamento nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, proposti dalla Commissione istituita dal Direttore Generale dellistruzione secondaria di Io grado con decreto del 9 giugno 1999;
RITENUTO che linsegnamento di strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola media in modo da fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale.;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato il 21 luglio 1999;
CONSIDERATE le intese precedentemente intercorse con il Ministro del Tesoro in ordine al necessario incremento delle dotazioni organiche provinciali;
D E C R E T A
Art. 1
- Nei corsi a
indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei
decreti ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996, ricondotti a
ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000
dallart. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124,
linsegnamento di strumento musicale costituisce
integrazione interdisciplinare ed arricchimento
dellinsegnamento obbligatorio delleducazione
musicale, previsto dallart. 165 del decreto legislativo
16-4-1994 n. 297, nellambito della programmazione
educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei
docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola
media.
Art. 2
- Le classi in cui
viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate
secondo i criteri generali dettati per la formazione delle
classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale
predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto
dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i
corsi di cui all'art. 1.
Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali.
La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme.
Art. 3
- Per ciascun corso,
ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore
settimanali per classe di educazione musicale, già prevista
dallordinamento degli studi, è attribuita la dotazione
organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su
tre classi.
Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dellanno, allascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: questultimo insegnamento - unora settimanale per classe - puÚ essere impartito anche per gruppi strumentali.
Nellambito dellautonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare limpiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.
Art. 4
- Lassetto
ordinamentale previsto dal presente decreto puÚ essere attuato,
previa deliberazione degli organi collegiali, anche per le classi
successive alla prima, già a decorrere dallanno scolastico
1999-2000.
In via transitoria è consentito il mantenimento dellassetto attuale sia dei corsi nei quali viene impartito l'insegnamento di soli tre strumenti - nei quali saranno istituite due cattedre del medesimo strumento - sia dei corsi nei quali è previsto linsegnamento di cinque strumenti. La fase transitoria, in entrambi i casi, dovrà avere termine non oltre la conclusione dellanno scolastico 2004-2005.
Ogni altra difformità non riconducibile al modello ordinamentale è consentita limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso a suo tempo autorizzato e cessa al termine del triennio.
Art. 5
- Con successivo
provvedimento saranno definiti, per lanno scolastico
1999-2000, gli incrementi delle dotazioni provinciali, in
relazione alle esigenze connesse ai corsi a indirizzo musicale
autorizzati e funzionanti nellanno scolastico 1998-99.
Art. 6
- La tipologia degli
strumenti musicali e i relativi programmi di insegnamento sono
stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (all. A).
Art. 7
- Linsegnante
di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale,
esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento
raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che
il consiglio di classe formula a norma dellarticolo 177 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Art. 8
- In sede di esame
di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio
pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al
termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva,
individuale e/o dinsieme, sia su quello teorico.
Art. 9
- E istituita
la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola
media" (cl. n. 77/A) per linsegnamento delle
specialità strumentali di cui al presente decreto.
Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dallarticolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124. Linserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo lespletamento della sessione riservata di esami di abilitazione allinsegnamento, disposta per i docenti non in possesso dellabilitazione in educazione musicale.
Art. 10
- Con separato
decreto saranno stabiliti le prove e i programmi di esame per le
procedure concorsuali nonché i titoli previsti per accedere, a
regime, alla classe di concorso di cui al precedente articolo.
Art. 11
- In attesa
dell'espletamento delle procedure di assunzione a tempo
indeterminato previste dal comma 9 dellart. 11 della Legge
3 maggio 1999 n. 124, per lanno scolastico 1999-2000 è
prorogata la validità degli elenchi prioritari compilati sulla
base dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13-2-1996 per
l'assunzione di personale a tempo determinato.
Art. 12
- Esaurita la fase
transitoria di cui al precedente articolo, per l'assunzione del
personale docente a tempo determinato, si applicano le norme
generali al momento in vigore.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dellart. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO
Roma, 6 agosto 1999